METANO

IVA 10%

Riduzione IVA sul gas: vittoria dell’ADOC

Martedì, 22 Gennaio 2008.

E’ stata ridotta al 10% l’Iva sul gas  CIRCOLARE 2/E/2008

 

 

MISURATORI SBALLATI

 

Sentenze

 

IVA

 

LEGISLAZIONE

 

RICHIESTA VERIFICA

 

SENTENZE

 

CIRCOLARI


ERRORI        CONTATORI (da emadama.it) Risultati delle verifiche

Riporto, allo scopo di rendere chiara la gravità degli errori rilevati, quanto dice il vigente

R.D. 12 giugno 1902, n. 226Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure.  pubblicato nella G.U. n. 155 del 04-07-1902.

 

art. 39   

Tra il volume indicato dal misuratore e il volume di gas effettivamente erogato, si tollera una differenza fino al due per cento, se in meno, e soltanto fino all’uno per cento se in più

 

 

Riporto i risultati delle verifiche effettuate su contatori del gas installati nei comuni di Cigognola e Pietra de Giorgi

N.

 cod.

 Utente

Matr. Contatori

Errore

Richiedente

Luogo verificazione e mezzo

 

1

  a)

??..

944789

+

4,80%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

2

  a)

??..

947061

+

5,30%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

3

  a)

??..

950672

+

2,70%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

4

  c)

M E

950735

+

2,10%

Co.Re.Gas S.p.A.

Sala   Samgas - campana gassometrica.

 

5

  d)

B F

950745

+

14,00%

Utenti

in loco- contatore campione utenti

 

6

  a)

??..

950757

+

4,60%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

7

  d)

B I

950775

+

12,00%

Utenti

in loco- contatore campione utenti

 

8

  b)

B A

950778

+

9,00%

Avv. Melli

Sala   Rimiflu - campana gassometrica.

 

9

  a)

??..

950785

+

6,10%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

10

  d)

B G

950790

+

7,60%

Utenti

in loco- contatore campione utenti

 

11

  b)

M P

950859

+

5,80%

Avv. Melli

Sala   Rimiflu - campana gassometrica.

 

12

  b)

PN R

950864

+

7,80%

Avv. Melli

Sala   Rimiflu - campana gassometrica.

 

13

  a)

??..

950870

+

7,90%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

14

  d)

A G

950885

+

7,50%

Utenti

in loco- contatore campione utenti

 

15

  b)

R G

950893

+

7,30%

Avv. Melli

Sala   Rimiflu - campana gassometrica.

 

16

  b)

S P

950894

+

6,80%

Avv. Melli

Sala   Rimiflu - campana gassometrica.

 

17

  a)

??..

950916

+

10,90%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

18

  a)

??..

950920

+

7,70%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

19

  b)

M G

950928

+

7,00%

Avv. Melli

Sala   Rimiflu - campana gassometrica.

 

20

  b)

V Ge

950946

+

5,60%

Avv. Melli

Sala   Rimiflu - campana gassometrica.

 

21

  a)

??..

950974

+

9,90%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

22

  a)

??..

950978

+

10,10%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

23

  d)

S L

951022

+

11,00%

Utenti

in loco- contatore campione utenti

 

24

  a)

??..

951032

+

6,70%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

25

  d)

M S

954418

+

11,00%

Utenti

in loco- contatore campione utenti

 

26

  b)

G G

954523

+

10,00%

Avv. Melli

Sala   Rimiflu - campana gassometrica.

 

27

  c)

A Pa

954693

+

1,90%

Co.Re.Gas S.p.A.

Sala   Rimiflu - campana gassometrica.

 

28

  a)

??..

954719

+

14,70%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

29

  d)

G S

954723

+

11,00%

Utenti

in loco- contatore campione utenti

 

30

  d)

G E

954749

+

8,00%

Utenti

in loco- contatore campione utenti

 

31

  a)

??..

954756

+

5,40%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

32

  a)

??..

954757

+

10,40%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

33

  b)

D G

954762

+

9,60%

Avv. Melli

Sala   Rimiflu - campana gassometrica.

 

34

  b)

G D

954772

+

5,30%

Avv. Melli

Sala   Rimiflu - campana gassometrica.

 

35

  d)

C R

955413

+

9,00%

Utenti

in loco- contatore campione utenti

 

36

  a)

??..

983530

+

7,20%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

37

  a)

??..

993339

+

4,40%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

38

  a)

??..

1087662

+

3,60%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

39

  a)

??..

1105345

+

2,10%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

40

  a)

??..

1127082

+

0,40%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

41

  a)

??..

1325655

+

0,80%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

42

  a)

??..

1570714

+

1,40%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

43

  a)

??..

1898711

+

0,10%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

44

  a)

??..

2411432

+

0,60%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

45

  a)

??..

2550527

+

0,30%

Tar Lombardia

Sala Rimiflu - campana gassometrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note relative alla tabella:

·        Le verifiche richieste dal Tar Lombardia e dall’Avv. Melli sono state fatte in contraddittorio.     

·        Le verifiche richieste da Co.Re.Gas S.p.A. sono state effettuate dalla stessa ditta costruttrice del contatore, senza contraddittorio. Il controllore si è autocontrollato.

·        Le verifiche richieste da Utenti cod. d), sono state fatte senza contraddittorio, con il contatore campione degli utenti. Sono gli stessi nove utenti che, in data 16 gennaio 2001, hanno presentato domanda di verifica alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pavia. 

·        Gli errori sono stati rilevati alla portata di mc. 1,2/ora.

·        Il CTU del TAR Lombardia, ing. Romeo Lanza,    ha   considerato i 24 contatori, di cui al cod. a), campione statisticamente significativo e  rappresentativo di tutta la popolazione dei contatori installati    nel Comune di Cigognola (che era formata alla data del 1 febbraio 2000 da n. 252 pezzi di cui 236 mod. G4).

 

Da un esame dei risultati   si deduce che i contatori sono così risultati:

·        n.     5   regolari (matr. 2550527 - 2411432 - 1898711 - 1325655 - 1127082 ), errore +  <1%

·        n.     1   semplicemente difettoso,  ma da riparare; (matr. 1571714 ), errore +  da 1% a 1,999999%,

·        n.   39   non regolari; l’errore  uguale o superiore al doppio della tolleranza, 2%.  Come disposto dall’art. 27 e   dell’art. 32, comma 3°,  del R.D. 7088  23 agosto 1890, dovevano    essere sequestrati.  

