METANO
IVA 10%
E’ stata ridotta al 10% l’Iva sul gas CIRCOLARE 2/E/2008
MISURATORI SBALLATI
ERRORI
CONTATORI (da
emadama.it)
Riporto, allo scopo di rendere chiara la gravità degli errori
rilevati, quanto dice il vigente
R.D. 12 giugno 1902, n. 226 – Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle
misure. pubblicato
nella G.U. n. 155 del 04-07-1902.
art. 39
Tra il volume indicato dal misuratore e il
volume di gas effettivamente erogato, si tollera una differenza fino al due per
cento, se in meno, e soltanto fino all’uno per cento se in più.
|
N. |
cod. |
Utente |
Matr. Contatori |
Errore |
Richiedente |
Luogo verificazione e mezzo |
|
|||||
|
1 |
a) |
??.. |
944789 |
+ |
4,80% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
2 |
a) |
??.. |
947061 |
+ |
5,30% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
3 |
a) |
??.. |
950672 |
+ |
2,70% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
4 |
c) |
M E |
950735 |
+ |
2,10% |
Co.Re.Gas S.p.A. |
Sala Samgas - campana gassometrica. |
|
||||
|
5 |
d) |
B F |
950745 |
+ |
14,00% |
Utenti |
in loco- contatore campione utenti |
|
||||
|
6 |
a) |
??.. |
950757 |
+ |
4,60% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
7 |
d) |
B I |
950775 |
+ |
12,00% |
Utenti |
in loco- contatore campione utenti |
|
||||
|
8 |
b) |
B A |
950778 |
+ |
9,00% |
Avv. Melli |
Sala Rimiflu - campana gassometrica. |
|
||||
|
9 |
a) |
??.. |
950785 |
+ |
6,10% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
10 |
d) |
B G |
950790 |
+ |
7,60% |
Utenti |
in loco- contatore campione utenti |
|
||||
|
11 |
b) |
M P |
950859 |
+ |
5,80% |
Avv. Melli |
Sala Rimiflu - campana gassometrica. |
|
||||
|
12 |
b) |
PN R |
950864 |
+ |
7,80% |
Avv. Melli |
Sala Rimiflu - campana gassometrica. |
|
||||
|
13 |
a) |
??.. |
950870 |
+ |
7,90% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
14 |
d) |
A G |
950885 |
+ |
7,50% |
Utenti |
in loco- contatore campione utenti |
|
||||
|
15 |
b) |
R G |
950893 |
+ |
7,30% |
Avv. Melli |
Sala Rimiflu - campana gassometrica. |
|
||||
|
16 |
b) |
S P |
950894 |
+ |
6,80% |
Avv. Melli |
Sala Rimiflu - campana gassometrica. |
|
||||
|
17 |
a) |
??.. |
950916 |
+ |
10,90% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
18 |
a) |
??.. |
950920 |
+ |
7,70% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
19 |
b) |
M G |
950928 |
+ |
7,00% |
Avv. Melli |
Sala Rimiflu - campana gassometrica. |
|
||||
|
20 |
b) |
V Ge |
950946 |
+ |
5,60% |
Avv. Melli |
Sala Rimiflu - campana gassometrica. |
|
||||
|
21 |
a) |
??.. |
950974 |
+ |
9,90% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
22 |
a) |
??.. |
950978 |
+ |
10,10% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
23 |
d) |
S L |
951022 |
+ |
11,00% |
Utenti |
in loco- contatore campione utenti |
|
||||
|
24 |
a) |
??.. |
951032 |
+ |
6,70% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
25 |
d) |
M S |
954418 |
+ |
11,00% |
Utenti |
in loco- contatore campione utenti |
|
||||
|
26 |
b) |
G G |
954523 |
+ |
10,00% |
Avv. Melli |
Sala Rimiflu - campana gassometrica. |
|
||||
|
27 |
c) |
A Pa |
954693 |
+ |
1,90% |
Co.Re.Gas S.p.A. |
Sala Rimiflu - campana gassometrica. |
|
||||
|
28 |
a) |
??.. |
954719 |
+ |
14,70% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
29 |
d) |
G S |
954723 |
+ |
11,00% |
Utenti |
in loco- contatore campione utenti |
|
||||
|
30 |
d) |
G E |
954749 |
+ |
8,00% |
Utenti |
in loco- contatore campione utenti |
|
||||
|
31 |
a) |
??.. |
954756 |
+ |
5,40% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
32 |
a) |
??.. |
954757 |
+ |
10,40% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
33 |
b) |
D G |
954762 |
+ |
9,60% |
Avv. Melli |
Sala Rimiflu - campana gassometrica. |
|
||||
|
34 |
b) |
G D |
954772 |
+ |
5,30% |
Avv. Melli |
Sala Rimiflu - campana gassometrica. |
|
||||
|
35 |
d) |
C R |
955413 |
+ |
9,00% |
Utenti |
in loco- contatore campione utenti |
|
||||
|
36 |
a) |
??.. |
983530 |
+ |
7,20% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
37 |
a) |
??.. |
993339 |
+ |
4,40% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
38 |
a) |
??.. |
1087662 |
+ |
3,60% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
39 |
a) |
??.. |
1105345 |
+ |
2,10% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
40 |
a) |
??.. |
1127082 |
+ |
0,40% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
41 |
a) |
??.. |
1325655 |
+ |
0,80% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
42 |
a) |
??.. |
1570714 |
+ |
1,40% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
43 |
a) |
??.. |
1898711 |
+ |
0,10% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
44 |
a) |
??.. |
2411432 |
+ |
0,60% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
45 |
a) |
??.. |
2550527 |
+ |
0,30% |
Tar Lombardia |
Sala Rimiflu - campana gassometrica |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note relative alla tabella:
·
Le verifiche richieste dal Tar Lombardia e
dall’Avv. Melli sono state fatte in
contraddittorio.
·
Le verifiche richieste da Co.Re.Gas S.p.A. sono state effettuate dalla stessa ditta costruttrice del
contatore, senza contraddittorio. Il controllore si è autocontrollato.
·
Le verifiche richieste da Utenti cod. d), sono
state fatte senza contraddittorio, con il contatore campione degli utenti. Sono
gli stessi nove utenti che, in data 16 gennaio 2001, hanno presentato domanda
di verifica alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Pavia.
·
Gli errori sono stati rilevati alla portata di
mc. 1,2/ora.
·
Il CTU del TAR Lombardia, ing. Romeo
Lanza, ha considerato i 24 contatori, di cui al
cod. a), campione statisticamente significativo e rappresentativo
di tutta la popolazione dei contatori installati nel
Comune di Cigognola (che era formata alla data del 1 febbraio 2000 da n. 252
pezzi di cui 236 mod. G4).
Da un esame
dei risultati
si deduce che i contatori sono così risultati:
·
n.
5
regolari (matr. 2550527 - 2411432 -
1898711 - 1325655 - 1127082 ), errore + <1%
·
n. 1 semplicemente difettoso, ma da
riparare; (matr. 1571714 ), errore + da 1% a 1,999999%,
·
n.
39 non regolari; l’errore uguale o
superiore al doppio della tolleranza, 2%. Come disposto dall’art. 27
e dell’art. 32, comma 3°, del R.D. 7088 23 agosto
1890, dovevano essere sequestrati.
·
Il contatore di cui al n. 7 - matr. 954693 - è
compreso nel gruppo di contatori da sequestrare in quanto presentava, alla
portata “2Qmin, un errore del + 2%.
Si nota anche un particolare molto allarmante: tutti gli errori sono a
favore di Co.Re.Gas S.p.A.
E’ interessante vedere il danno, quantificato
in base a questi errori, subito dai 10 utenti il cui contatore è stato
verificato in data 20-10-2000.
Riporto, a commento di questi dati,
stralci salienti della relazione che l’ing. Bruni Giuseppe, consulente
tecnico nominato dal comune di Cigognola per l’accertamento tecnico preventivo
disposto dal T.A.R. di Milano, a seguito del contenzioso in atto tra Co.Re.Gas
S.p.A. ed il Comune di Cigognola, in merito a presunte irregolarità qualitative
e quantitative sull’erogazione del gas metano agli utenti”, ha inviato
all’amministrazione comunale in relazione all’oggetto del contendere:
Per quanto riguarda la verifica metrica
dei contatori, si esprimono le seguenti brevi considerazioni:
.............i gruppi di misura installati negli anni
1987/88/89 sono in generale afflitti da un errore di misura enormemente
elevato, così come evidenziato dalle verifiche eseguite nel mese di giugno
2000, i cui risultati vengono pienamente confermati. (Era presente
alla verificazione del giugno
Note e considerazioni
Il
passo fondamentale della relazione peritale del C T U recita testualmente
che
“i contatori costruiti prima del 1988
presentano, almeno in maggioranza, errori eccedenti i valori sopra detti..”
e inoltre
“esiste un disservizio nelle apparecchiature di misura
delle portate del gas, e che il disservizio è nettamente a sfavore dell’utente...”
Qualsiasi altra considerazione circa cause
tecniche, limiti di errore, caratteristiche dei misuratori e quant’altro è da
ritenersi ridondante rispetto alle richieste del Giudice del TAR di Milano.
Ognuno dei suddetti argomenti potrebbe singolarmente costituire oggetto di
indagine complesse e laboriose, in considerazione della estrema
specializzazione della materia e della scarsità dei dati a disposizione,
gelosamente custoditi e abilmente nascosti dai diretti interessati.
Emergono peraltro alcune domande molto più
semplici e, allo stesso tempo, inquietanti:
I contatori oggetto di verifica presentano
errori assai elevati, come deducibile dalle relative tabelle: da quanto tempo
si protrae questa situazione e quanto è stato sottratto agli utenti?
Le matricole dei contatori esaminati
presentano uno scarto di circa cinquemila unità: come si comporta,
presumibilmente, questo congruo numero di misuratori? E con che danno per
l’utenza?
Se effettivamente gli errori del parco
contatori installati a Cigognola e nei comuni vicini (Valle Scuropasso e Versa)
presentassero valori medi così elevati come potrebbe il gestore della rete di
distribuzione comperare 100 ipotetici metri cubi di gas dalla SNAM e rivenderne
104 (106?108?) agli utenti?
Come potrebbero gli Ispettori dell’UTF, in
sede di verifica periodica dei registri relativi alle imposte di consumo, non
notare tale curiosa situazione?”
La relazione del CTU e la relazione del
CTP sono agli atti dell’Amministrazione comunale di
Cigognola.
Ricordo che su questa materia si è già
espressa l'Autorità Giudiziaria.
Il contatore del
gas installato dal 1987 al 9 aprile 1996 presso la mia abitazione
aveva funzionato in modo non corretto. Ho presentato ricorso al Giudice di
Pace di Stradella e Co.Re.Gas S.p.A. è stata condannata, con sentenza n.
28/97 del 16 marzo
Il ricorso
presentato alla Suprema Corte di Cassazione è stato rigettato con
sentenza n. 13394/99 del 19 maggio 1999.
Il TAR
Lombardia ha disposto, su ricorso n° 2045/1999 presentato dal Comune di
Cigognola, l'Accertamento tecnico preventivo sui contatori del gas.
|
Utente |
Danno %% |
DANNO
in Lire Danno in Euro |
|
|
|
B.A. |
9,00% |
L.
4.681.462 |
€
2.549 |
|
|
D.G. |
9,60% |
L.
4.744.212 |
€
2.584 |
|
|
G.D. |
5,30% |
L.
2.106.906 |
€
1.147 |
|
|
G.G. |
10,00% |
L.
6.046.112 |
€
3.293 |
|
|
M.P. |
5,80% |
L.
2.609.237 |
€
1.421 |
|
|
M.S. |
7,00% |
L.
2.405.563 |
€
1.310 |
|
|
P.R. |
7,80% |
L.
2.065.443 |
€
1.125 |
|
|
R.G. |
7,30% |
L.
4.007.970 |
€
2.183 |
|
|
S.P. |
6,80% |
L.
3.857.212 |
€
2.101 |
|
|
V.G. |
5,60% |
L.
2.107.294 |
€
1.148 |
|
|
media
% err |
7,42% |
L.
34.631.411 |
€
18.860 |
|
INTERAZIONE CON MINISTERI
Dopo varie riunioni del Consiglio Comunale, in cui è stato discusso il problema relativo a:
· correttezza dei contatori del gas installati nel comune di Cigognola, ed
· rifiuto di Co.Re.Gas
S.p.A. di effettuare la verificazione
dei misuratori del gas, presso il domicilio degli utenti stessi, come prevede
il Sindaco pro-tempore del Comune di Cigognola ha stipulato e firmato con Coregas spa, in data 23-07-1998, un accordo irrevocabile per stabilire le condizioni per effettuare questa verificazione.
Di conseguenza in data 2-12-1998 – prot, 5586 richiedeva chiarimenti al competente Ministero dell’Industria ed otteneva la seguente risposta
11/02/1999 MINISTERO INDUSTRIA - Ufficio Centrale Metrico Prot.N. 132557 : al Sindaco di Cigognola
Dopo questa azione il Sindaco ignorava tutte le risposte del Ministero date al Comitato Utenti gas sull’argomento e nulla ha più fatto per difendere quanto concordato con Co.Re.Gas S.p.A.
Inizia pertanto l’interessamento del Comitato utenti gas e del sottoscritto che ha sempre agito a nome e per conto del “Comitato” e quale consigliere comunale, tenendo sempre informato l’amministrazione comunale di quanto si andava ad intraprendere.
Dopo i chiarimenti avuti dal competente Ufficio metrico provinciale dati con nota prot. 1226/I
29-10-1999 Ufficio metrico prov. di Pavia a Sindaco Cigognola n.1226-I
in data 11 marzo 2000 – prot.16/2000 il sottoscritto presentava istanza al Ministero dell’Industria per richiedere il loro intervento
ed otteneva la seguente risposta:
21-04-2000 Ministero Industria - L. M. prot. 1361284
In data 20-06-2000 venivano verificati, in contraddittorio 10 contatori del gas e tutti risultavano mal funzionanti, con errori di entità notevole, solo a danno degli utenti. Si vedano i risultati delle verifiche dei contatori elencati nella tabella – richiedente avv. Melli
Pertanto, se sino a questa data si supponeva, in basi a soli due risultati, che i contatori potessero funzionare non correttamente, dal 20-06-2000 si aveva la prova- provata – che i contatori non funzionavano regolarmente.
Il sottoscritto, in data 19-10-2000, presentava assieme ad altri utenti la seguente richiesta
19-10-2000 - Madama E. e altri 10 utenti per richiesta verif. in loco
Ed intercorreva assidua corrispondenza con lo stesso Ministero, con chiamata in causa della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e della Camera di Commercio di Pavia che si esprimeva
24-11-2000 Camera Commercio di Pavia a Min.Industria prot. 14273
In questa storia si evidenziano le seguenti risposte da parte del Ministero competente
13/11/2000 Ministero Industria - L.
M. prot. 1362911
19/12/2000 Ministero Industria - L. M. prot. 1363264
24/05/2001 MINISTERO INDUSTRIA: Uff. Legale prot. n.51666 (ed a P.C.M. e Presidenza Repubblica)
17/10/2001 Ministero Industria - L. M. 1361952
a cui rispondevo con
nota prot. 58/2001 del 15-12-2001
contestando la risposta avuta in quando basata su presupposti non condivisibili e precisando ulteriormente i motivi della mia richiesta ulteriormente
e la risposta, conclusiva,
03/06/2002 Ministero Attività Produttive
- L. M. prot.1351187
La questione non è comunque risolta
e alla pagina Accordo 2003 prosegue il romanzo à à à
-------------------------------------------------------------------------------
Riporto inoltre ed altre risposte avute sulla questione
Parere Commissione Europea su verifiche in loco
30-04-2001 C.C. I. A.A. di Pavia a Minist. n. 5512 11mi
<< Autorità per l’energia elettrica e il gas >>
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un’autorità
indipendente istituita con
Tra i numerosi compiti assegnati all’ <<Authority>>, per quanto riguarda gli utenti del gas segnalo:
· Fissazione delle tariffe base per i servizi regolati intese come prezzi massimi al netto degli oneri fiscali e loro aggiornamento ……......