·        Il contatore di cui al n. 7 - matr. 954693 - è compreso nel gruppo di contatori da sequestrare in quanto presentava, alla portata “2Qmin,   un errore del + 2%. 

Si nota anche un particolare molto allarmante: tutti gli errori sono a favore di Co.Re.Gas S.p.A. 

 

E’ interessante vedere il danno, quantificato in base a questi errori, subito dai 10 utenti il cui contatore è stato verificato in data 20-10-2000. 

Riporto, a commento di questi dati, 

stralci salienti della relazione che l’ing. Bruni Giuseppe, consulente tecnico nominato dal comune di Cigognola per l’accertamento tecnico preventivo disposto dal T.A.R. di Milano, a seguito del contenzioso in atto tra Co.Re.Gas S.p.A. ed il Comune di Cigognola, in merito a presunte irregolarità qualitative e quantitative sull’erogazione del gas metano agli utenti”, ha inviato all’amministrazione comunale in relazione all’oggetto del contendere:

Per quanto riguarda la verifica metrica dei contatori, si esprimono le seguenti brevi considerazioni:

 .............i gruppi di misura installati negli anni 1987/88/89 sono in generale afflitti da un errore di misura enormemente elevato, così come evidenziato dalle verifiche eseguite nel mese di giugno 2000, i cui risultati vengono pienamente confermati.  (Era presente alla verificazione del giugno 2000 in qualità di tecnico di parte degli utenti. Erano stati verificati 10 contatori installati a Cigognola e a Pietra dè Giorgi).

 

Note e considerazioni

Il passo fondamentale della relazione peritale del  C T U recita testualmente che

“i contatori costruiti prima del 1988 presentano, almeno in maggioranza, errori eccedenti i valori sopra detti..”

e  inoltre

“esiste un disservizio nelle apparecchiature di misura delle portate del gas, e che il disservizio è nettamente a sfavore dell’utente...”

Qualsiasi altra considerazione circa cause tecniche, limiti di errore, caratteristiche dei misuratori e quant’altro è da ritenersi ridondante rispetto alle richieste del Giudice del TAR di Milano. Ognuno dei suddetti argomenti potrebbe singolarmente costituire oggetto di indagine complesse e laboriose, in considerazione della estrema specializzazione della materia e della scarsità dei dati a disposizione, gelosamente custoditi e abilmente nascosti dai diretti interessati.

Emergono peraltro alcune domande molto più semplici e, allo stesso tempo, inquietanti:

I contatori oggetto di verifica presentano errori assai elevati, come deducibile dalle relative tabelle: da quanto tempo si protrae questa situazione e quanto è stato sottratto agli utenti?

Le matricole dei contatori esaminati presentano uno scarto di circa cinquemila unità: come si comporta, presumibilmente, questo congruo numero di misuratori?  E con che danno per l’utenza?

Se effettivamente gli errori del parco contatori installati a Cigognola e nei comuni vicini (Valle Scuropasso e Versa) presentassero valori medi così elevati come potrebbe il gestore della rete di distribuzione comperare 100 ipotetici metri cubi di gas dalla SNAM e rivenderne 104 (106?108?) agli utenti?

Come potrebbero gli Ispettori dell’UTF, in sede di verifica periodica dei registri relativi alle imposte di consumo, non notare tale curiosa situazione?”

La relazione del CTU e la relazione del CTP sono agli atti dell’Amministrazione comunale di Cigognola.       

Ricordo che su questa materia si è già espressa l'Autorità Giudiziaria.

Il contatore del gas installato dal 1987 al 9 aprile 1996 presso la mia abitazione   aveva funzionato in modo non corretto. Ho presentato ricorso al Giudice di Pace di Stradella e Co.Re.Gas S.p.A. è stata condannata, con sentenza n. 28/97 del 16 marzo 1997 a risarcirmi per il danno subito.

Il ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione è stato rigettato con sentenza n. 13394/99 del 19 maggio 1999.

Il TAR Lombardia ha disposto, su ricorso n° 2045/1999 presentato dal Comune di Cigognola, l'Accertamento tecnico preventivo sui contatori del gas.

 

 


Quantificazione danno

Utente

Danno %%

DANNO in Lire                     Danno in Euro

 

B.A.

9,00%

 L.    4.681.462

             2.549

 

D.G.

9,60%

 L.    4.744.212

             2.584

 

G.D.

5,30%

 L.    2.106.906

             1.147

 

G.G.

10,00%

 L.    6.046.112

             3.293

 

M.P.

5,80%

 L.    2.609.237

             1.421

 

M.S.

7,00%

 L.    2.405.563

             1.310

 

P.R.

7,80%

 L.    2.065.443

             1.125

 

R.G.

7,30%

 L.    4.007.970

             2.183

 

S.P.

6,80%

 L.    3.857.212

             2.101

 

V.G.

5,60%

 L.    2.107.294

             1.148

 

media % err

7,42%

 L.  34.631.411

           18.860

 

 

 


INTERAZIONE CON MINISTERI

Dopo varie riunioni del Consiglio Comunale, in cui è stato discusso  il problema relativo a:

·        correttezza dei contatori del gas installati nel comune di Cigognola, ed

·        rifiuto di Co.Re.Gas S.p.A. di effettuare la verificazione        dei misuratori del gas, presso il domicilio degli utenti stessi, come prevede la Carta del servizio gas e    l’art. 87 del Regolamento sul servizio metrico approvato con R.D. 31/01/1909, n.242,

il Sindaco pro-tempore del Comune di Cigognola ha stipulato e  firmato con Coregas spa, in data 23-07-1998, un accordo irrevocabile per stabilire le condizioni per effettuare questa verificazione.

 

Di conseguenza in data 2-12-1998 – prot, 5586 richiedeva chiarimenti al competente Ministero dell’Industria ed otteneva la seguente  risposta  

11/02/1999  MINISTERO INDUSTRIA  - Ufficio Centrale  Metrico   Prot.N. 132557  :   al Sindaco di Cigognola

Dopo questa azione il Sindaco ignorava tutte le risposte del Ministero date al Comitato Utenti gas sull’argomento e nulla ha più fatto per difendere quanto concordato con Co.Re.Gas S.p.A.