· Definizione delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti , dei livelli generali e specifici di qualità dei servizi e dei meccanismi di rimborso automatico agli utenti e consumatori in caso del loro mancato rispetto;
· Vigilanza sul rispetto dei livelli di qualità definiti dall’Autorità e sull’adozione delle Carte dei servizi. …………
· Controllo delle condizioni di svolgimento dei servizi, con poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione, accesso e sanzione, determinando i casi di indennizzo da parte dei soggetti esercenti nei confronti di utenti e consumatori ………..
Cosa è la La Carta del servizio gas istituita con la Legge 11-07-1995 n. 273
L’Autorità per l'energia elettrica e il gas emette in data 02-03-2002 la Delibera 47/00 (pubblicata sulla G.U. serie generale n. 90 del 17/04/00)
DIRETTIVA CONCERNENTE
REGIO DECRETO 23 agosto
1890 N. 7088
Che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del Regno d’Italia del 20 luglio 1890, n.6.991 (serie 3^). (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1890, n. 216)
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D’ ITALIA
In virtù della facoltà concessa al Nostro Governo dall’articolo 16 della legge 20 luglio 1890, n. 6991 (serie 3^), di coordinare, udito il consiglio di Stato, in un unico testo le disposizioni contenute nella legge stessa, ed in quelle del 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000(serie 2^), relative ai pesi ed alle misure;
Viste le indicate leggi;
Sentito ii consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Nostri ministri delle finanze e dell’agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo :
A testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure rimane approvato il seguente:
CAPO I .
Disposizioni generali.
Art. 1.
I pesi e le misure legali nel Regno d’Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:
Per le misure lineari:
il metro internazionale.
Per le misure di superficie:
Il metro quadrato.
Per le misure di solidità:
Il metro cubo.
Per i pesi:
Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale.
Per le misure di capacità:
Il litro, volume di mille grammi d’acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.
[...]
Art. 22.
1. I misuratori di gas, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l’attuazione della direttiva n. 71/316/CEE — sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i Fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all’articolo 31
3. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito ii Comitato
centrale metrico, sono stabiliti:
a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;
b) le modalità per l’identificazione dell’anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità
c) i criteri e le modalità per l’applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;
d) I criteri e le modalità per Ia effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princIpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell’ambito del controllo metrologico CEE;
e) ogni altra norma per l’effettuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, ivi compresa la determinazione — in base al criterio di reciprocità — dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti alla Comunità economica europea e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza .
Art. 23.
La verificazione dei misuratori di gas sarà effettuata nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.
I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale necessario, da determinarsi con apposito regolamento.
Art. 27
I pesi, le misure e gli strumenti pesare e misurare, e i misuratori del gas e i manometri campioni non sottoposti alla verificazione nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere aggiustati. o falsi, o dei quali l’uso sia vietato, saranno sequestrati.
Art. 28
I pesi, le misure e gli strumenti pesare e misurare, e i misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno dopo la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto - nel caso che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di verificazione. Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà farli bollare, e pagare le ammende e le spese, oltre ai diritti di verificazione, entro due mesi dal giorno della condanna; spirato il qual termine i detti strumenti si intenderanno confiscati a vantaggio dell’erario dello Stato.
[...]
Art. 32
Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti non sarà inflitta pena alcuna, ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese dell’utente prima di ricevere il bollo di verificazione.
Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione.
Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall’utente conosciute e non riparate o volontariamente procurate per causa di lucro.
[...]
Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890
UMBERTO
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un’autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas
L’Autorità ha il compito di perseguire le finalità indicate dalla legge n. 481 del 1995 con cui si vuole "garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza" nei settori dell’energia elettrica e il gas, nonché "assicurare adeguati livelli di qualità" dei servizi.
In base alla legge n. 481 del 1995 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas nello svolgere le proprie funzioni di regolazione e controllo ha competenze in materia di:
Fissazione delle tariffe base per i servizi regolati intese come prezzi massimi al netto degli oneri fiscali e loro aggiornamento ....
Definizione delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti , dei livelli generali e specifici di qualità dei servizi e dei meccanismi di rimborso automatico agli utenti e consumatori in caso del loro mancato rispetto; vigilanza sul rispetto dei livelli di qualità definiti dall’Autorità e sull’adozione delle Carte dei servizi. I livelli di qualità possono riguardare aspetti di natura sia contrattuale (come tempestività di intervento e risposta a reclami), sia tecnica (come la continuità dei servizi e la sicurezza).
Formulazione di osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento in merito alle forme di mercato e al recepimento e attuazione delle direttive europee.
Segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato della sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n 287, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al proprio controllo.
Formulazione di osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione
Emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa delle diverse fasi dei servizi dell’energia elettrica e del gas....
Controllo delle condizioni di svolgimento dei servizi, con poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione, accesso e sanzione, determinando i casi di indennizzo da parte dei soggetti esercenti nei confronti di utenti e consumatori
Valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di erogazione dei servizi.
Gestione di procedure di conciliazione e arbitrato in merito a controversie fra utenti e soggetti esercenti.
Diffusione e pubblicizzazione di conoscenze relative alle condizioni di erogazione dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, .......
Per l’emanazione dei propri provvedimenti l’Autorità si basa sia su procedure disciplinate da propri regolamenti sia su regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica ...
Nel caso di adozione di provvedimenti con carattere individuale l’Autorità delibera l’avvio di un’istruttoria formale che prevede la nomina fra i propri componenti di un relatore con il compito di illustrare i risultati degli accertamenti svolti e di proporre la decisione e fissa, prima della discussione collegiale finale, i termini delle audizioni e del contraddittorio verbale e scritto con i soggetti interessati. L’avvio dell’istruttoria formale prende le mosse dall’acquisizione da parte dell’Autorità in modo incidentale, su segnalazione o nell’ambito delle proprie attività di ispezione e controllo, di notizie o elementi tali da costituire possibili presupposti per l’esercizio delle proprie competenze e per l’apertura di istruttorie conoscitive volte a verificare l’effettiva esistenza di tali presupposti. L’esito positivo dell’istruttoria conoscitiva dà luogo all’istruttoria formale....................
In base alla legge istitutiva l’Autorità pubblica i principali atti e provvedimenti in un Bollettino. Gli atti e i provvedimenti con carattere generale vengono pubblicati anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Concorre inoltre a far conoscere l’attività dell’Autorità la pubblicazione di atti e notizie sul proprio sito Internet.
E’ possibile ricorrere contro le
decisioni dell’Autorità presso il Tribunale amministrativo regionale per
Le attività dell’Autorità, opportunamente coordinate con quelle di altre amministrazioni pubbliche, comprendono in particolare:
· definizione di un nuovo ordinamento per le tariffe dei servizi di fornitura dell'energia elettrica a utenti e consumatori finali, ...
· adozione di regole per garantire a tutti gli utenti della rete elettrica la libertà di accesso a parità di condizioni...
· revisione delle tariffe di fornitura del gas distribuito attraverso reti urbane...
· consulenza al Governo e al Parlamento ...
· emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa di attività e di prestazioni fornite dai soggetti, ...
· elaborazione di proposte per i Ministri competenti...
· regolazione della qualità dei servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas con introduzione di: criteri comuni per la rilevazione della qualità dei servizi, livelli generali e specifici di qualità con rimborsi automatici a utenti e consumatori in caso di non osservanza e inadempienza; controllo dell'adozione delle Carte dei servizi da parte dei soggetti esercenti e sul loro rispetto, certificazione dei dati sulla qualità dei servizi, accertamenti tecnici;
· tutela dell'ambiente con introduzione di nuovi meccanismi per l'incentivazione di tecnologie ai campi elettromagnetici;
· tutela degli interessi di utenti e consumatori su violazioni della normativa tariffaria vigente e delle condizioni generali di erogazione dei servizi nei settori dell’energia elettrica e del gas; definizione di condizioni minime di erogazione dei servizi;
· valutazione di reclami, istanze e segnalazioni da parte di utenti e consumatori; analisi delle procedure di conciliazione e arbitrato e delle condizioni di erogazione dei servizi; interventi volti a migliorare la trasparenza delle bollette e dei contratti.
Gli uffici dell’Autorità sono organizzati in tre Aree (Elettricità, Gas e Consumatori) e tre Servizi (Legislativo e legale, Documentazione e studi, Amministrazione e personale). Le Aree sono al loro volta organizzate in divisioni programmatiche con riferimento a tariffe, assetti del settore, consumatori e utenti, e qualità dei servizi. L’Ufficio speciale relazioni esterne svolge funzioni di collegamento con gli organi di informazione anche istituzionali.
L’Autorità ha sede in Milano e un Ufficio in Roma.
piazza Cavour, 5
20121 Milano
tel. 02-65565.1
fax. 0229014219/0265565222/0265565266
e-mail: milano@autorita.energia.it
via dei Crociferi, 19
00187 Roma
tel. 06-6979141
fax. 06-69791444
e-mail: roma@autorita.energia.it
In conformità all'articolo 2, comma 12, lettera p) della legge 14 novembre1995,n. 481, l'Autorità deve controllare che ciascun esercente adotti una Carta dei servizi che contenga gli standard di qualità e verificare il rispetto di tali standard.
Successivamente
è intervenuta a regolare nel settore gas l' "Autorità per l'energia
elettrica e il gas" (che di seguito viene semplicemente chiamata
<<Autority>>) che ha emesso
In questa delibera ha stabilito degli standard di qualità minimi che i soggetti erogatori devono garantire a tutti gli utenti. Pertanto, già dall'anno 2001, le Carta del servizio gas dovevano essere riviste per aggiornarle a quanto disposto dall'Autority.Anche le società erogatrici che non hanno ancora aggiornato la loro Carta alle nuove disposizioni della Delibera n.47/00 dell' <<Autority>> devono, comunque, garantire gli standard di qualità indicati nel documento.
La verificazione dei misuratori del gas è uno
<<standard di qualità>> e
....
Titolo II - Indicatori di qualità del servizio commerciale
Art.12 - Tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su
richiesta dell'utente.
Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta dell'utente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento della conferma della richiesta della verifica del gruppo di misura e la data di comunicazione all'utente
dell'esito della verifica......
Non specifica altro. Si richiama però al Decreto P.C.M. 18 Settembre 1995 che parla solo di verifica in loco, o da farsi presso l'abitazione dell'utente.
Attualmente gli utenti hanno diritto a fare verificare il corretto funzionamento del misuratore del gas installato presso la propria abitazione.Questa verifica deve essere fatta, in contraddittorio, in loco.
Tutte le scuse addotte dalle società erogatrici non hanno alcun fondamento.
(G.U. 11-7-95)
MISURE URGENTI PER
AMMINISTRATIVI E PER
IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
(Conversione in legge
del D.L.163/95)
Art.1.
Il decreto-legge 12
maggio 1995, n.163, recante misure urgenti per la
semplificazione dei
procedimenti amministrativi e per il miglioramento
dell'efficienza delle
pubbliche amministrazioni, è convertilo in legge con le
modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
(Si ripropone il testo
del decreto-legge 12 maggio 1995, n.163, modificato e
integrato dalla
presente legge di conversione)
Art.1
(Soppresso dalla legge
di conversione)
Art.2 QUALITÀ DEI
SERVIZI PUBBLICI
1. Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi
generali di
riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le
amministrazioni
interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i
settori individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 5, comma
2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n.400, e
riportati
nell'allegato elenco n.2.
<<1-bis. l
decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "Codice di
comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con
decreto del Ministro
per la funzione pubblica>>.
2. Gli enti erogatori
di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di
emanazione dei decreti
di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei
servizi pubblici sulla
base dei principi indicati dalla direttiva e dallo schema
generale di
riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e
comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
Art.3 UFFICI RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
1. All'art.12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni ed
integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
<<5-bis. Il
responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale
da lui indicato
possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle
procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla
semplificazione e
all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle
modalità di accesso
informale alle informazioni in possesso
dell'amministrazione e
ai documenti amministrativi.
5-ter. L'organo di
vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica
l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis ai fini
dell'inserimento della
verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente.
Tale riconoscimento
costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi
pubblici e nella
progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice
trasmettono le
iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione
delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
5-quater. Le
disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1o luglio
1997 sono estese a
tutto il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche>>.
Art.3-bis CONFERENZA
DI SERVIZI
1. Dopo il comma 2-bis
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e
successive
modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
<<2-ter. Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando
l'attività del privato
sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati,
di competenza di
amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la
conferenza è
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione
preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente>>.
Art.3-ter RIMEDI PER
L'INOSSERVANZA DEI TERMINI
1. Decorsi inutilmente
i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
di competenza delle
amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990,
n.241, l'interessato può produrre istanza al dirigente
generale dell'unità
responsabile del procedimento, il quale provvede
direttamente nel
termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza
del dirigente generale
l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono
le condizioni per
l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14,
comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29 come sostituito
dall'articolo 8 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546, provvedendo in
caso positivo entro
trenta giorni dall'avvocazione.
2. I servizi di
controllo interno dei Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, come sostituito dall'articolo 6 del
decreto legislativo 13
novembre 1993, n.470, e i servizi ispettivi compiono
annualmente
rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi
entro il termine
determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,
n.241. L'inosservanza
di tale termine comporta accertamenti ai fini
dell'applicazione
delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei
dirigenti e degli
altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59
del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come sostituiti, rispettivamente,
dall'articolo 6 del
decreto legislativo 13 novembre 1993, n.470, e dall'articolo
27 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n.546.
Art.3-quater SERVIZIO
DI CONTROLLO INTERNO
1. Per le
amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per
l'istituzione del
servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui
all'articolo 20, comma
7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come
sostituito
dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.470,
vigono, fino
all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al
presente articolo.
2. Il servizio di
controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministero in
posizione di
autonomia.
3. Alla direzione del
servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre
membri costituito da
due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero
cui appartiene il
servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i
magistrati delle
giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i
professori
universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente
provvede alla nomina del
collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente
del collegio stesso.
Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei
dirigenti del ruolo
del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in
posizione di comando
presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del
collegio sono svolte
da un contingente non superiore alle diciotto unità,
appartenenti alle
diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente
comma sono attribuiti
senza oneri per lo Stato.
4. Le funzioni di
controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei
confronti
dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è
istituito.
5. Il servizio di
controllo interno ha il compito di verificare, mediante
valutazioni comparative
dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli
obiettivi, la corretta
ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate,
nonché l'imparzialità
ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In
particolare esso:
a) accerta la rispondenza
di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni
ed agli obiettivi
stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal
Ministro e ne verifica
l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la
trasparenza,
l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la
rispondenza
dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa
di settore ed alle
direttive del Ministro
b) svolge il controllo
di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti,
dei servizi e delle
altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento
della gestione,
evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento
dei risultati con la
segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e
dei possibili rimedi;
c) stabilisce
annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove
possibile con i
responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità
organizzative, i
parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività
amministrativa.
6. Il servizio di
controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può
richiedere ai
dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente
o per iscritto,
qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed
accertamenti diretti.
7. I risultati
dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente
generale competente ed
al Ministro.
Art.3-quinquies
CONCLUSIONE DI ACCORDI
1. All'articolo 11
della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo il comma 1, è inserito
il seguente:
<<1 -bis. Al
fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del
procedimento può predisporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente
o contestualmente il destinatario del provvedimento ed
eventuali
controinteressati>>.
Art.4 COMUNICAZIONE
PER MOBILITÀ REGIONALE E TRASFERIMENTO DI
DIPENDENTE PUBBLICO
ECCEDENTE
1. Nel comma 14, primo
periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994,
n.724, le parole:
<<possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze>>
sono sostituite dalle
seguenti: <<danno parimenti comunicazioni di tali
vacanze>>.
2. Con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
del tesoro il
dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo
assenso, in altra
pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.
3. Il cinquanta per
cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1 o
settembre 1993 è
riservato ai trasferimenti per mobilità del personale
dipendente dalle
amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 22,
comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n.724.
Art.4-bis PROCEDURA
SEMPLIFICATA PER STUDI E PROGETTI
1. La procedura
semplificata prevista dall'articolo 17 comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio
1993, n.39, per l'approvazione degli studi di fattibilità e
dei progetti di
sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi
automatizzati da
avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, si applica anche ai
progetti da avviare
nel corso degli anni 1995 e 1996.
Art.4-ter PARERI RESI
DALL'AUTORITÀ DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12
FEBBRAIO 1993, N.39
1. L'articolo 8 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è sostituito dal
seguente:
<<Art.8 - 1.
L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti
concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi
automatizzati per
quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il
valore lordo di detti
contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma
previsti dagli
articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440,
come rivalutati da
successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di
Stato è obbligatoria
oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente
dall'Autorità. La
richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini
previsti per il parere
rilasciato dall'Autorità.
2. Il parere
dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della
relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16
della legge 7 agosto
1990, n.241>>.
Art.5 INTERVENTO
STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO E NELLE AREE
DEPRESSE
1. Per lo svolgimento
dei compiti di coordinamento, programmazione e
vigilanza sul
completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul
complesso dell'azione
dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al
Ministro del bilancio
e della programmazione economica dal decreto legislativo
3 aprile 1993, n.96, e
successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini
della presentazione al
Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 24
aprile 1995, n.123, le amministrazioni competenti agli
interventi sono tenute
a presentare al Ministero del bilancio e della
programmazione
economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno,
una relazione
particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.
2. Nel caso di mancata
attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei
termini previsti, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del bilancio e della
programmazione economica, sentita l'amministrazione
interessata, nomina un
commissario ad acta che provvede in sostituzione,
avvalendosi dei
servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione
procedente ovvero di
altre amministrazioni pubbliche.
Art.5-bis
CORSI-CONCORSI BANDITI DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
1. I corsi-concorsi
previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi
annualmente dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base
dei posti da coprire,
annualmente determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri.
2. Le spese relative
ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n.439, sono a carico della
Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10
miliardi per l'anno
1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si
provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale
1995- 1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministro del tesoro
per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le
occorrenti variazioni
di bilancio.
5. Il comma 4
dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<<4. Il corso ha
la durata massima di due anni ed è seguito, previo
superamento di
esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione
presso amministrazioni
pubbliche o private, nonché presso le amministrazioni
di destinazione. Al
periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero
pari ai posti messi a
concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso
finale>>.
ALLEGATO 1
(Soppresso insieme
all'art.1 dalla legge di conversione)
ALLEGATO 2
SERVIZI PUBBLICI
(Art.2, comma 1)
- Sanità
- Assistenza e
previdenza sociale
- Istruzione
- Comunicazioni e
trasporti
- Energia elettrica
- Acqua
- Gas
- Altri settori
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 2.
Delibera n. 47/00 - Relazione tecnica
DIRETTIVA CONCERNENTE
SPECIFICi E GENERALI DI QUALITA’ COMMERCIALE DEl
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI VENDITA DEL GAS
G.U. serie generale n. 90 del 17/04/00 (stralcio)
L’AUTORITA’
PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 marzo 2000,
Premesso che:
• l’articolo
2. comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito:
legge n. 48 1/95), prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e ii
gas (di seguito: l’Autorità) controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione ...
•l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95
prevede che l’Autorità emani le direttive concernenti la produzione e 1’
erogazione dei servizi ...
Visti:
la legge n. 481/95 recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.....
•lo schema di decreto legislativo di
attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a ...
Visti:
•il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della
Carta dei servizi del settore gas, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 223
del 23 settembre 1995;
Considerati...
Ritenuto che:
• sia opportuno definire livelli
specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di
vendita del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione e, a tal fine,
indicatori di qualità dei servizi medesimi, determinando modalità di
registrazione delle prestazioni fornite dagli esercenti su richiesta degli
utenti;
[...]
D E L I B E R A
Titolo I — Definizioni
ed ambito di applicazione
Articolo 1 –
Definizioni
Ai fini della presente
direttiva, si applicano le seguenti definizioni: [...]
a. “Autorità” è l’Autorità per l’energia elettrica e ii
gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95, ...
c. “esercente” è l’esercente il servizio di
distribuzione e di vendita ...
d. “utente” è ii cliente finale o il
consumatore, allacciato alla rete a media o a[...] bassa pressione ...
e. “livello specifico di qualità” è il livello di qualità
riferito alla singola prestazione ...
f.
“livello generale di qualità” è il livello di qualità riferito al complesso
delle prestazioni; ...
z. “verifica del
gruppo di misura” è
l’accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura con riferimento
a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;
hh. “conferma
della richiesta di verifica del gruppo di misura” è 1’accettazione da parte dell’utente degli
oneri previsti dall’esercente per il caso in cui sia accertato che il
funzionamento del gruppo di misura é conforme alla normativa tecnica vigente; ...
kk.
“data di
comunicazione” è la data di invio, quale risultante dal
protocollo dell’esercente o della ricevuta del fax, del documento relativo alle
prestazioni di cui ai successivi art. 4, 5, 11, 12 e 13, ovvero la data di
comunicazione all’utente, inserita nel sistema informativo dell’esercente,
dell’avvenuta predisposizione del medesimo documento. ...
Titolo II - Indicatori di qualità
commerciale del servizio
Articolo 12
Tempo per l’effettuazione della verifica
del gruppo di misura su richiesta dell’utente.
12.1 II tempo per l’effettuazione della verifica del
gruppo di misura su richiesta dell’utente è il tempo, misurato in giorni
lavorativi, intercorrente tra Ia data di ricevimento della conferma della
richiesta di verifica del gruppo di misura e la data di comunicazione all’
utente dell‘esito della verifica.
12.2 Nei casi in cui, al fini
dell’effettuazione della verifica del gruppo di misura, sia necessario
l’invio stesso presso laboratori qualificati,
l’esercente invia all’utente una comunicazione, entro dieci giorni lavorativi
dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo
di misura, da cui risultino il nominativo ed ii recapito della persona
responsabile della verifica per conto dell’esercente ed i tempi previsti per Ia sua effettuazione.
12.3 L’esercente registra,
nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 27, l’esito delle
verifiche del gruppo di misura. Qualora tali verifiche conducano all’accertamento
di errori superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa
tecnica vigente, l’esercente registra ii tempo, espresso in giorni lavorativi,
entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura.
[...]
Articolo 34
Abrogazione di disposizioni
Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la
presente direttiva contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1995,
recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore
gas, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 223 del 23 settembre 1995.
[...]
Art. 35
Entrata in vigore
La presente
direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
PROVINCIA DI PAVIA
Addì 23 luglio 1998, nella sede Comunale di Cigognola,alle ore 18,30 si è tenuto un incontro tra 1'Amministrazione di Cigognola, rappresentata dal Sindaco Marco Fabio Musselli, assistito dal Segretario Comunale, Dott. Gaetani Liseo Salvatore, e la CO.RE.GAS SPA. rappresentata dall'Ing..Primino Marcotti, Procuratore generale,assistito dall'Avv. Antonio Maria Del Poggio.
Scopo dell'incontro,promosso dall'Amministrazione Comunale, giusta lettera raccomandata in data 09.07.98 - prot. n. 3103, la definizione di moda1ità e criteri della verifica del regolare funzionamento di alcuni contatori gas installati presso utenze private.
Dopo una breve premessa delle varie fasi che hanno preceduto l'incontro in data odierna,ampliamente documentate agli atti, si procede con una valutazione della legislazione di settore(R.D. 23.8.1890, n.7088, R.D. 12.06.1902, n..226 D.P.R. 23.8.1982, n.857 - attuativo delle direttive CEE 71/318 e 78/365, R.D. 02.12.1909, n. 772, D.M. 14.7.1902, n. 9855, D.M. 08.08.1985, D.M. 30.07.1986).
In particolare, si da atto che:
-la verificazione dei misuratori di gas di tipo nazionale è in particolare regolata dalle istruzioni tecniche approvate con D.M. 9855/1902,
-secondo il Ministero dell'Industria la portata di prova è riferita alla portata indicata sul misuratore,
-circa le modalità di verificazione a domicilio dei contatori di gas, la norma di riferimento è il R.D. 02/12/1909, n. 772,
-allo stato non esistono una procedura ufficiale e delle apparecchiature appositamente certificate per l'effettuazione del controllo dei contatori a domicilio.
Tutto ciò premesso e considerato, di comune accordo:
-si decide di chiedere al Ministero dell'Industria istruzioni precise circa la procedura e il tipo di strumentazione tecnica da utilizzare per l'effettuazione della verifica a domicilio dei contatori.
Detta verifica, impiegando tutte le istruzioni che saranno dettate dal Ministero dell'Industria, dovrà assumere carattere di validità legale e fiscale;
- si da atto formalmente che le parti assumono in modo irrevocabile l'impegno, una volta pervenute dette istruzioni, di rispettare in qualsiasi sede, ognuna per la parte di competenza, le risultanze di tale verifica da effettuare a domicilio in contraddittorio.
- si da altresì atto che
Letto ed approvato, il presente verbale, redatto in duplice originale viene sottoscritto come segue:
Per il Comune di Cigognola: Il Sindaco Marco Fabio Musselli
Il Segretario Comunale Dr.Gaetani Liseo Salvatore
Per
Avv. Antonio Maria Del Poggio
***************************************************************
Il Ministero ha definitivamente chiarito la materia con <<Nota Dirigenziale del 03-06-2002 prot. n. 1351187>> su richiesta del sig. Enrico Madama- portavoce del Comitato utenti gas di Cigognola e Comuni limitrofi.
Purtroppo non si sono ancora potute effettuare le verifiche in loco dei contatori del gas metano sia a Cigognola che negli altri 26 comuni facenti parte del bacino utenze servito da Enel Gas Spa e Ge.Ad. S.p.A. (già Co.Re.Gas S.p.A.).-
Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
DIREZIONE GENERALE PER L’ARMONIZZAZIONE
E
Ufficio Centrale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi
VIA ANTONIO BOSIO, 15 - 00161 ROMA
Roma, 11 FEB. 1999
Prot . N° 1325517
Al Sig. Sindaco di
CICOGNOLA (PV)
OGGETTO Verificazione a domicilio di
contatori di gas.
Si fa
riferimento a lettera 2/12/98 n.5586 indirizzata
erroneamente ad altro ufficio, con la quale
codesta amministrazione chiedeva di conoscere Ia
procedura tecnica per l’esecuzione delle verificazioni in oggetto.
La
verificazione dei contatori di gas a
domicilio, su richieste dell’azienda distributrice a del consumatore, è
prevista dall’art.87 del Regolamento del servizio metrico approvato con R.D.
31/1/1909. Le modalità di esecuzione della verificazione sono state definite
con R.D. 2/12/1909 n.772, e D.M.9/4/1910 n.5750.
Come si
può rilevare si tratta di disposizioni antiquate che, prevedendo Ia fornitura diretta del materiale
tecnico da parte del Ministero, sono risultate di difficile attuazione, pur
contenendo il principio tuttora valido della verifica mediante contatore
campione.
Nell’ambito
della completa ristrutturazione del servizio metrico attualmente in corso,
comportante tra l’altro Ia soppressione degli Uffici provinciali metrici e
l’assunzione delle funzioni di controllo metrico da parte delle Camere di
Commercio, si procederà in tempi brevi anche alla definizione di una nuova
procedura per la verificazione a domicilio dei contatori di gas che sia
affidabile, di facile realizzazione pratica e nello stesso tempo conforme alle
norme della metrologia moderna.
Con
l’occasione si comunica che l’intera
materia del controllo sui contatori di gas in servizio sarà oggetto di un
regolamento di prossima emissione che attuerà
Distinti saluti.
Il direttore
della divisione
(ing.
Francesco Bianzino)
di Pavia
del Comune di Cigognola
OGGETTO : Contatori gas metano. Richiesta di verifica in loco
In merito alla Vs. richiesta formulata con nota numero di protocollo 1664 del 31/03/99, lo scrivente per le vie brevi aveva contattato a suo tempo una impiegata di codesto Comune, credendo di essere riuscito a fornire spiegazioni esaustive riguardo all’oggetto. Si precisa che uguale colloquio telefonico era intercorso successivamente con il Sig. MADAMA Enrico.
Nei giorni scorsi il sottoscritto è stato ancora contattato da codesto Comune e dal Sig. Madama, i quali richiedevano di fornire con cortese urgenza e per iscritto quello che fu riferito Loro in merito alla suddetta richiesta di verifica in loco di un misuratore di gas metano.
Innanzitutto è bene ricordare che l’art. 87 del Regolamento sul Servizio Metrico, approvato con R.D. 3 1/1/1909 n. 242, recita che la richiesta di verifica di un misuratore del gas deve avvenire in contraddittorio delle parti ovvero la ditta fornitrice del gas e l’utilizzatore del misuratore.
E’ da tener presente anche che le disposizioni tecniche del predetto regolamento sono ormai obsolete e di difficile, se non impossibile, attuazione. Bisogna altresì prendere in considerazione l’influenza metrologica che alcune grandezze producono sulla rilevazione dei dati (temperatura. umidità relativa, pressione atmosferica, etc.).
Quindi è parere dello scrivente che al fine di ottenere un report di prove ed una curva dell’errore dello strumento di misura sufficientemente attendibili, sia necessario
inviare il misuratore ad un laboratorio di prove autorizzato, presso un fabbricante metrico costruttore di misuratori del gas, dove si potrà procedere alla verificazione.
Il laboratorio di prove prescelto, infatti, consentirà di sottoporre lo strumento ad una fase preliminare di “climatizzazione” di circa 24 ore dove mediante un opportuno sistema di ventilazione controllato da apparecchiature di rilevazione certificate da centri SIT ed un opportuno software gestionale, è possibile conservare una temperatura costante di circa 200 C, un’umidità relativa di circa 60 punti percentuale e rilevare la pressione atmosferica.
Pertanto quest’ Ufficio resta a disposizione, dietro richiesta formaledelle parti, per essere presente all’atto della rimozione del già menzionato contatore del gas per la sua sigillatura mediante bolli metrici, prima dell’invio al laboratorio prescelto.
Si coglie l’occasione per inviare distinti.
IL
DIRETTORE DELL’UFFICIO
ISPETTORE METRICO
(Vittorio Gallo)
Piazza Castello 16
27040 Cigognola Pv
Raccomandata R.R.
Al Ministero dell’Industria Commercio e dell’Artigianato
Direzione Generale per l’armonizzazione e la tutela del mercato
Ufficio Centrale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi
Via Antonio Bosio, 15
00151 R O M A
16/2000-ME
Cigognola 11 marzo 2000
Oggetto: Verificazione a domicilio di contatori di gas.
Rifer. Vs. prot. N. 1325517 del 11.2.99 (all.1).
La presente è a nome mio e di altri 11 utenti che hanno presentato alla ditta Co.Re.Gas S.p.A., distributrice del gas nel nostro comune, richiesta di verifica in loco del corretto funzionamento dei nostri contatori del gas, come previsto dalla “carta del servizio gas”.
Stante il rifiuto ricevuto da Co.Re.Gas S.p.A. abbiamo interessato il Sindaco di Cigognola.
Dopo accordo con Co.Re.Gas S.p.A.
il Sindaco di Cigognola ha presentato a Voi richiesta di chiarimenti con
lettera del 21.9.1998 (e lettera del 2.12.98 n. 5586). Ha fatto seguito
In essa, in sostanza, si dice che il controllo in loco è di difficile attuazione, ma non impossibile.
A seguito della vs. nota il Sindaco del Comune di Cigognola ha presentato richiesta all’ufficio Metrico di Milano (all.3). Il Direttore, interpellato dal legale di fiducia dell’Amministrazione Comunale, si è dichiarato in grado di procedere a quanto disposto dal R.D. 2.12.1909 n. 772, anche con verificazioni in loco (è tecnicamente in grado ed è in possesso della strumentazione idonea). A questa richiesta, purtroppo, con nota n. 802/o-1 del 7.4.99, il Direttore rispondeva di presentare la richiesta all’Ufficio Metrico di Pavia, territorialmente competente (all.4).