 

 

Inizia pertanto l’interessamento del Comitato utenti gas e del sottoscritto che ha sempre agito a nome e per conto del “Comitato” e quale consigliere comunale, tenendo sempre informato l’amministrazione comunale di quanto si andava ad intraprendere.

Dopo i chiarimenti avuti dal competente Ufficio metrico provinciale dati con nota prot. 1226/I

 29-10-1999 Ufficio metrico prov. di Pavia a Sindaco Cigognola n.1226-I

 

in data  11 marzo 2000 – prot.16/2000  il sottoscritto presentava istanza  al Ministero dell’Industria per richiedere il loro intervento

ed otteneva la seguente risposta:

21-04-2000      Ministero Industria  - L. M.    prot. 1361284

 

La Camera di Commercio rispondeva ad una mia

                                            

In data 20-06-2000 venivano verificati, in contraddittorio 10 contatori del gas e tutti risultavano mal funzionanti, con errori di entità notevole, solo a danno degli utenti.   Si vedano i risultati  delle verifiche  dei  contatori elencati nella tabella – richiedente avv. Melli

Pertanto, se sino a questa data si supponeva, in basi a soli due risultati, che i contatori potessero funzionare non correttamente, dal 20-06-2000 si aveva la prova- provata – che i contatori non funzionavano regolarmente.

                                                     

 Il sottoscritto, in data 19-10-2000,  presentava assieme ad altri utenti la seguente  richiesta

 19-10-2000   -  Madama E. e altri 10 utenti   per richiesta verif. in loco

 

Ed intercorreva assidua corrispondenza con lo stesso Ministero, con chiamata in causa della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e della Camera di Commercio di Pavia  che si esprimeva

 24-11-2000    Camera Commercio di Pavia a Min.Industria prot. 14273

 

In questa storia  si evidenziano  le seguenti risposte da parte del Ministero competente

13/11/2000     Ministero Industria -  L. M.     prot. 1362911

19/12/2000    Ministero Industria -   L. M.   prot.   1363264

24/05/2001  MINISTERO INDUSTRIA:    Uff. Legale   prot.  n.51666  (ed a P.C.M. e Presidenza Repubblica)

17/10/2001   Ministero Industria   -    L. M.  1361952

a cui rispondevo con

nota prot.     58/2001  del  15-12-2001 

contestando la risposta avuta in quando basata su presupposti non condivisibili e precisando ulteriormente i motivi della mia richiesta ulteriormente


e la risposta, conclusiva,  

03/06/2002    Ministero Attività Produttive  -   L. M.    prot.1351187


 

La questione non è comunque risolta

e alla pagina  Accordo 2003 prosegue il romanzo  à  à  à

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Riporto inoltre  ed altre risposte avute sulla questione

 

Parere Commissione Europea su verifiche    in    loco

30-04-2001  C.C. I. A.A. di Pavia a Minist. n. 5512  11mi

 


<<  Autorità per l’energia elettrica e il gas  >>

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un’autorità indipendente istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas     (vedi L'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

Tra i numerosi compiti assegnati all’ <<Authority>>,  per quanto riguarda gli utenti del gas  segnalo:

·        Fissazione delle tariffe base per i servizi regolati intese come prezzi massimi al netto degli oneri fiscali e loro aggiornamento ……......

·        Definizione delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti , dei livelli generali e specifici di qualità dei servizi e dei meccanismi di rimborso automatico agli utenti e consumatori in caso del loro mancato rispetto;

·        Vigilanza sul rispetto dei livelli di qualità definiti dall’Autorità e sull’adozione delle Carte dei servizi.  …………

·        Controllo delle condizioni di svolgimento dei servizi, con poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione, accesso e sanzione, determinando i casi di indennizzo da parte dei soggetti esercenti nei confronti di utenti e consumatori ………..

  • Valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di erogazione dei servizi. ………..

 

Cosa è la               La Carta del servizio gas  istituita con la  Legge 11-07-1995 n.  273  

 

L’Autorità per l'energia elettrica e il gas  emette in data 02-03-2002  la Delibera 47/00  (pubblicata sulla  G.U. serie generale n. 90 del 17/04/00)

DIRETTIVA CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI  LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITA’ COMMERCIALE Dei SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI VENDITA DEL GA

 


REGIO DECRETO  23 agosto 1890  N. 7088

Che  approva  il testo unico delle  leggi sui pesi e sulle misure del Regno d’Italia del 20 luglio 1890, n.6.991 (serie 3^). (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1890, n. 216)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

RE D’ ITALIA

  In virtù della facoltà concessa al Nostro Governo dall’articolo 16 della legge 20 luglio 1890, n. 6991 (serie 3^), di coordinare, udito il consiglio di Stato, in un unico testo le disposizioni contenute nella legge stessa, ed in quelle del 28 luglio 1861, n. 132,  e 23 giugno 1874, n. 2000(serie 2^), relative ai pesi ed alle misure;

  Viste le indicate leggi;

  Sentito ii consiglio di Stato;

  Sulla proposta dei Nostri ministri delle finanze e dell’agricoltura, industria e commercio;

  Abbiamo decretato e decretiamo :

  A testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure rimane approvato il seguente:

CAPO  I .

Disposizioni generali. 

Art. 1.

I pesi e le misure legali nel  Regno d’Italia  sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità  sono  le seguenti:

Per le misure lineari:

il metro internazionale.

Per le misure di superficie:

Il metro quadrato.

Per le misure di solidità:

Il metro cubo.

Per i pesi:

Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale.

Per le misure di  capacità:

Il litro, volume di mille grammi d’acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.

[...]

Art. 22.

1.     I misuratori di gas, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Re­pubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l’attuazione della di­rettiva n. 71/316/CEE — sono soggetti alla verifi­cazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i Fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all’articolo 31 

3.  Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito ii Comitato

centrale metrico, sono stabiliti:

a)  la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b)  le modalità per l’identificazione dell’anno a partire dal quale deve essere calcolato il perio­do di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità

c)  i criteri e le modalità per l’applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera b), disponen­do uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) I criteri e le modalità per Ia effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione  dei misuratori di gas, mediante idonee meto­dologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princIpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell’ambito del controllo metrologico CEE;

e) ogni altra norma per l’effettuazione delle disposizioni di cui al presente

 articolo, ivi compre­sa la determinazione — in base al criterio di reciprocità — dei controlli sugli strumenti pro­dotti nei Paesi appartenenti alla Comunità econo­mica europea e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza .

Art. 23.

La verificazione dei misuratori di gas sarà effettuata nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.

I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere  a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale necessario, da determinarsi con apposito regolamento.

 

 

 

Art. 27

I pesi, le misure e gli strumenti pesare  e misurare, e  i misuratori del gas e i manometri campioni  non sottoposti alla verificazione nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere aggiustati. o falsi, o dei quali l’uso sia vietato, saranno sequestrati.

 

Art. 28

I pesi, le misure e gli strumenti pesare  e misurare, e  i misuratori del gas e i manometri campioni se­questrati dovranno dopo la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto - nel caso che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di verificazione. Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà farli bollare, e pagare le ammende e le spese, oltre ai diritti di verificazione, entro due mesi dal giorno della condanna; spirato il qual termine i detti strumenti si intenderanno confiscati a vantaggio dell’erario dello Stato.

[...]

Art. 32

Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti non sarà inflitta pena alcuna, ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese dell’utente prima di ricevere il bollo di verificazione.

Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione.

Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall’utente conosciute e non riparate o volontariamente procurate per causa di lucro.

[...]

 

Dato a Brescia,  addì 23 agosto 1890

UMBERTO

 


L'Autorità per l'energia elettrica e il gas....

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un’autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas

Un’autorità indipendente è un’amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni in base alla legge istitutiva e ai propri procedimenti e regolamenti con elevato grado di autonomia nei propri giudizi e valutazioni rispetto all’esecutivo ....     L’Autorità è un organo collegiale, composto dal Presidente e da due Membri .

L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio.... nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento... 

Le sue finalità.

L’Autorità ha il compito di perseguire le finalità indicate dalla legge n. 481 del 1995 con cui si vuole "garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza" nei settori dell’energia elettrica e il gas, nonché "assicurare adeguati livelli di qualità" dei servizi.

Le finalità indicate dalla legge istituiva devono essere perseguite assicurando "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...".

In base alla legge n. 481 del 1995 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas nello svolgere le proprie funzioni di regolazione e controllo ha competenze in materia di:

Fissazione delle tariffe base per i servizi regolati intese come prezzi massimi al netto degli oneri fiscali e loro aggiornamento ....

Definizione delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti , dei livelli generali e specifici di qualità dei servizi e dei meccanismi di rimborso automatico agli utenti e consumatori in caso del loro mancato rispetto; vigilanza sul rispetto dei livelli di qualità definiti dall’Autorità e sull’adozione delle Carte dei servizi. I livelli di qualità possono riguardare aspetti di natura sia contrattuale (come tempestività di intervento e risposta a reclami), sia tecnica (come la continuità dei servizi e la sicurezza).

Formulazione di osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento in merito alle forme di mercato e al recepimento e attuazione delle direttive europee.

Segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato della sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n 287, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al proprio controllo.

Formulazione di osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione

Emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa delle diverse fasi dei servizi dell’energia elettrica e del gas....

Controllo delle condizioni di svolgimento dei servizi, con poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione, accesso e sanzione, determinando i casi di indennizzo da parte dei soggetti esercenti nei confronti di utenti e consumatori

Valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di erogazione dei servizi.

Gestione di procedure di conciliazione e arbitrato in merito a controversie fra utenti e soggetti esercenti.

Diffusione e pubblicizzazione di conoscenze relative alle condizioni di erogazione dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, .......

Le decisioni

Per l’emanazione dei propri provvedimenti l’Autorità si basa sia su procedure disciplinate da propri regolamenti sia su regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica ...

Nel caso di adozione di provvedimenti con carattere individuale l’Autorità delibera l’avvio di un’istruttoria formale che prevede la nomina fra i propri componenti di un relatore con il compito di illustrare i risultati degli accertamenti svolti e di proporre la decisione e fissa, prima della discussione collegiale finale, i termini delle audizioni e del contraddittorio verbale e scritto con i soggetti interessati. L’avvio dell’istruttoria formale prende le mosse dall’acquisizione da parte dell’Autorità in modo incidentale, su segnalazione o nell’ambito delle proprie attività di ispezione e controllo, di notizie o elementi tali da costituire possibili presupposti per l’esercizio delle proprie competenze e per l’apertura di istruttorie conoscitive volte a verificare l’effettiva esistenza di tali presupposti. L’esito positivo dell’istruttoria conoscitiva dà luogo all’istruttoria formale....................

In base alla legge istitutiva l’Autorità pubblica i principali atti e provvedimenti in un Bollettino. Gli atti e i provvedimenti con carattere generale vengono pubblicati anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Concorre inoltre a far conoscere l’attività dell’Autorità la pubblicazione di atti e notizie sul proprio sito Internet.

E’ possibile ricorrere contro le decisioni dell’Autorità presso il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. L’appello avverso le decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale può essere proposto al Consiglio di Stato.

Le linee di intervento dell'Autorità.

Le attività dell’Autorità, opportunamente coordinate con quelle di altre amministrazioni pubbliche, comprendono in particolare:

·   definizione di un nuovo ordinamento per le tariffe dei servizi di fornitura dell'energia elettrica a utenti e consumatori finali, ...

·   adozione di regole per garantire a tutti gli utenti della rete elettrica la libertà di accesso a parità di condizioni...

·   revisione delle tariffe di fornitura del gas distribuito attraverso reti urbane...

·   consulenza al Governo e al Parlamento ...

·   emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa di attività e di prestazioni fornite dai soggetti, ...

·   elaborazione di proposte per i Ministri competenti... 