Il 31 marzo 1999, con lettera prot. 1664, L’Amministrazione Comunale di Cigognola presentava la richiesta all’Ufficio metrico di Pavia. Dopo vari solleciti finalmente il Direttore ha inviato la risposta scritta, prot.1226/i del 29.10.1999 (all.5): in essa dice di non essere in grado di effettuare la verifica del corretto funzionamento dei contatori del gas presso l’abitazione degli utenti
Conclusioni.
Chiedo
un vostro intervento
In pratica chiedo, assieme ad agli altri utenti, che l’Ufficio Metrico di Pavia o l’Ufficio Metrico di Milano effettui la verifica in loco dei contatori del gas presso l’abitazione: ininfluente che sia Pavia o Milano o qualcun‘altro ad intervenire, è essenziale che la verifica sia fatta.
Pertanto si chiede a Voi di designare l’Ufficio Metrico che dovrà effettuare questa operazione.
Precisiamo, che da verifiche da noi effettuate con contatore campione, è risultato che tutti i contatori, da noi verificati, funzionerebbero con errori in eccesso (sino al più 16,9%).
Sono prove di parte. Per questo abbiamo chiesto la verifica a Co.Re.Gas S.p.A. e, stante il rifiuto ottenuto, la chiediamo a Voi.
Allego copia di quanto inviato al
Comitato permanente per l’attuazione della carta dei servizi (all.6) e risposta
avuta dall’Autority (all.7), per chiarirvi meglio i motivi della presente
richiesta e per rendervi conto del serio problema da noi sollevato. (Aggiungo
che
Come potete vedere il problema esiste da quasi tre anni e non si è ancora risolto nulla. Siamo inascoltati e ci sembra di battere la testa contro un muro di gomma. Per questo Vi chiediamo una risposta urgente.
In attesa, a nome mio e degli altri utenti, ringrazio e invio distinti saluti.
……………………………………………….
Allegati:
1 - Richiesta prot. 4327 del 2.9.98 del Comune di Cigognola
2 - Vostra lettera prot. 1325517 del 11.2. 1999
3 - Richiesta Comune Cigognola del 24.3.99 prot. 1530
4 - Risposta Uff. Metrico Milano del 24.3.99
5 - Risposta Uff. Metrico Pavia del 29.10.99
6 - Copia inviato a Comitato Permanente … presso P.C.M.
7 - Risposte ricevute dall’Autority.
Seguirà raccomandata rr con gli allegati.
del Commercio e
dell’Artigianato
DIREZIONE GENERALE PER L’ARMONIZZAZIONE
E
Ufficio Centrale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi
VIA ANTONIO BOSIO, 15 - 00161 ROMA
Roma, 21 APR 2000
Prot . N° 1361284
Risposta
al Foglio n. 16/2000-ME Al Sig. MADAMA
ENRICO
del 11 marzo 2000
Piazza
Castello 16
27040
CICOGNOLA (PV)
OGGETTO : Verificazione a domicilio di contatori
di gas.
e, p.c. Al Sig. Sindaco del
Comune di
CICOGNOLA (PV)
Alla C.C.I.A.A. di
PAVIA
Si fa riferimento alla istanza
summenzionata, qui pervenuta il 28 marzo u.s., con cui viene
richiesto un intervento di questa amministrazione tendente a designare
l’ufficio metrico competente alla esecuzione della verificazione in oggetto.
La
materia, come noto, per quel che riguarda le modalità di esecuzione della
verificazione metrica, è attualmente trattata all’art 87 del Regio Decreto
31/01/1909 e successivo del 02/12/1909, n.772 e dal DM09/04/1910, n.5750.
A
decorrere dal 1 gennaio 2000 le competenze e le funzioni degli uffici
provinciali metrici, per effetto del D.lgvo 112/98 e del DPCM 6 luglio 1999,
sono state assunte dalle CCIAA che pertanto le esercitano in relazione ai
compiti istituzionali loro attribuiti di piena autonomia.
Gli
uffici provinciali metrici di Milano e di Pavia hanno già fornito indicazioni
sulle modalità operative da seguire per la verificazione dei misuratori del gas
presso il domicilio dell’utente, in contraddittorio tra questi e la società
distributrice, indicazioni che questa Divisione conferma.
Stante
l’allarme sociale suscitato dalla vicenda,
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
f.to Ing. Francesco Branzino Focheschi
Madama Enrico
Piazza Castello
16
27040 Cigognola
(Pavia)
Consigliere Comunale del Comune di Cigognola
Al Ministero dell’Industria Commercio ed
Artigianato
Direzione Generale per la tutela
e
l’armonizzazione del mercato Div.V
Ufficio Centrale Metrico e del saggio dei
metalli preziosi
Via Antonio Bosio 15
00161 Roma
Raccomandata A.R. n. 11014671515-6
e per conoscenza
Alla C.C.I.A.A.
Ufficio
Metrico …… ……..Pavia
A Sua Eccellenza
Il Prefetto della Provincia di…Pavia
62/2000-ME
Cigognola, 19 ottobre 2000
Rif. Ns. 16/2000-ME del 11 Mar. 2000
Vs. Prot. N. 1361284 del 21 apr 2000
c.a. Ispett. Focheschi
Oggetto: Verificazione a domicilio di contatori gas – Ditta Co.Re.Gas Spa .
La
presente è a nome mio e dei signori Barbarini Angelo, Dapiaggi
Giuseppe, Ghia Dario, Ghisolfi Guerino, Madama Pietro, Maggi Sergio, Pro Novarini Rino, Re Giovanni, Scarani Pierluigi, Vercesi Gianenrico, utenti della società in oggetto e
componenti del “Comitato utenti gas di Cigognola e comuni limitrofi”, che ad
ogni effetto sottoscrivono personalmente la presente.
Il sottoscritto in data 20.5.96, gli altri
utenti in data 20 giugno 2000, sottostando a quanto imposto da Coregas, hanno accettato di far controllare il
corretto funzionamento del proprio contatore disinstallandolo e portandolo in sala prove.
Nel mio caso, data la mia ignoranza di allora in materia,
l’operazione è stata fatta, senza contraddittorio e dalla stessa casa
costruttrice dello strumento (all.2). Il dato risultante dal certificato può ritenersi addirittura
sottostimato, come ha commentato il legale del comune nel ricorso presentato al
TAR Lombardia in data 14/5/99.
Gli
altri dieci utenti, con il patrocinio
dell’avv. Edoardo Melli di Pavia (all. 1), hanno accettato di portarlo presso una sala prove
concordata, sostenendo spese non indifferenti in quanto per questa operazione dovranno pagare il legale ed il
tecnico di fiducia che era presente all’operazione. Da queste verifiche è
emerso che tutti i contatori hanno funzionato
con errori superiori a quanto prevede la convenzione comunale ed il disposto
legislativo. Co.Re.Gas Spa ha installato presso le nostre abitazioni un nuovo
contatore, sempre prodotto dalla ditta Samgas srl.
Visto il malfunzionamento dei contatori precedentemente installati, nutriamo dubbi fondati sul
corretto funzionamento dei nuovi contatori tuttora installati e vorremmo che il
corretto funzionamento dei nuovi misuratori sia dimostrato dalla ditta
concessionaria, senza oneri a nostro carico.
Non riusciamo ad ottenere che il contatore
installato attualmente e
che rimane nel futuro installato presso la nostra abitazione sia verificato,
senza che lo stesso sia disinstallato e sostituito da un altro contatore. La società Co.Re.Gas Spa rifiuta questa verifica, anche se è
prevista dalla “Carta del servizio gas”.
Per ottenere la verifica del contatore attualmente
installato presso la nostra abitazione, dovremmo sottostare a quanto esige
Co.Re.Gas Spa: rimuovere il contatore e vedercelo sostituire ancora da un altro
contatore. Dovremo sostenere ancora spese rilevanti: nel caso, auspicabile che
tutto sia corretto, perdere anche il deposito di Lire 100.000 che Co.Re.Gas Spa
pretende per questa operazione. In questo modo riusciremo a conoscere se il
contatore installato dal 20-6-200 alla data di rimozione avrà funzionato
correttamente. Il tutto senza
raggiungere lo scopo che ci eravamo prefissi: essere certi che il contatore che
funziona presso la nostra abitazione sia corretto.
Come potete ben capire si crea una “catena di
Sant’Antonio”.
Questo è dato dal fatto che Co. Re.Gas Spa non rispetta
quanto prevede la “Carta del servizio gas”che prevede appunto la verifica in
loco dei contatori del gas, da farsi in contraddittorio.
Questo
comportamento è esattamente contrario a quello tenuto dalla altre società
concessionarie e nel nostro caso specifico, dalla società Cosid Spa,
concessionaria del pubblico servizio in parte del comune di Cigognola non
servito da Co.Re.Gas Spa . La società
Cosid spa, a semplice richiesta dell’utente – e gratuitamente – effettua questa
verifica . E questa verifica è stata
effettuata nel mese di giugno u.s. presso l’abitazione del sig. Montemartini
Andrea, abitante in Cigognola., cittadino di serie “A”. (all.3).
Questa è disparità inaccettabile tra gli utenti fruitori
dello stesso pubblico servizio nello stesso territorio comunale. Contrario a
quanto prevede
Attualmente Co.Re.Gas Spa dovrebbe dimostrarci che i nuovi
contatori installati funzionano regolarmente, senza alcun onere a nostro
carico.
Abbiamo rivolto la richiesta di verificare
in loco i nostri contatori all’Ufficio Metrico di Pavia ma lo stesso ci ha risposto che non è in
grado di fare questo ed ha asserito che attualmente l’unico ente designato a
verificare in loco i contatori è l’Ufficio Metrico Centrale, scrivendo nella
sua Prot. 590 del 11-5-2000, (a
Voi inviata per conoscenza)
“…..si ricorda quanto disposto dall’art.5 del D.M. 09.04.1910 n° 5750 che recita
“In relazione a quanto dispone l’art.3 del R.D. 2 dicembre 1909, n. 772 è
intanto designato il Regio Ufficio Metrico di Roma ad eseguire, a richiesta, la
verificazione a domicilio, dei misuratori del gas…..”
Parimenti il
R.D. 2 dicembre 1909, n. 772 Approvazione delle norme per la verificazione a
domicilio dei misuratori a gas.
art. 1 recita:
“La verificazione
dei misuratori del gas a domicilio, richiesta d’accordo dall’impresa del gas e
dal consumatore. viene fatta mediante un misuratore-campione……..”.
Pertanto tre sono le
condizioni per effettuare la verificazione a
domicilio:
E tutte tre sono
soddisfatte in quanto:
Sarà pur vero che sono
norme antiquate, ma sono le sole vigenti in materia. Quindi vanno rispettate ed
applicate, anche se difficile attuazione. Comunque a noi sembra facilissimo
rimediare: designare l’Ufficio Metrico di Pavia
“competente” e dotarlo di un contatore–campione.
Stante soddisfatte queste
tre condizioni, con la presente
Vi presentiamo
formale richiesta
di verificare in loco i
nostri contatori.
Faccio presente che altri utenti del
“Comitato utenti gas di Cigognola e comuni limitrofi” residenti nei Comuni di
Cigognola, Canneto Pavese, Castana, Montescano, Pietra de Giorgi, Santa Maria della Versa
con l’ausilio del
nostro contatore campione hanno verificato il funzionamento del proprio
contatore del gas. (Anche se
trattasi di verifica di parte, di prova senza valore legale, hanno rilevato che
i loro contatori funzionerebbero con rilevanti errori solamente a favore di Co.Re.Gas Spa). Aspettano risposta alla
presente per presentare a voi richiesta di verificazione a domicilio del loro
contatore del gas.
Anche altri utenti residenti nei comuni del
bacino servito da Coregas (27
comuni in provincia di Pavia) sono interessati a questa vicenda e sono ansiosi
di conoscere
Per meglio illustrarVi il comportamento della nostra ditta
concessionaria del pubblico servizio allego:
Data la ripetitività delle somme
eventualmente indebitamente corrisposte in più, confidiamo in un vostro immediato
intervento in quanto deve cessare il probabile illecito arricchimento di Co.Re.Gas Spa, ripetitivo negli anni a venire. Tenete conto che la concessionaria intende
rimborsare l’eventuale danno solamente per il mese precedente la verificazione
del contatore, avvalendosi di una clausola vessatoria inserita nella
convenzione comunale, fortunatamente non specificatamente sottoscritta dagli
utenti. (Da profano mi vengono in mente i termini giuridici:
“reiterazione del reato” e “ flagranza di reato”).
Un mio ultimo commento:
sembra “STRANO” che tutti gli 11 contatori verificati siano risultati
tutti MALFUNZIONANTI:
Rimaniamo in attesa di una Vostra pronta risposta per
conoscere le modalità per pagare il diritto di verificazione
Distinti saluti.
Firmato : EnricoMadama
e gli altri 10 utenti
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
UFFICIO
METRICO .
27100 Pavia Via Mentana, 27
Prot. n° 14273 - Allega
Pavia ,
27/11/2000
Al
Ministero Ind.Com.Art.
Dir. Gen. per l’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato - Area Prodotti
Ufficio D3 - Via A. Bosio, 15 Roma
e p. c.
Al Sig.
Sindaco di Cigognola
Al
Sig. Madama Enrico
Cigognola
Alla Co.
Re. Gas Spa Montebello della B.
OGGETTO: Verificazione a domicilio di contatori di
gas — Sig. Madama Enrico ed altri
10.
In
relazione alla nota con prot. n. 1362911 del 13.11 2000, codesto Ufficio
segnala erroneamente, e non per la prima volta,
Infatti
la predetta nota, in maniera incomprensibile “ evince” che solo in
assenza di Ufficio Provinciale Metrico sul territorio, competente
all’effettuazione della verificazione a domicilio e il Regio Ufficio Metrico di Roma ( oggi
Ufficio D3 Strumenti di Misura ), pur citando l’art. 87, ultimo
comma, del Regolamento sul Servio Metrico approvato con RD. 31.01.1909,
n°242,l’art. 3 del R.D. 2.12.1909, n°772 nonché l’art. 5 del D.M. 9.4.1910,
n°5750.
E’ proprio quest’ultimo articolo che invece
designa, in modo non equivocabile, ii “Regio Ufficio Metrico di Roma” ad
eseguire a richiesta, d’accordo tra le parti utente ed impresa del gas, la
verificazione di che trattasi, e questa resta la norma tutt’ora in vigore.
Pertanto se è intendimento del S .M. delegare, in via del
tutto eccezionale, l’Ufficio Metrico di Pavia per le suddette verifiche, questa
Camera, sensibile alle richieste dell’utenza, è disponibile a sostituirsi
all’ufficio a cui si scrive, a condizione però che venga emanata una chiana
procedura di esecuzione delle prove da svolgere a domicilio.
Già con comunicazione prot. n° 1325517 dell’ 11.02 1999
indirizzata at Sig. Sindaco di Cigognola, il direttore dell’Ufficio Centrale
Metrico, l’ing. Branzino, assicurava: “tempi brevi per la definizione di una
nuova procedura per la verificazione a domicilio dei contatori dei gas che sia
affidabile, di facile realizzazione pratica e nello stesso tempo conforme alle
norme della metrologia moderna”, ed è
giusto sottolineare che quest’Ufficio ha più volte chiesto l Ministero , l’ultima con prot. n. 5900 dell’ 11.05.2000,
l’emanazione delle nuove norme nel rispetto delle proprie competenze.
Questa procedura non può essere di certo l’obsoleto D.M.
9.4.1910, n°5750, come indica l’Ufficio D3 — Strumenti di
Misura. Infatti codesto Ufficio dovrebbe sapere, che ê inapplicabile per le
vigenti norme sulla sicurezza, naturalmente non previste dal legislatore
novanta anni fa, e più precisamente per le operazioni di verifica conseguenti
a! punto c) dell’art. 1 , ai punti c) ed e) primo caso e al
punto b) secondo caso dell’art. 3.