·   regolazione della qualità dei servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas con introduzione di: criteri comuni per la rilevazione della qualità dei servizi, livelli generali e specifici di qualità con rimborsi automatici a utenti e consumatori in caso di non osservanza e inadempienza; controllo dell'adozione delle Carte dei servizi da parte dei soggetti esercenti e sul loro rispetto, certificazione dei dati sulla qualità dei servizi, accertamenti tecnici;

·   tutela dell'ambiente con introduzione di nuovi meccanismi per l'incentivazione di tecnologie   ai campi elettromagnetici;

·   tutela degli interessi di utenti e consumatori su violazioni della normativa tariffaria vigente e delle condizioni generali di erogazione dei servizi nei settori dell’energia elettrica e del gas; definizione di condizioni minime di erogazione dei servizi;

·   valutazione di reclami, istanze e segnalazioni da parte di utenti e consumatori; analisi delle procedure di conciliazione e arbitrato e delle condizioni di erogazione dei servizi; interventi volti a migliorare la trasparenza delle bollette e dei contratti.

L'Autorità nel contesto internazionale 

Con l’istituzione di un’autorità indipendente per la regolazione dei servizi dell’energia elettrica e del gas, l’Italia si è allineata ad un processo in atto in molti paesi avanzati.... 

Struttura ed organizzazione

Gli uffici dell’Autorità sono organizzati in tre Aree (Elettricità, Gas e Consumatori) e tre Servizi (Legislativo e legale, Documentazione e studi, Amministrazione e personale). Le Aree sono al loro volta organizzate in divisioni programmatiche con riferimento a tariffe, assetti del settore, consumatori e utenti, e qualità dei servizi. L’Ufficio speciale relazioni esterne svolge funzioni di collegamento con gli organi di informazione anche istituzionali.

L’Autorità ha sede in Milano e un Ufficio in Roma.

Sede

piazza Cavour, 5
20121 Milano
tel. 02-65565.1
fax. 0229014219/0265565222/0265565266
e-mail: milano@autorita.energia.it

Ufficio di Roma

via dei Crociferi, 19
00187 Roma
tel. 06-6979141
fax. 06-69791444
e-mail: roma@autorita.energia.it

Sito Internet

www.autorita.energia.it

 

 

 


"Carta del servizio gas”

 

La Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, rivolta ai soggetti pubblici e privati erogatori di servizi pubblici, stabilisce alcuni principi che devono regolare la fornitura dei servizi pubblici, individua gli strumenti per l'attuazione di questi principi, indica le modalità per la tutela degli utenti e prevede l'emissione della Carta dei servizi nei vari settori pubblici. Ciascun soggetto esercente il servizio gas deve adottare una Carta dei servizi con indicazioni di standard che deve rispettare, secondo quanto disposto dall'art. 2 della  legge 11 luglio 1995 n. 273   e dal successivo Decreto P.C.M.  18 settembre 1995.

La Carta dei servizi nel settore gas stabilisce e garantisce i diritti degli utenti del servizio gas.

In conformità all'articolo 2, comma 12, lettera p) della legge 14 novembre1995,n. 481, l'Autorità deve controllare che ciascun esercente adotti una Carta dei servizi che contenga gli standard di qualità e verificare il rispetto di tali standard.

Successivamente è intervenuta a regolare nel settore gas l' "Autorità per l'energia elettrica e il gas" (che di seguito viene semplicemente chiamata <<Autority>>) che ha emesso la Delibera n. 47/00.

In questa delibera ha stabilito degli standard di qualità minimi che i soggetti erogatori devono garantire a tutti gli utenti. Pertanto, già dall'anno 2001, le Carta del servizio gas dovevano essere riviste per aggiornarle a quanto disposto dall'Autority.Anche le società erogatrici che non hanno ancora aggiornato la loro Carta alle nuove disposizioni della Delibera n.47/00 dell' <<Autority>> devono, comunque, garantire gli standard di qualità indicati nel documento.

 

La  verificazione dei misuratori del gas è uno <<standard di qualità>> e  la Delibera n. 47/00 dell'   <<Autority>>  recita in proposito:

....

Titolo II - Indicatori di qualità del servizio commerciale

Art.12 - Tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su

richiesta dell'utente.

Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su     richiesta dell'utente è il tempo, misurato in giorni lavorativi,     intercorrenti tra la data di ricevimento della conferma della richiesta     della verifica del gruppo di misura e la data di comunicazione all'utente

dell'esito della verifica......

Non specifica altro. Si richiama però al Decreto P.C.M. 18 Settembre 1995 che parla solo di verifica in loco, o da farsi presso l'abitazione dell'utente.

 

 

Conclusione

Attualmente gli utenti hanno diritto a fare verificare il corretto funzionamento del misuratore del gas installato presso la propria abitazione.Questa verifica deve essere fatta, in contraddittorio, in loco.

 

Tutte le scuse addotte dalle società erogatrici non hanno alcun fondamento.

 


LEGGE 11 LUGLIO 1995, N.273

(G.U. 11-7-95)

MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(Conversione in legge del D.L.163/95)

Art.1.

Il decreto-legge 12 maggio 1995, n.163, recante misure urgenti per la

semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento

dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, è convertilo in legge con le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

(Si ripropone il testo del decreto-legge 12 maggio 1995, n.163, modificato e

integrato dalla presente legge di conversione)

Art.1

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art.2 QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi

generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le

amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i

settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi

dell'articolo 5, comma 2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n.400, e

riportati nell'allegato elenco n.2.

<<1-bis. l decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "Codice di

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con

decreto del Ministro per la funzione pubblica>>.

2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di

emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei

servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dallo schema

generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e

comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Art.3 UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1. All'art.12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive

modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

<<5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale

da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle

procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla

semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle

modalità di accesso informale alle informazioni in possesso

dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica

l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis ai fini

dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente.

Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi

pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice

trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al

Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione

delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1o luglio

1997 sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni

pubbliche>>.

Art.3-bis CONFERENZA DI SERVIZI

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e

successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

<<2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando

l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati,

di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la

conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato,

dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente>>.

Art.3-ter RIMEDI PER L'INOSSERVANZA DEI TERMINI

1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della

legge 7 agosto 1990, n.241, l'interessato può produrre istanza al dirigente

generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede

direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza

del dirigente generale l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono

le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14,

comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 come sostituito

dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546, provvedendo in

caso positivo entro trenta giorni dall'avvocazione.