Inoltre la nuova procedura, per operare in regime di
sicurezza, deve tenere conto anche dei diversi campi di erogazione ottenibili
presso l’utenza in presenza di fiamme di utenza” diverse spiegherà a quali
portate te prove dovranno essere compiute per garantire un calcolo dell’errore
uniforme, tutelando entrambe le parti in causa. Attualmente solo in laboratorio
è possibile calcolare la curva dell’errore, effettuando le prove alte portate
previste dalla legge, ovvero q min,
0,2 Q max e Q max.
Risulta
superfluo aggiungere che per dare seguito alle verifiche del caso è necessario,
come riporta l’art. 87 del Regolamento, l’accordo per la richiesta sia
dell’impresa del gas sia del consumatore.
IL
RESPONSABILE dell’ UFFICIO METRICO
ISPETTORE METRICO
(f.to Vittorio
Gallo)
Ministero dell’Industria del Commercio
dell’Artigianato
DIREZIONE GENERALE
PER L’ARMONIZZAZIONE E
Ufficio Centrale
Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi
VIA ANTONIO BOSIO, 15 - 00161
ROMA
Prot . N° 1362911
Roma, 13 NOV 2000
Risposta al Foglio n.
62000-ME del 19 OTT 2000
Al Sig. MADAMA
ENRICO
Piazza Castello 16
27040 CICOGNOLA (PV)
OGGETTO: Verificazione a domicilio
di contatori di gas. – ditta Co.Re.Gas S.p.A.
e, p.c. Al Sig. Sindaco
del Comune di
CICOGNOLA (PV)
Alla Camera
di Commercio I.A.A.
Ufficio
metrico di
P A V I A
È fatto riferimento alla richiesta su
emarginata, di pari oggetto, con cui viene chiesto a questo ufficio di eseguire
la verificazione a domicilio dei contatori di gas installati presso l’utenza
domestica.
Tale richiesta è avanzata ai sensi
dell’art.87, ultimo comma, del Regolamento sul Servizio Metrico approvato con
R.D. 31-01-1909, n.242 e dell’art.5 del D.M. 09-04-1910, n.5750 che, esplicitamente, richiama l’art.3 del R.D. 02-12-1909,
n.772, per cui dal combinato disposto,
di questi ultimi due decreti si evince che:
1) in assenza di ufficio provinciale metrico (oggi Camera
Commercio l.A.A.) incaricato della verificazione è competente ad effettuarla il Regio Ufficio Metrico di Roma scrivente);
2) la verificazione deve essere effettuata mediante un
misuratore campione;
3) deve essere richiesta d’accordo tra l’utente e l’impresa del
gas, che accettano i risultati delle prove che stanno per essere effettuate.
Dalla documentazione allegata è anche
chiaro che esiste un accordo tra il Comune di Cigognola, per conto dei
cittadini utenti, e la società distributrice del gas e che tale accordo
non può essere evaso per assenza di
“..istruzioni che saranno impartite dal Ministero
dell’Industria...” e del “... tipo di
strumentalizzazione da utilizzare...” parimenti indicata da quest’ultimo.
Entrando nel merito delle argomentazioni
proposte a sostegno della richiesta di verificazione a domicilio, questo
ufficio deve chiarire che l’art. 87 del citato Regolamento n.242/1909, prevede
la verificazione a domicilio solo “,,, nei casi non contemplati dalla legge
..“, ovvero nei casi in cui, giusto l’art. 83, a chiedere la verificazione non
siano “... colui che fabbrica, aggiusta ò fornisce tali apparecchi
Quindi, nei casi previsti dalla legge, è
chiaro che non esiste attualmente una regolamentazione sulla verifica a
domicilio di misuratori del gas che siano stati già verificati e legalizzati presso
il fabbricante, l’aggiustatore o il venditore e posti in uso (art.82 e 83 del
Regolamento sul Servizio Metrico), viceversa quando a richiedere la
verificazione siano la impresa del gas ed il consumatore, di comune accordo ed
in contraddittorio, e tale verificazione non sia finalizzata a
legalizzare il misuratore, come è nel caso contemplato dalla legge,
questa deve essere effettuata con le modalità e le condizioni fissate dal R.D.
02-12-1909, n.772 e dal D.M. 09-04-1910, n.5750 in sua attuazione.
Pertanto la richiesta può essere
senz’altro accolta dall’Ufficio provinciale metrico incaricato ad eseguirla, in
quanto la verificazione a domicilio di cui si parla si riferisce esclusivamente
alla verificazione dei misuratori già istallati presso l’utenza, ovvero già
verificati e legalizzati prima dell’uso, come è appunto nei casi non previsti
dalla legge.
In tale senso
Risulta quindi superfluo tra l’altro
aggiungere ora, che per dare corso alle verifiche del caso, c’era anche da
predisporre un idoneo misuratore campione funzionale alla procedura di
verificazione impartita con il D.M. 09-04-1910, n.5750 e certificato da un
centro di taratura facente parte del <<Servizio Nazionale di Taratura>>,
ovvero appoggiarsi ad un laboratorio in cui l’Ufficiale metrico possa eseguire
la misurazione.
Pertanto l’utenza può chiedere
all’Ufficio metrico della Camera di Commercio di Pavia, ex art. 87 del
Regolamento sul Servizio Metrico, la verifica a domicilio in contraddittorio
dei misuratori già installati.
Riguardo alle condizioni poste
nell’accordo sottoscritto tra il Comune di Cigognola e
IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Bianzino)
Ministero dell’Industria del Commercio
dell’Artigianato
DIREZIONE GENERALE
PER L’ARMONIZZAZIONE E
Ufficio Centrale
Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi
VIA ANTONIO BOSIO, 15 - 00161
ROMA
Roma, 19 DIC 2000
Alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
Ufficio metrico di
Pavia
--------------
Prot . N° 1363264
Risposta al Foglio n. 14273-ME del
27 NOV 00
OGGETTO: Articolo 3 R.D. 05/12/1909, n. 772. Designazione di Ufficio metrico incaricato di eseguire La verificazione a domicilio di misuratori
del gas, ex art.87, ultimo comma, del Regolamento sul servizio metrico.
e, p.c. Al Sig.
Sindaco del Comune di
CICOGNOLA (PV)
Al Sig. Madama Enrico
Piazza Castello, 16
CICOGNOLA (PV)
Alla ditta CO.RE.GAS SPA
via Mazzini, 38
Montebello della BattaQila
(PA)
Si fa riferimento alla nota summenzionata
dell’Ufficio metrico di codesta Camera di Commercio, con cui viene
manifestata una certa incomprensione delle lettere dirigenziali
21/04/00, n.1361284 e 13/11/00, n.1362911 quivi trasmesse per conoscenza.
Al riguardo Si deve precisare quanto
segue:
- l’articolo 3 del R.D. 05/12/1909.
n.772, prevede che da porte del <<Ministero d’Agricoltura, industria e
commercio ...>> saranno emanate istruzioni tecniche e saranno designati
gli Uffici metrici che successivamente saranno incaricati di eseguire Ia
verificazione in oggetto.
-
L’articolo 5 del Decreto ministeriale 09/04/1910, n.5750, che approva le
istruzioni tecniche di cui allarf.3 del punto precedente, designa, in via
provvisoria, <<..il R. Ufficio metrico di Roma ad eseguire, a richiesta,
Ia verificazione a domicilio dei misuratori del gas.>>, mentre che
l’artico2 dello stesso decreto prevede, da parte del Ministero, gli incarichi
agli Uffici metrici per l’esecuzione delle prove.
- A rettifica di quanto indicato nella noto 1362911 del 13/11/00,
si precisa che l’esegesi dell’articolo 3 del R.D. n.772/1909 porta a concludere
che, stante i cambiamenti legislativi intervenuti dal 1909, si deve
identificare questo Ufficio D3 con il “Ministero” di detto R.D. e Ia Camera di
Commercio di Roma con II “Regio Ufficio metrico di Roma”.
- Pertanto Ia designazione in “via provvisoria” dell’art.5 del
decreto n.5750/1910 è venuta a decadere, non esistendo rapporto funzionale ira
Uffici camerali ma solo di tipo volontaristico - collaborativo.
- II sig., Madama Enrico, in proprio, in nome e per canto di
altri utenti del gas del Comune di Cigognola ed altri Comuni limitrofi in
provincia di Pavia, ha manifestato a questo ufficio Ia impossibilità di avere
una verificazione a domicilio del proprio misuratore, al sensi deIl’art.87 del
Regolamento sul servizio metrico approvato con R.D. 31/01/1909, n.242, pur
avendo egli stesso fondati dubbi di malfunzionamento.
A tale riguardo, stante Ia rilevanza che è da attribuire alla
norma finalizzata alla tutela del consumatore, codesta Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura è designata, ope legis, ai
sensi dell’articolo 3 del R.D. 05/12/1909, n.772, ad eseguire Ia verificazione
a domicilio dei misuratori prevista all’art.87 del Regolamento sul servizio
metrico, qualora venga richiesta d’accordo tra l’impresa del gas ed II
consumatore.
Le istruzioni tecniche per effettuare tali verificazioni prevedono
agli articoli 1 e 2 di utilizzare determinati mezzi di prova: codesta Camera di
Commercio l.A.A., qualora intenda operare direttamente, avrà cura di
acquistarli e che tali mezzi siano certificati da un laboratorio accreditato
per Ia loro taratura, ovvero potrà utilizzare un laboratorio che, come indicato
nella nota del 13/11/00, metta l’attrezzatura a disposizione dell’ispettore
metrico camerale, fatte salve le norme di sicurezza che dovranno essere
rispettate.
Il DIRIGENTE
F.to Ing. Francesco Bianzino
f.to Focheschi
Presidenza Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI
GIURIDiCI E LEGISLATIVI
Roma 24 MAG 2001
Prot. N. DALG 1/1.3.1./51666/2577
ALLA PRESIDENZA
DELLA
REPUBBLICA
Segretariato Generale
Ufficio
per gli affari giuridici e le
relazioni costituzionali
ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL
COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO
ROMA
AL SIGNOR
ENRICO MADAMA
Piazza Castello, 16
27040
CIGOGNOLA (PV)
Oggetto: Esposto del Sig.
Enrico Madama.
In riferimento all’esposto indicato in
oggetto si trasmette la risposta fatta pervenire dal Ministero dell’Industria
con nota n. 1 49641N3F/65 del 2 maggio 2001.
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
(firmato: illeggibile)
Ministro dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato
UFFICIO LEGISLATIVO
02 MAG 2001
Prot. N. 14964/n3f765
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri-
ROMA
OGGETTO Esposto del signor Enrico Madama.
Con
riferimento alla nostra di codesta Presidenza
n. DAG1/1.3.1./51666 del 28
marzo u.s. si trasmettono elementi di
competenza in ordine all’esposto in
oggetto predisposti dalla competente Direzione generale di questo Ministero.
Il
Capo dell’Ufficio legislativo
(P.res Luigi
Giampaolino)
DF
Presidenza Consiglio dei ministri esposto
MINISTERO DELL’INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PER
L’ARMONIZZAZIONE
E TUTELA DEL MERCATO
Ufficio D5
09 APR. 2001
Prot. n.
1252591
All’
Ufficio Legislativo
SEDE
OGGETTO: Esposto del signor Madama — verifica
funzionamento contatori — direttiva PCM 27 gennaio 1994 e DPCM 18 settembre 1995 sulla
Carta dei servizi del settore gas.
Con
riferimento alla nota del 12 marzo 2001, prot n. 14196/N3F165, si trasmettono
di seguito le valutazioni richieste circa l’esposto in oggetto.
Il
signor Madama, insieme ad altri utenti, ha da tempo richiesto un controllo sul
proprio contatore del gas presso la sua abitazione.
A tale
scopo ha invocato
In particolare, stante la mancata previsione del controllo
“in loco” nella Carta dei servizi redatta dalla suddetta società erogatrice del
gas, ii signor Madama si è rivolto in data 4 agosto 1999
all’"Autorità per l'energia elettrica e il gas" lamentando una scorretta applicazione da
parte della Co.Re.Gas della normativa relativa alle Carte del Servizi e
chiedendo un intervento diretto ad indurre la stessa ditta fornitrice a
controllare in loco il corretto funzionamento dei misuratori del gas.
L’Autorità per l’energia elettrica e ii gas ha rigettato la
richiesta rispondendo, con nota del 12 ottobre 1999 e, da ultimo, con nota del
15 febbraio 2000, che “Nella premessa
allo schema generale di rifèrimento per la predisposizione delle Carte dei
Servizi Pubblici di Erogazione del Gas, tale schema individua una griglia di
indicatori e suggerisce un ventaglio di
soluzioni, all’interno delle quali i soggetti erogatori individuano gli specifici strumenti operativi
di rapporto con gli Utenti ...omissis...
Non sono stati, pertanto, determinati i valori degli indicatori di
qualità, che in questa prima fase di introduzione della Carta del Servizi
saranno, quindi, autonomamente individuati dai soggetti erogatori “.
L’Autorità per l’energia elettrica e ii gas, quindi, conclude affermando che “lo
schema generale di riferimento allegato ai Decreto del Presidente del Consiglio
del Ministri 18 settembre1995 è da considerarsi indicativo e non vincolante.
Pertanto non è configurabile alcun
obbligo di verifica in loco a carico
dell’ esercente che non lo abbia previsto nella propria Carta dei servizi.” Tale
è, appunto, il caso della Co.Re.Gas.
Al fine
di comprendere i termini della problematica si deve chiarire che ii controllo
previsto dalla Carta dei servizi è diverso dalla “verificazione a domicilio”
prevista dalla normativa della Metrologia Legale.
Infatti.
ii controllo di funzionamento e di qualità della Carta dei Servizi inerisce sia
al funzionamento normale del contatore sia alla qualità della fornitura, in
funzione del contratto di fornitura del servizio. Detto controllo non può
sovrapporsi alla normativa legale ma la completa.
La
verificazione della Metrologia Legale riguarda la verificazione dello strumento
alle condizioni imposte dalla legislazione nazionale e comunitaria. In altre
parole, lo strumento viene verificato alle condizioni minime di erogazione,
alle condizioni intermedie per ricavarne statisticamente la curva degli errori
ed alle condizioni massime per le quali è stato costruito, secondo
caratteristiche riportate nella targa metrologica applicata sul contatore
stesso.
La
materia è regolata, per quanto riguarda
La
“verificazione periodica”, invece, prevista per diversi altri strumenti di
misura. non esiste nel caso dei contatori del gas. Inoltre, devesi ricordare
che i contatori del gas, su richiesta del costruttore, possono essere
sottoposti a verificazione CEE dalle direttive n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365,
attuate in Italia con D.P.R. 23 agosto 1982, n. 857.
Proseguendo
nell’esposizione della normativa si fa, inoltre presente, che il Regolamento
predetto (R.D. 242/1909) prevede all’art. 87 che “quando l’impresa del gas ed
il consumatore d ‘accordo lo richiedano, la verificazione, nei casi suddetti,
può anche essere fatta a domicilio del consumatore, con le norme che saranno
fissate con decreto Reale” dal che si evince
che si può effettuare il controllo del misuratore anche in luogo diverso sia
dalla fabbrica, dove è apposto il bollo primo, sia dalla sua collocazione di
utilizzo. Successivamente, l’art. 1 del Regio Decreto 5 dicembre 1909 n. 772,
ha previsto che durante la vita del contatore possa effettuarsi la
“verificazione a domicilio” nei casi in cui l’utente e la società di
distribuzione del gas concordino nell’effettuazione della stessa presso il
domicilio dell’utente.
Le
modalità tecniche per effettuare la verificazione dei contatori del gas a domicilio
sono state dettate dal D.M. 9 aprile 1910, n. 5750 che, in particolare,
all’art. 3, lettera c) prevede che “si accendono... le fiamme, nel maggior
numero possibile, in re/azione con la portata del misuratore “definendo con
chiarezza, la necessità di procedere alla portata massima del contatore stesso.
Tutto ciò premesso in merito alla
normativa che regolamenta la materia della verificazione dei contatori del gas,
si e posto da tempo il problema dell’adeguatezza della normativa medesima,
redatta all’inizio del XX° secolo in un
contesto tecnologico diverso da quello attuale, a soddisfare le attuali norme
di sicurezza tenuto conto che prassi praticabili decine di anni addietro
possono oggi essere improponibili, considerate le maggiori portate ed il cambiamento
del tipo di gas.