2. I servizi di controllo interno dei Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 20 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come sostituito dall'articolo 6 del

decreto legislativo 13 novembre 1993, n.470, e i servizi ispettivi compiono

annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi

entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,

n.241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini

dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei

dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come sostituiti, rispettivamente,

dall'articolo 6 del decreto legislativo 13 novembre 1993, n.470, e dall'articolo

27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546.

Art.3-quater SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per

l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui

all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come

sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.470,

vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al

presente articolo.

2. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministero in

posizione di autonomia.

3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre

membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero

cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i

magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i

professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente

provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente

del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei

dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in

posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del

collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità,

appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente

comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.

4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei

confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è

istituito.

5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante

valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli

obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate,

nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In

particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni

ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal

Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la

trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la

rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa

di settore ed alle direttive del Ministro

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti,

dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento

della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento

dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e

dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove

possibile con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità

organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività

amministrativa.

6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può

richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente

o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed

accertamenti diretti.

7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente

generale competente ed al Ministro.

Art.3-quinquies CONCLUSIONE DI ACCORDI

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo il comma 1, è inserito

il seguente:

<<1 -bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il

responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui

invita, separatamente o contestualmente il destinatario del provvedimento ed

eventuali controinteressati>>.

Art.4 COMUNICAZIONE PER MOBILITÀ REGIONALE E TRASFERIMENTO DI

DIPENDENTE PUBBLICO ECCEDENTE

1. Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994,

n.724, le parole: <<possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze>>

sono sostituite dalle seguenti: <<danno parimenti comunicazioni di tali

vacanze>>.

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro

del tesoro il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo

assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1 o

settembre 1993 è riservato ai trasferimenti per mobilità del personale

dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto

dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n.724.

Art.4-bis PROCEDURA SEMPLIFICATA PER STUDI E PROGETTI

1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 17 comma 1, del decreto

legislativo 12 febbraio 1993, n.39, per l'approvazione degli studi di fattibilità e

dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi

automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, si applica anche ai

progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996.

Art.4-ter PARERI RESI DALL'AUTORITÀ DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12

FEBBRAIO 1993, N.39

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è sostituito dal

seguente:

<<Art.8 - 1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti

concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi

automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il

valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma

previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440,

come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di

Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente

dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini

previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.

2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal

ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16

della legge 7 agosto 1990, n.241>>.

Art.5 INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO E NELLE AREE

DEPRESSE

1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e

vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul

complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al

Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo

3 aprile 1993, n.96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini

della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del

decreto-legge 24 aprile 1995, n.123, le amministrazioni competenti agli

interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della

programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno,

una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.

2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei

termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione

interessata, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione,

avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione

procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

Art.5-bis CORSI-CONCORSI BANDITI DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi

annualmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base

dei posti da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri.

2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n.439, sono a carico della

Scuola superiore della pubblica amministrazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10

miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1995- 1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministro del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le

occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e

successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<4. Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo

superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione

presso amministrazioni pubbliche o private, nonché presso le amministrazioni

di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero

pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un

esame-concorso finale>>.

ALLEGATO 1

(Soppresso insieme all'art.1 dalla legge di conversione)

ALLEGATO 2

SERVIZI PUBBLICI (Art.2, comma 1)

- Sanità

- Assistenza e previdenza sociale

- Istruzione

- Comunicazioni e trasporti

- Energia elettrica

- Acqua

- Gas

- Altri settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai

sensi dell'articolo 2.

 

 

 

 

 

 

 

 


Delibera n. 47/00 -  Relazione tecnica

 

DIRETTIVA CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEl LIVELLI

SPECIFICi E GENERALI DI QUALITA’ COMMERCIALE DEl

SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI VENDITA DEL GAS

G.U. serie generale n. 90 del 17/04/00  (stralcio)

 

 

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 2 marzo 2000,

Premesso che:

                                l’articolo 2. comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 48 1/95), prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e ii gas (di seguito: l’Autorità) controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione ...

•l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l’Autorità emani le direttive concernenti la produzione e 1’ erogazione dei servizi ...

Visti:

la legge n. 481/95 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.....

•lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a ...

Visti:

•il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore gas, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 223 del 23 settembre 1995;

Considerati...

Ritenuto che:

• sia opportuno definire livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione e, a tal fine, indicatori di qualità dei servizi medesimi, determinando modalità di registrazione delle prestazioni fornite dagli esercenti su richiesta degli utenti;

[...]  

D E L I B E R A

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo  1 –

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:  [...]

a.   “Autorità”  è l’Autorità per l’energia elettrica e ii gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95, ...

c.  “esercente” è l’esercente il servizio di distribuzione e di vendita ...

d.  “utente” è ii cliente finale o il consumatore, allacciato alla rete a media o a[...]  bassa pressione ... 

e.   “livello specifico di qualità” è il livello di qualità riferito alla singola prestazione ...

f. “livello generale di qualità” è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni; ...


z. “verifica del gruppo di misura” è l’accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;

hh.  “conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura”  è 1’accettazione da parte dell’utente degli oneri previsti dall’esercente per il caso in cui sia accertato che il funzionamento del gruppo di misura é conforme alla normativa tecnica vigente; ...

kk.    “data di comunicazione”  è la data di invio, quale risultante dal protocollo dell’esercente o della ricevuta del fax, del documento relativo alle prestazioni di cui ai successivi art. 4, 5, 11, 12 e 13, ovvero la data di comunicazione all’utente, inserita nel sistema informativo dell’esercente, dell’avvenuta predisposizione del medesimo documento. ...

Titolo II  -    Indicatori di qualità commerciale del servizio

Articolo 12

Tempo per l’effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta dell’utente.

 


12.1 II tempo per l’effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta dell’utente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra Ia data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura e la data di comunicazione all’ utente dell‘esito della verifica.

 

12.2 Nei casi in cui, al fini dell’effettuazione della verifica del gruppo di misura, sia necessario l’invio  stesso presso laboratori qualificati, l’esercente invia all’utente una comunicazione, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura, da cui risultino il nominativo ed ii recapito della persona responsabile della verifica per conto dell’esercente ed  i tempi previsti per Ia sua effettuazione.