Si deve, al riguardo, premettere che nel 1910 il gas derivava dal carbon-coke
e le portate di flusso difficilmente superavano 1,2 ± 1,4 metri cubi /ora. Oggi
il gas deriva dal metano, ha un potere calorico doppio di quello usato nel 1910
e le portate sono dell’ordine di oltre 6 metri cubi l’ora, almeno per la
categoria G4 alla quale si suppone appartengano i contatori in contestazione.
In alcuni casi si hanno portate di oltre 12 metri cubi /ora. Si pone, pertanto,
sempre più evidente il problema di conciliare l’esecuzione delle prove sulla
correttezza metrologica del misuratore con le sempre più rigide nonne di
sicurezza in vigore (norme di Verificazione nazionale e CEE previste,
rispettivamente, nel D.M. 17 marzo 1970, n. 346500, allegato e) e nel D.P.R. 23
agosto 1982, n. 857, allegato f).
Per quanto sopra esposto, pertanto, da diversi anni, in
caso di contestazioni sul corretto funzionamento di misuratori di gas, i
controlli vengono operati presso idonei laboratori in estrema sicurezza; le
parti in contestazione accettano di effettuare la “verificazione a domicilio”
presso i laboratori anziché presso le civili abitazioni.
A conforto di tale pratica si deve ricordare che anche
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas prevede l’utilizzo di laboratori
laddove, con Delibera n.47/2000, pubblicata sulla G.U. n. 90 del 17 aprile
2000, al punto 12.2, prevede che “...nei casi, in cui ai fini
dell’effettuazione della verifica del gruppo di misura sia necessario l’invio
dello stesso presso laboratori qualificati
Il signor Madama si è rivolto con diverse note a questa
Direzione Generale -Ufficio D 3 — Strumenti di misura (ex Ufficio centrale
metrico) che, con varie lettere qui allegate in copia, al fine non ingenerare
dubbi interpretativi, gli ha di volta in volta meglio chiarito la normativa che
regola detta materia manifestandogli, in virtù delle vigenti normative di
sicurezza, l’opportunità che le prove vengano effettuate dall’Ispettore
dell’ufficio metrico della Camera di Commercio competente presso un laboratorio
specializzato ( vedasi, in particolare, da ultimo, la nota prot. n. 1360566 del
16 marzo 2001)
Dal canto suo, l’Ufficio D 3 di questa Direzione Generale,
vista la pervicace insistenza palesata dal Sig. Madama di far
effettuare le prove presso la propria abitazione, ha richiesto in data 13 marzo
2001 al Ministero dell’Interno, Dir. Gen. Prot. Civ. e Serv. Antincendi quali
norme di sicurezza debbano essere rispettate stante una presumibile
pericolosità sia per gli operatori che per la civile abitazione stessa.
In effetti, si suppone che proprio in base alla
pericolosità dei controlli
Circa la richiesta di controllo dei nuovi contatori del gas
sostituiti dalla Co.Re.Gas si fa presente che gli stessi sono già stati oggetto
di una verificazione da parte di un Ufficio metrico camerale che ha apposto i sigilli
della “verificazione prima”.
Pertanto, in conclusione, per quanto concerne la richiesta
di eseguire le prove presso la civile abitazione dell’utente, nel concordare
con le determinazioni cui ê pervenuta l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas con i pareri sopra citati, si fa presente che nei casi di invio del
contatore in contestazione ad un laboratorio specializzato, tutte Ie garanzie
usuali messe in atto per l’identificazione del prodotto prelevato dal domicilio
- ovvero l’applicazione di sigilli da parte dell’Ispettore in presenza delle
controparti che possono, inoltre, assistere all’esecuzione delle prove presso
il laboratorio individuato dalla Camera di Commercio — sono tali da non
determinare alcuna violazione dei diritti dell’utente. In tal senso, si ritiene
che sia data applicazione sia ai principi ispiratori contenuti negli schemi
allegati al D.P.C.M. 18/9/1995 per l’elaborazione della Carta dei servizi del
settore gas, sia alla “verificazione” prevista dal R.D. n. 772/1909.
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Antonio LIROSI)
Ministero delle Attività Produttive
Direzione GeneraIe per l’ Armonizzazione del Mercato
e
Direzione Generate per t’Armonizzazione
e
Prot. 1361952 Roma, 17 / 10 / 2001
Sig. Enrico Madama
Piazza Castello, 16
27040 Cigognola (PV)
Alla Camera di Commercio
Segretario Generale
Via S.Epifanio, 1
27100
Pavia
Oggetto: Richiesta del Signor Madama - verifica a domicilio dei contatori del gas.
In riferimento
alla nota del signor Madama del 16 ottobre 2001, si comunica quanto segue.
In data 15 ottobre 2001, prot. 1361941, è pervenuta
a questo Ufficio la risposta del Ministero dell’interno - Direzione generale
della protezione civile - Ispettorato attività e normative speciali di
prevenzione incendi - Servizio tecnico centrale, al quale in data 13 marzo 2001,
prot. 1360541, questa Direzione ha posto un quesito relativo alla
sicurezza operativa delle procedure per l’effettuazione della verifica di
conformità metrologica e la verifica funzionale prevista dalle Carte di servizi
dei contatori del gas.
Si premette che
ii controllo previsto dalla Carta dei servizi è diverso dalla “verificazione a
domicilio” prevista dalla normativa della Metrologia Legale.
Infatti il
controllo previsto dalla Carta dei servizi inerisce sia al funzionamento
normale del contatore Sia alla qualità della fornitura. Pertanto, detto
controllo di funzionamento e di qualità non si sovrappone alla normativa legale
esistente ma la completa.
La verificazione della Metrologia Legate riguarda la
verificazione dello strumento alle condizioni imposte dalla legislazione
nazionale e comunitaria. In altre parole lo strumento viene verificato alle
condizioni minime di erogazione, alle condizioni intermedie per ricavarne
statisticamente la curva degli errori ed alle condizioni massime per le quali è
stato costruito, secondo caratteristiche riportate nella targa metrologica
applicata sul contatore stesso.
La materia é regolata, per quanto riguarda
L’articolo 3 del R.D. n. 772/1909 prevede che durante la
vita del contatore possa effettuarsi la “verifica a domicilio” nei casi in cui
l’utente e la società di distribuzione del gas concordino nell’effettuazione
della verificazione presso ii domicilio dl’utente.
Il Signor Madama richiede che venga effettuato un controllo
presso la sua abitazione sul proprio contatore del gas.
A tale scopo invoca
In particolare stante la non iscrizione del controllo “in
loco” nella Carta dei servizi, ii signor Madama si è rivolto il 4 agosto 1999
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas che ha rigettato la richiesta
rispondendo, con lettera del 12 ottobre 1999, che “gli schemi genera/i di
riferimento at DPCM 18 settembre 995 sono da considerarsi indicativi e non
vincolanti. Ne consegue che nessun obbligo di verifica in loco può essere
imposto ad un esercente che non lo abbia autonomamente inserito net/a propria
Carta del servizi.”
Successivamente ii signor Madama ha controdedotto in data
11 novembre 1999, ma l’Autorità ha confermato con nota del 15 febbraio 2000 la
posizione assunta il 12 ottobre 1999.
Contemporaneamente ii Signor Madama ha interpellato
Le modalità tecniche per effettuare la verificazione del
contatori del gas a domicilio sono dettate dal D.M. 9 aprile 1910, n. 5750.
Si ricorda che net 1910 ii gas per uso domestico derivava
dal carbon-coke e le portate di flusso difficilmente superavano 1,2±1,4 metri
cubi ora. Oggi ii gas deriva dal metano con potere calorico doppio di quello
usato net 1910 e le portate sono dell’ordine di oltre 6 metri cubi ora, almeno
per la categoria G4 alla quale si suppone appartengano i contatori in
contestazione. In alcuni casi si hanno portate di oltre 12 metri cubi ora. Si
deve, inoltre, considerare che oggi l’uso domestico comprende le macchine per
cucinare, il riscaldamento dell’acqua, il riscaldamento degli ambienti, e, a
volte, per ii teleriscaldamento di interi condomini.
Questo Ufficio, dopo avere suggerito che l’effettuazione
delle prove avvenisse presso un laboratorio specializzato, stante la richiesta
unilaterale del sig. Madama di effettuare le prove presso il domicilio, come
sopra detto, ha richiesto il parere del citato Ministero dell’interno,
illustrando le modalità di effettuazione delle prove e le modifiche tecnologiche
intervenute net corso degli anni nella fornitura di gas.
Il Ministero dell’interno, nel precisare che la materia
verificazioni esula dalle competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “condivide
le perplessità espresse circa Ia pericolosità di effettuare (tali verifiche a
domicilio e concorda con quanto stabilito, al riguardo, dall’Autorità per
l‘energia elettrica e il gas, con delibera n. 70/00”.
Infatti l’Autorità per l’energia elettrica e ii gas con
Delibera n.47/00 pubblicata sulla G.U. n. 90/2000 at punto 12.2 si esprime nel
senso che “...nei casi, ai fini dell’effettuazione, “ le prove avvengano presso
laboratori specializzati.
In conclusione, si
ritiene, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e degli operatori a
causa della pericolosità delle condizioni oggettive ed obbiettive di
effettuazione delle prove, che le prove stesse debbano essere effettuate presso
un laboratorio specializzato.
Inoltre, nel concordare con le determinazioni dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas e suffragati dal parere del Ministero
dell’interno, che, si ripete, condivide le perplessità di questo Ufficio, si
ritiene che non vi sia alcuna violazione dei diritti dell’utente, in quanto
l’unico ostacolo che si riscontra è quello della richiesta di eseguire le prove
presso la civile abitazione dell’utente. Mentre con le garanzie usuali per
l’identificazione del contatore del gas prelevato, attraverso l’applicazione di
sigilli da parte dell’Ispettore metrico in presenza delle controparti che possono,
inoltre, assistere all’esecuzione delle prove presso ii laboratorio
specializzato individuato dalla Camera di Commercio, si ritiene possa essere
data applicazione sia alla Carta dei Servizi che alla “verificazione” prevista
R.D. n. 772/1909.
Questo Ufficio
ritiene che la problematica delle verifiche a domicilio sia stata
sufficientemente sviscerata, e pertanto non si hanno ulteriori considerazioni e
valutazioni da fare.
Il Dirigente
f.to
dott. ing. Francesco Bianzino
Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato
e
Ia Tutela dei Consumatori
UFFICIO D3 —
STRUMENTI DI MISURA
Roma
3 GIU 2002
Prot.
n. 1351187
Alla
CAMERA Dl COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di
PAVIA
OGGETTO:
Verificazione a domicilio di misuratori
del gas, ex art.87, ultimo comma, del Regolamento sul servizio metrico.
e, p.c.
- Alla ditta CO.RE.GAS SPA
via Mazzini, 38
Montebello della Battaglia (PV)
- Al Sig. Sindaco del Comune
di
CICOGNOLA (PV)
- Al sig. MADAMA ENRICO
Piazza Castello, 16
27040
CIGOGNOLA (PV)
Si fa riferimento all’oggetto ed alle
trascorse note, trasmesse da quest’ufficio a codesta Camera di commercio, circa
Ia verificazione a domicilio dei misuratori del gas per uso domestico,
installati presso le utenze del Comune di Cigognola dalla società distributrice
CO.RE.GAS S.p.A.
Con Ia presente si ribadisce il contenuto
delle note n.1363264 del 21 APR. 2000, n.1361284 del 13 NOV. 2000, e n.1362911
del 19 DIC.2000, concernenti le problematiche relative alla fattispecie in
questione.
Successivamente quest’Ufficio con nota
n.1361952, in data 17 ottobre 2001, comunicava al Sig. Madama Enrico, che legge
per conoscenza, ed a codesta CCIAA, l’orientamento del Ministero dell’lnterno -
DG protezione civile in ordine ai profili attinenti alla sicurezza delle
operazioni di verificazione a domicilio dei misuratori del gas.
Tanto premesso, fermo restando che Ia
verificazione in oggetto può avvenire solamente di comune accordo tra l’utente
del servizio e Ia società fornitrice, in considerazione delle disposizioni
contenute negli art. 20 e 50 del D.lgs. n.112 del 1998 e neII’art.1 dello
stesso D.Igs., unitamente alle norme applicative contenute nel D.P.C.M. 6
luglio 1999, competente all’effettuazione delle operazioni necessarie per Ia
verificazione a domicilio dei misuratori del gas è Ia Camera di Commercio di
Pavia.
Tali operazioni, in assenza di più
recente normativa, sono effettuate ai sensi dell’art.87 del Regolamento sul
Servizio Metrico e con le modalità prescritte nel R.D. 2 dicembre 1909, n.772 e
nel D.M. 9 aprile 1910, n.5750. Ciò in quanto Ia verificazione a domicilio
in questione non è una verificazione prima ma, più propriamente, è Ia
verificazione prevista nel citato art.87 e cioè solamente una verifica di
corretta funzionalità del contatore.
Tale attività
di verificazione tende, a
tutta evidenza, ad accertare Ia sola bontà
metrologica del misuratore sul posto di funzionamento ed è regolamentata
nel dettaglio dal citato D.M. 9 aprile 1910, n.5750, che prescrive modalità di
esecuzione diverse e meno rigorose di quelle previste per Ia verifica prima
effettuata presso il laboratorio indicato dal fabbricante.
Da ultimo, sotto il profilo della
sicurezza, codesta Camera di commercio potrà valutare autonomamente i rischi
della sicurezza ambientale e personale connessi alle operazioni di verifica in
questione, curando di impartire le disposizioni opportune per Ia effettuazione
della verificazione domiciliare richiesta.
II DIRIGENTE
(Avv. Gianfrancesco Romeo)
DIREZIONE GENERALE IMPRE
Mercato unico: quadro legislativo normazione e nuovo
approccio
Attrezzature sotto pressione, dispositivi medici, metrologia
|
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Bruxelles, 001614 12.02.2002
DG ENTR G4/DH/vp
D(2002) 845033
Egregio sig. Madama,
Il Presidente mi ha trasmesso
Dalla corrispondenza inviataci si desume
che Lei incontra difficoltà per quanto riguarda
i controlli in loco dei contatori
del gas nelle abitazioni del Suo comune. Sfortunatamente,e nonostante io
comprenda pienamente le Sue ragioni, temo che
Tuttavia,
In Italia provvedimenti di legge aventi il
medesimo oggetto entreranno in vigore già prima. Per ulteriori informazioni Le
suggerisco di rivolgersi all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Piazza
Cavour 5, 20121 Milano.
Distinti saluti
f.to Brekelmans
Sig. Enrico Madama
Consigliere Comunale del Comune di Cigognola
Piazza Castello 16
27040 Cigognola (Pavia)
Italia
Elenco
delle sentenze emesse dal Giudice di Pace di Stradella in varie date.
Si riferiscono a ricorsi presentati dagli
utenti che hanno avuto installato
contatori del gas che funzionavano con errori a loro sfavore, eccedente il +1%, indicato dalla legge.
Chiarisco che
l’errore in eccesso tollerato dalla legge da solo la possibilità di installare contatori con
errori inferiori a quello ammesso dalla legge.
Questo significa
che, in teoria, l’esercente dovrebbe scontare dalla quantità di gas fornito la
quota relativa all’eventuale errore in eccesso, anche se inferiore al tollerato
Sentenza Giudice Pace di Stradella N.28/97 del 16-03-97
Madama > Co.Re.Gas S.p.A. 19-05-99
Sentenza
Corte Cassazione n.
13364/99 Causa
: Co.Re.Gas S.p.A. >><<Madama
Sentenza
Giudice di Pace di Stradella n. 34/02 PRO>><<Co.Re.Gas S.p.A.
Sentenza Giudice di Pace -
Stradella n. 232/03 Madama P>><< Enel Gas
Sentenza Giudice di Pace -
Stradella n. 91/05
Scarani>><< Enel Gas
Sentenza Giudice di Pace -
Stradella n. 90/05
Re>><< Enel Gas
XXXXXXXXXXX
23-07-1997 - prot. / iPM1-11-
87 lettera Co.Re.Gas S.p.A. a E.M.
in cui rifiuta la verifica in loco
XXXXXXXXXXX
14-05-1999 Ricorso
al TAR - Presentato dal Comune di Cigognola
08-06-2000
ORDINANZA del Tar - Ricorso 2045/99
e per conoscenza
OGGETTO: Rimborso di somme indebitamente versate su bollette-fatture gas per IVA.
Il sottoscritto______________________________ Utenza n._______________
residente in __________________________ ______________________________
comune indirizzo
1. che le norme di legge prevedono l’applicazione dell’aliquota JVA al 10% per la fornitura gas per uso domestico;
2. che a tutt’oggi. codesta Società. applica ed ha sempre applicato l’aliquota del 20% indifferentemente per i consumi di gas destinato ad uso domestico e per quelli destinati ad uso riscaldamento:
~. che tale applicazione dell’aliquota al 200o si manifesta anche sulle bollette-fatture relative a periodi durante i quali il riscaldamento non è in funzione per norme legislative o decreti del sindaco.
Ciò premesso, in considerazione di quanto stabilisce il punto 127 bis della tabella a, parte 3^ allegata al D.P.R. n. 633/1972 ed alla luce della sentenza n. 242/2001 dell’ 11-04-2001, emessa dal Giudice di Pace di Massa, il sottoscritto
CHIEDE:
1. a far data dal ricevimento della presente richiesta, consegnatavi a mano, l’applicazione dell’ aliquota IVA del 10% alla fornitura gas metano per usi domestici nel periodo in cui è vietata l’accensione del riscaldamento;
2. l’applicazione dell’Iva al 1000 su tutte le future bollette-fatture per la quota di consumi stimati destinati all’uso di cui al punto 127 bis della tabella sopra citata, comprensivi di imposta fissa e addizionale regionale;
3. il ricalcolo di tutte le bollette-fatture fino ad oggi da voi emesse con il rimborso, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, delle somme indebitamente percepite per effetto dell’indifferenziata applicazione dell’aliquota IVA al 20%.
Trascorsi inutilmente 10 giorni dal ricevimento della presente raccomandata a mano, mi vedrà costretto ad adire le vie legali nelle sedi opportune, per vedere riconosciuti i miei diritti.
Distinti saluti.
(fare questa raccomandata che interrompe i termini.
Poi si vedrà il da farsi, riunendosi in gruppi di utenti)
In queste pagine sono raccolte le leggi più importanti in materia metrologica, con riguardo al settore che a noi interessa.
Il “Testo unico” riguardante i pesi e le misure risale ancora al 1890.
Si
deve notare che i misuratori del gas sono gli unici strumenti
metrici non soggetti a verificazione periodica ed hanno una particolarità
unica:
una volta rimossi dal luogo di lavoro non
possono più essere reinstallati. Devono essere inviati ad un laboratorio per
una nuova verifica prima e legalizzazione.
RD 7088 del 23/08/1890 - testo unico pesi e misure
RD 226 del 12/06/1902 - regolamento fabbricazione pesi e misure
RD 242 del 31/01/1909 - regolamento servizio metrico
RD 772 del 02/12/1909 - norme
tecniche verifica a domicilio misuratori gas
DM n.5750 del 09/04/1910 - istruzioni tecniche verifica a domicilio misuratori gas
LG 273/1995 - procedimenti amministrativi
Decreto P.C.M. del 18/09/1995 - Carte dei servizi
R.D. 12 giugno 1902, n.
226 (1)
Regolamento per la fabbricazione dei pesi e
delle misure (1/a)
(G.U.
n. 155 del 04-07-1902)
1. E’ approvato l’unito regolamento per la
fabbricazione del pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per
misurare, visto d’ordine Nostro dal ministro proponente e che entrerà in vigore
a partire dal 1° ottobre 1902.
2.Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, ii Nostro ministro per l’agricoltura, l’industria e ii commercio
approverà apposite istruzioni tecniche da sottoporsi a revisione quando ci sia
riconosciuto opportuno, sentita la commissione superiore metrica.
3. E’ abrogato i1 regolamento approvato
con regio decreto in data 24 marzo 1892, n. 200; sono pure abrogati i
successivi regi decreti che lo hanno
modificato e le disposizioni del regolamento sul servizio metrico e del saggio
delle monete e del metalli preziosi, approvato con regio decreto 7 novembre
1890, n. 7249 (serie 3^), che sono contrarie al presente regolamento.
Regolamento per la fabbricazione degli
strumenti metrici
Disposizioni generali.
1. Chiunque si propone di
fabbricare pesi, misure o strumenti, da usarsi in commercio, per pesare o per
misurare, deve ....
[...]
5. I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono
essere costruiti nelle loro varie parti di tali materie, ed avere forme, rinforzi
e dimensioni tali da assicurare che non possano facilmente alterarsi,
deformarsi o guastarsi né temporaneamente, né in modo permanente; e che le loro
variazioni, sia per cambiamenti di temperatura, sia per l’uso ordinario, non
eccedano le tolleranze rispettivamente stabilite dal presente regolamento
Misuratori del gas
Disposizioni comuni ai misuratori a secco
ed a liquido.
33.
Sono ammessi i soli
misuratori dei gas, le indicazioni dei quali sono conformi al sistema metrico
decimale ...
[...]
39. Tra il volume indicato dal misuratore ed il volume di gas
effettivamente erogato, si tollera una differenza fino al due per cento, se in
meno, e soltanto fino all’uno per cento se in più.
[...]
46. Per la misurazione dei misuratori dovranno essere posti a
disposizione del verificatore metrico ...
R.D.
31 gennaio 1909, n. 242. -
Approvazione del regolamento per il servizio
metrico.
(Gazzetta Ufficiale 1 giugno 19098 n. 128).
E’ approvato l’unito regolamento per il servizio metrico, ..........
[...]
TITOLO VII
Della
verificazione del misuratori del gas
82. I misuratori dei gas sono soggetti alla verificazione,
avanti che siano posti in uso Ia prima volta e, quando siano stati rimossi dal
luogo dove agivano, prima che siano ricollocati in esercizio. NeI presentarli
alla verificazione sono accompagnati da una distinta conforme al modulo
prescritto dal Ministero. La verificazione è accertata con l’applicazione di
vari bolli conforme al disegni della tabella annessa al presente regolamento, e
secondo le norme prescritte dalle istruzioni per l’esecuzione del regola mento
per Ia fabbricazione metrica.
83. La verificazione del misuratori del gas si eseguisce nel
luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi, II quale
deve mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del
materiale prescritto dal regolamento per (a fabbricazione del pesi, delle
misure e degli strumenti per pesare e per misurare. Per tale verificazione non
compete all’ufficiale metrico alcuna indennità; se perô egli deve lasciare il
Comune dove ha sede l’ufficio permanente, o durante ii giro della verificazione
periodica quello dell’ufficio temporaneo, ha diritto alle indennità di cui al
n. 20 dell’ art. 136.
84. Per ogni misuratore, Ia quietanza
rilasciata dietro II pagamento dei diritti consta di due parti: Ia prima,
munita di marca da bollo (vedi art. 133), serve di ricevuta misuratore, al!’ufficio metrico del distretto
dove viene messo in uso.
85. L’impresa del gas è tenuta a denunciare entro 48 ore
aII’ufficio metrico tutti i misuratori che vengono messi in esercizio, o
rimossi, servendosi del moduli prescritti dal Ministero.
86. E autorizzato l’uso di misuratori provvisori destinati a
sostituire temporaneamente quelli che vengono rimossi per essere riparati.
Però tali misuratori devono portare sulla
cassa in modo permanente Ia parola:“Provvisorio”, e devono essere verificati
ogni biennio.
Un misuratore provvisorio non può
rimanere in esercizio in un dato locale più di quattro mesi. II collocamento a
posto e Ia rimozione dei misuratori provvisori devono essere denunciati colle
norme indicate per gli ordinari.
87.
La verificazione del misuratori, nei casi non contemplati dalla legge, può
essere fatta a richiesta della impresa del gas o del consumatore.
Tale verificazione deve farsi in
contraddittorio delle parti, a meno che una di esse, non intervenendo, abbia
previamente dichiarato di accettare le conclusioni dell’ufficiale metrico. Le
spese occorse ed il diritto di verificazione, che è dovuto in ogni caso, sono a
carico della parte soccombente.
Quando l’impresa del gas ed il
consumatore d’accordo lo richiedano, Ia verificazione, nel casi
suddetti, può anche essere fatta a domicilio del consumatore, con le
norme che saranno fissate con decreto Reale, sentita Ia Commissione superiore
metrica
88. In caso di disaccordo tra l‘ufficiale metrico da una parte
e le direzioni ed imprese del gas, i fabbricanti e gli aggiustatori o fornitori
dall’altra, sulla possibilità di ammettere un misuratore al bollo di
verificazione, il Ministero a loro richiesta, fa eseguire un esame definitivo
dalla Commissione superiore
Si prenderanno tutte le garanzie
necessarie per accertare che il misuratore in contestazione non possa essere in
alcun modo alterato.
Se la decisione del Ministero conferma
quella dell’ufficiale metrico, le spese sono a carico del ricorrente. In ogni caso, questi anticipa le spese
d’invio del misuratore.
R.D. 2 dicembre 1909, n. 772 (1).
Approvazione delle
norme per Ia verificazione a domicilio del misuratori a gas. (Pubblicato nella
Gazzetta Uff. 22 dicembre 1909, n. 298).
1. La verificazione del misuratori dei gas a domicilio,
richiesta d’accordo dall’impresa del gas e dal consumatore, viene fatta
mediante un misuratore-campione di portata conveniente. II misuratorecampione
viene collegato direttamente col tubo di erogazione del misuratore in
esercizio, quando, da
questo
tubo, si possa facilmente separare quello di distribuzione; altrimenti si
adduce il gas at misuratore-campione derivandolo, con opportune tubature, dai
becchi di consumo.
Al
tubo di erogazione del misuratore-campione viene applicato un gruppo di becchi
di consumo.
2. II diritto
di verificazione è quello stabilito dalla tabella B, annessa al testo unico di
leggi metriche sopraccitato .
Al verificatore
metrico che eseguisce Ia verificazione, competono le indennità fissate
dall’articolo 136, n. 1 o n. 2 del
regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n.
242
L’impresa del gas ed il consumatore
debbono fare, su richiesta dell’ufficio metrico, il deposito di una somma,
corrispondente all’importo presuntivo del diritto di verificazione e delle
indennità.
in data 9 aprile 1910, n. 5750,
che approva le istruzioni tecniche per la verificazione, a domicilio, dei misuratori dei gas.
IL MINISTRO PER L’AGRICOLTURA, L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO,
Visto il Regio decreto 2 dicembre 1909, n. 772, con cui sono state approvate le norme per la verificazione, a domicilio, dei misuratori del gas, ai sensi dell’art.87, ultimo comma, del Regolamento sul servizio metrico, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Sentiti il conforme parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi,
Su proposta dell’Ispettore dell’Industria e del commercio per il servizio metrico;
Decreta
Sono approvate e rese esecutorie, a decorrere dal 1° gennaio 1911, le seguenti istruzioni tecniche per la verificazione, a domicilio, dei misuratori dei gas.
Gli strumenti ed il materiale che occorrono per eseguire la verificazione sono:
a) Uno o più misuratori, a secco, campioni, di portata conveniente, contenuti in apposita busta leggera da trasporto ed aventi il contatore che consenta di apprezzare, con sicurezza, il quinto di litro;
b) Un numero sufficiente di raccordi metallici e di tubi di gomma, per collegare direttamente il misuratore da verificare col misuratore campione e per addurre, occorrendo, il gas a questo, derivandolo dai becchi di consumo;
c) Un gruppo conveniente di becchi di consumo da applicare al tubo di erogazione di ciascun misuratore campione;
d) Gli utensili necessari ad eseguire il collegamento dei misuratori tra loro o con le tubature, quali: chiavi, pinze, guide per impedire le strozzature dei tubi flessibili, ecc. contenuti pure in busta da trasporto;
I misuratori campione ed il materiale, di cui all’articolo precedente, sono forniti dal Ministero agli Uffici metrici che saranno incaricati di eseguire, a domicilio, la verificazione dei misuratori dei gas. I titolari di detti Uffici sono responsabili dell’esattezza dei campioni e della buona conservazione del materiale.
L’esattezza dei campioni è frequentemente determinata, ad erogazione normale oraria, mediante un piccolo gazometro a campana, che agisce ad aria ed è fornito dal Ministero. Tale esattezza potrà essere accertata pure ad erogazione normale oraria, con gazometri legali (che possono del pari funzionare ad aria) possedute dai fabbricanti o dalle imprese del gas. Previo il consenso di questi enti.
I risultati di ciascuna misurazione dei contatori campione sono riportati in apposito registro da conservarsi dall’Ufficio metrico, nel quale registro dovranno risultare almeno i dati seguenti: la data della verificazione, l’erogazione oraria stabilita, la temperatura ambiente e la correzione percentuale, approssimativa ad un quinto di litro.
Art. 3
La verificazione, a domicilio, di un misuratore dei gas si fa come segue, secondo il caso pratico corrispondente, dopo aver stabilito il livello normale del liquido nel misuratore in esercizio, quando esso sia di tale tipo.
Primo caso. – Se il misuratore campione si può collegare direttamente col tubo di erogazione del misuratore in esercizio:
a) Si colloca il misuratore campione, convenientemente, vicino a quello in esercizio ed in modo che si possa effettuare il collegamento,
b) Preparati i tubi ed i raccordi a vite, per il collegamento, si chiude la chiave di adduzione del gas nel misuratore in esercizio e si svita da questo il tubo di distribuzione, sostituendo nell’attacco con quello di gomma, che adduce direttamente il gas al misuratore campione, al tubo di erogazione del quale sarà gia stato applicato il gruppo di becchi di consumo, a chiavette aperte;
c) Si apre la chiave che adduce il gas al misuratore in esercizio e si fanno funzionare i due misuratori, senza accendere i becchi di consumo, fino a che uno dei contatori indichi che l’aria contenuta negli spazi utili del misuratore campione è stata espulsa; dopo di che si accendono per qualche istante le fiamme, nel maggior numero possibile, in relazione con la portata del misuratore, e poi si chiudono le chiavette;
d) Si accerta che non vi sia fuga di gas nei collegamenti, osservando a tale effetto, per circa un minuto primo, le lancette dei quadranti dei contatori, le quali non devono muoversi. Se si muovono il collegamento non è perfetto e si provvede ad ottenerlo. Se il misuratore campione è munito di manometri, la prova del corretto collegamento si può anche fare imprigionando il gas fra la chiave che lo adduce al misuratore in esercizio e le chiavette dei becchi di consumo applicati al misuratore campione, ed osservando, almeno per un minuto primo, se nei manometri la pressione rimanga costante.
e) Si leggono le indicazione dei litri e delle frazioni di litro nei contatori dei misuratori che si confrontano: si accendono i becchi di consumo e si fa compiere un giro completo all’organo indicante i litri del misuratore in esercizio; si spengono le fiamme e si leggono nuovamente le indicazioni dei contatori. Il misuratore in esercizio è esatto se le sue indicazioni non differiscono da quello campione oltre i limiti di tolleranza ammessi dall’art. 39 del regolamento sulla fabbricazione metrica in vigore;
f) Fatti il confronto, si chiude la chiave che adduce il gas al misuratore in esercizio; si svita il suo raccordo con misuratore campione e vi si sostituisce il tubo normale di distribuzione del gas, curando l’esatto collegamento col misuratore in esercizio.
Secondo caso. – Se il misuratore campione non si può collegare direttamente col tubo di erogazione del misuratore in esercizio, si adduce il gas al misuratore campione derivandolo, con opportune tubature, dai becchi di consumo. A tal fine si opera nel modo seguente:
a) Si chiude la chiave che adduce il gas al misuratore in esercizio e si colloca il misuratore campione in modo da dover far uso della minore lunghezza possibile di tubatura ausiliaria;
b) Si svitano, quando sia possibile, le estremità terminali dei becchi di consumo sostituendovi subito i tubi di gomma muniti delle guide che ne impediscano le strozzature e convergendoli, coi necessari raccordi di maggior diametro, verso il tubo di adduzione del gas al misuratore campione, al tubo di erogazione del quale sarà stato già applicato il gruppo dei becchi di consumo a chiavette aperte.