 

12.3  L’esercente registra, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 27, l’esito delle verifiche del gruppo di misura. Qualora tali verifiche conducano all’accertamento di errori superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, l’esercente registra ii tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura.


 

[...]

Articolo 34

Abrogazione di disposizioni

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente direttiva  contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore gas,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 223 del 23 settembre 1995.

[...]

Art. 35

Entrata in vigore

La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

 

 

 

 

 


COMUNE DI  CIGOGNOLA

PROVINCIA DI PAVIA


Addì 23 luglio 1998, nella sede Comunale di Cigognola,alle ore 18,30 si è tenuto un incontro tra 1'Amministrazione di Cigognola, rappresentata dal Sindaco Marco Fabio Musselli, assistito dal Segretario Comunale, Dott. Gaetani Liseo Salvatore, e la  CO.RE.GAS  SPA. rappresentata dall'Ing..Primino Marcotti, Procuratore generale,assistito dall'Avv. Antonio Maria Del  Poggio.

Scopo dell'incontro,promosso dall'Amministrazione Comunale, giusta lettera raccomandata in data 09.07.98 - prot. n. 3103, la definizione di moda1ità e criteri della verifica del regolare funzionamento di alcuni contatori gas installati presso utenze private.

Dopo una breve premessa delle varie fasi che hanno preceduto l'incontro in data odierna,ampliamente documentate agli atti, si procede con una valutazione della legislazione di settore(R.D. 23.8.1890, n.7088, R.D. 12.06.1902, n..226 D.P.R. 23.8.1982, n.857 -   attuativo delle direttive CEE 71/318 e 78/365, R.D. 02.12.1909, n. 772, D.M. 14.7.1902, n. 9855, D.M. 08.08.1985, D.M. 30.07.1986).

In particolare, si da atto che:

-la verificazione dei misuratori di gas di tipo nazionale è in particolare regolata dalle istruzioni tecniche approvate con D.M. 9855/1902,

-secondo il Ministero dell'Industria la portata di prova è riferita alla portata indicata sul misuratore,

-circa le modalità di verificazione a domicilio dei contatori di gas, la norma di riferimento è il R.D. 02/12/1909, n. 772,

-allo stato non esistono una procedura ufficiale e  delle apparecchiature appositamente certificate per l'effettuazione del controllo dei contatori a domicilio.

Tutto ciò premesso e considerato, di comune accordo:

-si decide di chiedere al Ministero dell'Industria istruzioni precise circa la procedura e il tipo di strumentazione tecnica da utilizzare per l'effettuazione della verifica a domicilio dei contatori.

Detta verifica, impiegando tutte le istruzioni che saranno dettate dal Ministero dell'Industria, dovrà assumere carattere di validità legale e fiscale;

- si da atto formalmente che le parti assumono in modo irrevocabile l'impegno, una volta pervenute dette istruzioni, di rispettare in qualsiasi sede, ognuna per la parte di competenza, le risultanze di tale verifica da effettuare a domicilio in contraddittorio.

- si da altresì atto che la Co.Re.Gas S.p.A. si riserva il diritto di far presenziare alla verifica in parola un suo incaricato, per controllare che siano applicate correttamente le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'Industria.

Letto ed approvato, il presente verbale, redatto in duplice originale viene sottoscritto come segue:

Per il Comune di Cigognola:      Il  Sindaco                            Marco Fabio Musselli

                                                       Il   Segretario Comunale   Dr.Gaetani Liseo Salvatore

Per la Co.Re.Gas S.p.A.               Ing. Primino Marcotti

Avv. Antonio Maria Del Poggio
 

 

 ***************************************************************

Il Ministero ha definitivamente chiarito la materia con  <<Nota Dirigenziale del 03-06-2002 prot. n. 1351187>>  su richiesta del sig. Enrico Madama- portavoce del Comitato utenti gas di Cigognola e Comuni limitrofi.

Purtroppo non si sono ancora potute effettuare le verifiche in loco dei contatori del gas metano sia a Cigognola che negli altri 26 comuni facenti parte del bacino utenze servito da Enel Gas Spa  e  Ge.Ad. S.p.A.  (già Co.Re.Gas S.p.A.).-

  

           


 Ministero dell’Industria  del Commercio e dell’Artigianato              

DIREZIONE GENERALE PER L’ARMONIZZAZIONE

E LA TUTELA DEL MERCATO - DIV. V

Ufficio Centrale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi

VIA ANTONIO BOSIO, 15 - 00161 ROMA

   

  Roma, 11 FEB. 1999

Prot . N° 1325517

   

Al Sig. Sindaco  di

               CICOGNOLA (PV)

 

  OGGETTO Verificazione a domicilio di contatori di gas.

 

Si fa riferimento a lettera 2/12/98 n.5586 indirizzata erroneamente ad altro ufficio, con la quale codesta amministrazione chiedeva di conoscere Ia procedura tecnica per l’esecuzione delle verificazioni in oggetto.

 

La verificazione dei contatori di gas a domicilio, su richieste dell’azienda distributrice a del consumatore, è prevista dall’art.87 del Regolamento del servizio metrico approvato con R.D. 31/1/1909. Le modalità di esecuzione della verificazione sono state definite con R.D. 2/12/1909 n.772, e D.M.9/4/1910 n.5750.

 

Come si può rilevare si tratta di disposizioni antiquate che,  prevedendo Ia fornitura diretta del materiale tecnico da parte del Ministero, sono risultate di difficile attuazione, pur contenendo il principio tuttora valido della verifica mediante contatore campione.

 

Nell’ambito della completa ristrutturazione del servizio metrico attualmente in corso, comportante tra l’altro Ia soppressione degli Uffici provinciali metrici e l’assunzione delle funzioni di controllo metrico da parte delle Camere di Commercio, si procederà in tempi brevi anche alla definizione di una nuova procedura per la verificazione a domicilio dei contatori di gas che sia affidabile, di facile realizzazione pratica e nello stesso tempo conforme alle norme della metrologia moderna.

 

Con l’occasione si comunica che l’intera materia del controllo sui contatori di gas in servizio sarà oggetto di un regolamento di prossima emissione che attuerà la Legge 236/91.

            Distinti saluti. 