Dopo di ciò si procede come alle lettere c), d), e) ed f) del primo caso, avvertendo che quanto è detto alla lettera f) per la ricostruzione delle condutture normali di esercizio, va riferito ai becchi di consumo e non al misuratore.
Art. 4
Occorrendo di fare le prove delle chiusure automatiche del sifone e della valvola dei misuratori a liquido in esercizio, che lo consentano, ottenuto il livello del liquido, in corrispondenza di dette chiusure, si procede come è indicato all’art. 3 precedente, applicando le disposizioni del vigente Regolamento sulla fabbricazione metrica, riguardo agli errori in più od in meno ivi contemplate.
Art. 5
In relazione a quanto dispone l’articolo 3 del Regio decreto in data 2 dicembre 1909, n. 772, è intanto designato il R. Ufficio metrico di Roma ad eseguire, a richiesta, la verificazione, a domicilio, dei misuratori dei gas.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1910
Il Ministro
Raineri
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
18
SETTEMBRE 1995
Schema generale di riferimento della
<Carta dei servizi del settore gas>>
(Gazzetta
Ufficiale Serie generale n. 223 del
23-09-1995)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEl M1NISTRI
Vista la propria direttivá del 27
gennaio 1994 concernente: <Principi
sul1’erogazione dei servizi pubblici >>,
Visto l’art. 2 della
legge 11 luglio 1995, n. 273 ......
...
Decreta
Art.1
In attuazione
dell’art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, è emanato l’allegato schema
generate di riferimento, denominato
Carta dei servizi del settore gas
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Art.
2.
I soggetti di
erogazione del gas adottano, ai sensi dell’art. 2 della legge 11 luglio 1995,
n. 273, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decréto,
le relative <<Carte dei servizi>> sulla base dei principi indicati
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e
dello schema generale di riferimento, ....
Allegato:
Schema generale di riferimento.....
[...]
3 . 3 .4 Verifica del contatore.
Vengono indicate le condizioni alle quali
l’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore
in contraddittorio con i tecnici delle aziende.
Le aziende indicano
ii tempo massimo di intervento per Ia verifica del contatore presso l‘utente,
fissato a partire dalla segnalazione richiesta dell’utente, il quale ha la facoltà di presenziare alla prova di
verifica.
Vengono, altresì, indicate
te modalità con le quali le aziende comunicano all’utente i risultati della
verifica e quelle di ricostruzione dei consumi
non correttamente misurati.
Tabella
1C: Parametri di analisi delle qualità del servizio .....
|
Rapporto contrattuale 3 .3 .4 |
Verifica del contatore |
Numero di giorni |
Tempo massimo per eseguire una verifica in loco del
contatore su richiesta dell’utente |
Richiesta di Verifica del corretto funzionamento del contatore del gas .
Nel caso l’utente abbia dubbi circa il corretto funzionamento del contatore del gas installato presso la sua abitazione ha la possibilità di richiedere all’Azienda erogatrice del gas la verifica del corretto funzionamento dello stesso strumento.
La verifica avviene
mediante comparazione tra il contatore dell’utente ed un cantatore campione, se
effettuata presso l’abitazione del richiedente, oppure portando il contatore
campione in una “sala prove” dove la comparazione avviene con una campana
gassometria. In ambo i casi l’utente può richiedere la presenza dell’Ufficiale
metrico, come prevede
Normalmente l’Azienda del gas richiede un deposito fortettario, a parziale rimborso delle spese di verifica. Attualmente. Per Enel Gas Spa, è pari ad Euro 51,64 (le vecchie Lire 100.000 – stabilite in questo importo da Enel Gas Spa nell’anno 2003). (Si tenga presente che questo importo può essere aggiornato, secondo ISTAT, con aumenti annuali, e non retroattivi, e comunicati dal concessionario agli utenti. Si veda delibera Authority ). Tante società non pretendono il deposito a garanzia ma chiedono la sottoscrizione, da parte dell’utente, di accettare l’addebito in bolletta della somma prevista per la verifica, nel caso il contatore funzioni correttamente.
1 - Verifica come prevista dalla Carta del servizio Gas.
Il tempo necessario
per questa verifica è fissato, dalla delibera n. 47/00 dell’ "Autorità per l’energia elettrica ed
il gas", in giorni
2 -Verifica come prevista dall’art. 87 del R.D. 31 gennaio 1909, n. 242.
In contraddittorio con i tecnici aziendali l’utente può eventualmente richiedere una ulteriore verifica da farsi a cura dell’Ufficio Metrico della Camera di Commercio competente.
Questa verifica può essere fatta sia
1. in loco che
2. presso sala prove certificata
3.
In tutti tre i casi, se dai risultati emerge che il sistema di misura rientra nei limiti di tolleranza previsti dalla vigente legge, (R.D. 12 giugno 1902, n. 226 Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure , art 39) precisati nel -2% e + 1%, l’utente ha diritto di essere risarcito per l’eventuale danno subito.
Occorre fare una precisazione relativa alla “Storia di Cigognola”: in tutta questa storia la ditta che gestisce il metanodotto di Cigognola e l’Ufficio metrico di Pavia si sono, sinora, rifiutate di fare le verifiche in loco dei contatori del gas adducendo come motivazione che le norme esistenti risalivano ancora all’anno 1890, erano antiquate ed inapplicabili. La nuova normativa – la norma UNI 11003/2003 – prevede una prassi da seguire, nella sostanza, identica a quella prevista dal D.M. 5750/1910 : l’unica differenza, non sostanziale, riguarda la rilevazione della differenza di temperatura del gas da rilevarsi all’entrata ed all’uscita dei due contatori che collegati in serie.
Infatti esistono contatori che rilevano la quantità di gas erogato e correggono il dato tenendo conto di tre dati:
Dei tre dati l’unico che ha una certa rilevanza è la pressione: infatti presso queste piccole utenze il gas viene erogato ad una pressione che può variare(nella maggior parte delle condizioni di erogazione) da 16 mmbar a 28 mmbar.
La differenza tra 16 mmbar e 28 mmbar può, nella sostanza conportare uno scarto di circa l’uno per cento nella “quantità sostanziale” di gas erogato.
Per il costo
eccessivo non è assolutamente conveniente l’installazione di questi
contatori presso utenze domestiche e
presso clienti con consumi inferiori ai
Nota importante:
i misuratori (contatori) del gas sono gli unici strumenti metrici non soggetti a verificazione periodica
ed hanno una particolarità unica:
una volta rimossi dal luogo di lavoro non possono più essere reinstallati.
Devono essere inviati ad un laboratorio per una nuova verifica prima e
legalizzazione.
Fax simile per richiedere la verificazione, da farsi presso l’abitazione, del corretto del corretto funzionamento del contatore gas, come previsto dalla Carta del servizio gas.
Sarebbe gradito l’invio di una copia della richiesta di verifica al Comitato .
_______________________________________
______________________________________ Utenza n. __________________
Indirizzo e ubicazione del contatore
Spett.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oggetto: verificazione del misuratore gas.
Come prevede
· la <<Carta del servizio gas>>,
· la delibera dell'"Autorità per l'energia elettrica e il gas" n. 47/00, (G.U. Serie generale n. 90 del 17/4/2000), al punto 12.1
con la presente
chiedo
la verificazione del corretto funzionamento del misuratore-contatore installato presso la mia abitazione
Questa
verificazione deve essere fatta, in contraddittorio, "presso la mia
abitazione", con contatore campione.
Mi impegno a corrispondere alla società le spese di verificazione, nell’importo stabilito dall’Autority, nel caso il contatore sia corretto.
In attesa di conoscere data e ora, porgo distinti saluti
Data ______________________
Firma …………………………………………………………………..
=========================================================================================================
Sent. n. 1782/2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO PER
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 867/04 proposto da Antonio Meloni, Walter Caredda e Franco Murru, difesi da se medesimi;
contro
il Comune di Quartucciu, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Balloi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
per l'accertamento del diritto di accesso al protocollo riservato del sindaco da parte dei consiglieri comunali, contro il diniego opposto con nota del sindaco prot. 8709 del 26 luglio 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la camera di consiglio del 13-10-2004 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;
Udite le parti, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
I signori Antonio Meloni, Walter Caredda e Franco Murru, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Quartucciu hanno chiesto al sindaco in data 30 aprile 2004 di prendere visione del protocollo riservato in sua dotazione.
Dopo una serie di risposte interlocutorie da parte dell'amministrazione, gli stessi soggetti inoltravano un'altra nota, indirizzata al segretario generale ed al sindaco con cui, richiamando l'articolo 6 del Regolamento comunale, nonché l'articolo 43, comma 2, del DLgs 267/2000, riguardanti entrambi il diritto di accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi, ribadivano la richiesta di visionare il protocollo riservato.
A tale nota rispondeva il sindaco negando l'accesso.
I consiglieri comunali hanno perciò impugnato il diniego invocando l'articolo 43 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nonché l'articolo 6 del ricordato Regolamento comunale.
Alla luce di tali disposizioni essi deducono l'incompetenza del sindaco nonché la violazione della normativa richiamata, in base alla quale si evincerebbe il sicuro diritto dei consiglieri comunali ad accedere alla documentazione richiesta; chiedono in definitiva che venga accertato il proprio diritto ad accedere alla visione del protocollo riservato del sindaco.
L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio controdeducendo alle argomentazioni dei ricorrenti ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili.
Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il ricorso è stato spedito in decisione.
I ricorrenti, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Quartucciu, chiedono l'accertamento del loro diritto a visionare il protocollo riservato in dotazione del sindaco.
L'amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della notifica; ciò perché esso sarebbe stato notificato al signor Gilberto Pisu, quale persona fisica, e non al sindaco del Comune di Quartucciu, vero legittimato passivo.
L'eccezione è infondata in quanto il ricorso è stato notificato "al signor Pisu Gilberto in persona del sindaco, legale rappresentante del comune, presso la casa comunale" perciò, evidentemente, il signor Pisu ha ricevuto la notifica in qualità di sindaco del comune di Quartucciu e, quindi, è stato correttamente individuato il soggetto destinatario della notifica.
Il Comune sostiene poi il difetto di rappresentanza dei consiglieri i quali hanno proposto il ricorso personalmente, senza rivolgersi ad un legale, in violazione dell'articolo 19 della legge TAR.
Secondo il Comune, infatti, la deroga introdotta dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 - che all'articolo 4 comma 3 consente al ricorrente di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore - riguarderebbe esclusivamente i giudizi richiamati nella stessa disposizione e cioè quelli previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre sarebbe inapplicabile a quello in esame, previsto dall'articolo 43 del DLgs n. 267/2000, che oltretutto è successivo alla legge 205/2000 e non ne richiama il contenuto.
Anche tale eccezione va disattesa in quanto l'articolo 43 in esame si limita a riconoscere una particolare legittimazione ai consiglieri comunali in materia di accesso ai documenti, ampliandone l’oggetto a “notizie ed informazioni utili all’espletamento del loro mandato” senza tuttavia introdurre alcuna innovazione in merito alla procedura da seguire. Ne consegue che, nel silenzio della legge, continua ad applicarsi al procedimento la disciplina generale introdotta dall'articolo 25 della legge numero 241/1990, in cui è compresa la norma derogatoria, per la generalità di tali giudizi, all'obbligo dell'assistenza legale .
Il ricorso va dunque esaminato nel merito.
Con il primo motivo si sostiene l'incompetenza del sindaco a decidere sull'istanza in quanto, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi, la richiesta va fatta ai responsabili dei Servizi o al segretario comunale.
Sennonché, nel caso di specie, il protocollo di cui si chiede la visione è nella esclusiva disponibilità del sindaco. Tale fatto oggettivo – la cui legittimità non è allo stato oggetto di contestazione - comporta che legittimamente la domanda sia stata rivolta non ai soggetti indicati nel regolamento per tutti gli altri atti comunali, ma all’autorità che potendone disporre, più o meno legittimamente, in modo esclusivo è l’unica, nel caso di specie, titolare della facoltà di esibizione.
Nel merito i ricorrenti sostengono che, ai sensi dell'articolo 43 del DLgs n. 267/2000, nonché dell'articolo 6, 2° comma del Regolamento comunale in materia di accesso, i consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione di appartenenza e ai documenti amministrativi formati dalla stessa amministrazione, ai fini dell'espletamento del mandato.
Il sindaco, con il proprio atto di diniego del 26 luglio 2004 - che richiama anche le considerazioni di cui ad una precedente nota del 1° giugno - individua sostanzialmente due ragioni preclusive dell'accesso: a) il diritto di accesso del consigliere comunale è esercitabile purché la richiesta non sia formulata genericamente; b) gli atti del protocollo riservato possono avere ad oggetto materie per le quali è esclusa la divulgazione.
Con riferimento al primo aspetto va rilevato che, ai sensi della normativa sopra ricordata (articolo 43, comma 2), i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Perciò, non è necessario dare ulteriori dimostrazioni circa l'interesse ad ottenere la documentazione, essendo sufficiente la mera circostanza che la richiesta provenga dal consigliere comunale che intenda utilizzarla per espletare il proprio mandato.
Nel caso di specie, non occorreva alcuna ulteriore specificazione in quanto, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento comunale per l'accesso, “le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato”.
Per quanto riguarda la pretesa esigenza di riservatezza, la speciale normativa che detta il diritto di accesso dei consiglieri comunali non prevede alcun limite in proposito, fermo restando il dovere di mantenere il segreto "nei casi specificamente determinati dalla legge" (articolo 43, comma 2°); pertanto anche sotto questo aspetto non può essere negato il diritto di accesso dei ricorrenti.
In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato al sindaco del Comune di Quartucciu di consentire ai ricorrenti consiglieri comunali la visione del registro di protocollo riservato detenuto dallo stesso sindaco.
La mancata richiesta di spese da parte dei ricorrenti esime il Collegio da una pronuncia sul punto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al sindaco del Comune di Quartucciu l'esibizione ai ricorrenti del registro di protocollo riservato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il
giorno 13 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
Lucia Tosti, Presidente,
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere - estensore;
Francesco Scano, Consigliere .
Depositata in segreteria oggi 30/11/2004
Il Segretario generale f.f.
Dipartimento delle Entrate ha fissato l’IVA unica al 10% sul consumo del gas
COMUNICATO STAMPA
Gas metano per
combustione destinato a usi civili
Iva ridotta al 10 per
cento fino a un massimo di 480 metri cubi annui
Bolletta
energetica meno cara per i consumi famigliari di gas metano destinato a tutti
gli usi civili. A partire infatti dal 1 gennaio di quest’anno, l’aliquota
agevolata Iva al 10 per cento sarà applicata, come ricorda
Con
il decreto legislativo del 2 febbraio del 2007, precisa inoltre
Le
nuove modalità di fatturazione –
Il nuovo sistema tariffario basato sulle fasce di consumo si applicherà a
partire dal 1 gennaio del 2008. In particolare, i consumi di gas naturale
riportati in bolletta/fattura verranno imputati allo scaglione di 480 metri
cubi, fino a quando non verrà raggiunto questo limite, con l’applicazione
dell’aliquota Iva al 10 per cento. Sui consumi che eccedono questa soglia
scatterà l’aliquota ordinaria del 20 per cento. Riguardo l’applicazione
dell’aliquota agevolata,
Se
l’utente cambia fornitore –
Nel caso l’utente, nel corso dell’anno, decida di cambiare il fornitore, come
consentito dalle regole sulla liberalizzazione del mercato, il nuovo fornitore
dovrà tenere conto di quanto già consumato dal cliente finale e, pertanto,
applicare l’aliquota agevolata del 10 per cento alla sola quota di scaglione
residua.
Il
testo della Circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate – www.agenziaentrate.gov.it
– all’interno della
sezione “Documentazione tributaria”. Sul quotidiano telematico dell’Agenzia, www.fiscooggi.it, sarà inoltre pubblicato un articolo di
approfondimento.
Roma,
17 gennaio 2008