Il direttore della divisione

        (ing. Francesco Bianzino)

 

 

 

 

 


Ministero dell’Industria del commercio e dell’Artigianato

Ufficio Provinciale metrico

di   Pavia

 

 

Al signor Sindaco

     del Comune di Cigognola

 

 

 

Prot. n. 1226/I

 Pavia,  29/10/1999

 

OGGETTO : Contatori gas metano. Richiesta di verifica in loco

 

In merito alla Vs. richiesta formulata con nota numero di protocollo 1664 del 31/03/99, lo scrivente per le vie brevi aveva contattato a suo tempo una impiegata di codesto Comune, credendo di essere riuscito a fornire spiegazioni esaustive riguardo all’oggetto. Si precisa che uguale colloquio telefonico era intercorso successivamente con il Sig. MADAMA Enrico.

Nei giorni scorsi il sottoscritto è stato ancora contattato da codesto Comune e dal Sig. Madama, i quali richiedevano di fornire con cortese urgenza e per iscritto quello che fu riferito Loro in merito alla suddetta richiesta di verifica in loco di un misuratore di gas metano.

Innanzitutto è bene ricordare che l’art. 87 del Regolamento sul Servizio Metrico, approvato con R.D. 3 1/1/1909 n. 242, recita che la richiesta di verifica di un misuratore del gas deve avvenire in contraddittorio delle parti ovvero la ditta fornitrice del gas e l’utilizzatore del misuratore.

E’ da tener presente anche che le disposizioni tecniche del predetto regolamento sono ormai obsolete e di difficile, se non impossibile, attuazione. Bisogna altresì prendere in considerazione l’influenza metrologica che alcune grandezze producono sulla rilevazione dei dati (temperatura. umidità relativa, pressione atmosferica, etc.).

Quindi è parere dello scrivente che al fine di ottenere un report di prove ed una curva dell’errore dello strumento di misura sufficientemente attendibili, sia necessario

inviare il misuratore ad un laboratorio di prove autorizzato, presso un fabbricante metrico costruttore di misuratori del gas, dove si potrà procedere alla verificazione.

Il laboratorio di prove prescelto, infatti, consentirà di sottoporre lo strumento ad una fase preliminare di “climatizzazione” di circa 24 ore dove mediante un opportuno sistema di ventilazione controllato da apparecchiature di rilevazione certificate da centri SIT ed un opportuno software gestionale, è possibile conservare una temperatura costante di circa 200 C, un’umidità relativa di circa 60 punti percentuale e rilevare la pressione atmosferica.

Pertanto quest’ Ufficio resta a disposizione, dietro richiesta formaledelle parti, per essere presente all’atto della rimozione del già menzionato contatore del gas per la sua sigillatura mediante bolli metrici, prima dell’invio al laboratorio prescelto.

 

            Si coglie l’occasione per inviare distinti.

 

     IL  DIRETTORE DELL’UFFICIO
            ISPETTORE METRICO

                 (Vittorio Gallo)

 

 


MADAMA ENRICO

Piazza Castello 16

27040 Cigognola  Pv

 

 

Raccomandata R.R.

 

 Al    Ministero dell’Industria  Commercio e dell’Artigianato

             Direzione Generale per l’armonizzazione e  la tutela del mercato

             Ufficio Centrale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi

             Via Antonio Bosio, 15

                                                     00151                                           R O M A

 

 

16/2000-ME

                                                                                                          Cigognola  11 marzo 2000

Oggetto:  Verificazione a domicilio di contatori di gas.

 

                  Rifer. Vs. prot. N. 1325517 del 11.2.99 (all.1).

 

                 La presente è a nome mio e di altri 11 utenti che hanno presentato alla ditta Co.Re.Gas S.p.A., distributrice del gas nel nostro comune, richiesta di verifica in loco del corretto funzionamento dei nostri contatori del gas, come previsto dalla “carta del servizio gas”.

Stante il rifiuto ricevuto da Co.Re.Gas S.p.A.  abbiamo interessato il Sindaco di Cigognola.

Dopo accordo con Co.Re.Gas S.p.A. il Sindaco di Cigognola ha presentato a Voi richiesta di chiarimenti con lettera del 21.9.1998 (e lettera del 2.12.98 n. 5586). Ha fatto seguito la Vs. risposta del 11 Febbraio 1999. Prot. N. 1325517 a firma del direttore della divisione ing. Francesco Branzino (all.1).

In essa, in sostanza, si dice che il controllo in loco è di difficile attuazione, ma non impossibile.

 

A seguito della vs. nota il Sindaco del Comune di Cigognola ha presentato richiesta all’ufficio Metrico di Milano (all.3). Il Direttore, interpellato dal legale di fiducia dell’Amministrazione Comunale, si è dichiarato in grado di procedere a quanto disposto dal R.D. 2.12.1909 n. 772, anche con verificazioni in loco (è tecnicamente in grado ed è in possesso della strumentazione idonea).    A questa richiesta, purtroppo, con nota n. 802/o-1 del 7.4.99, il Direttore rispondeva di presentare la richiesta all’Ufficio Metrico di Pavia, territorialmente competente (all.4).

 

Il 31 marzo 1999, con lettera prot. 1664, L’Amministrazione Comunale di Cigognola presentava la richiesta all’Ufficio metrico di Pavia.  Dopo vari solleciti finalmente il Direttore ha inviato la risposta scritta, prot.1226/i del 29.10.1999 (all.5): in essa dice di non  essere in grado di effettuare la verifica del corretto funzionamento dei contatori del gas presso l’abitazione degli utenti

Conclusioni.

  • L’Ufficio Metrico di Milano è in grado tecnicamente ed è in possesso della strumentazione idonea per effettuare la verifica in loco dei contatori del gas.
  • L’Ufficio Metrico di Pavia  dice che il controllo in loco non può essere fatto.

 

 

Stante le diverse  risposte dei due uffici metrici provinciali,  mi rivolgo a Voi e

 

Chiedo

un vostro intervento

  1. per chiarire le modalità di esecuzione della verificazione dei contatori del gas a domicilio, su richiesta dell’azienda distributrice o del consumatore, verificazione prevista dall’art.87 del Regolamento del servizio metrico approvato con R.D. 31/1/1909 e modalità definite con R.D. 2/12/1909 n. 772, e D.M. 9/4/1910 n. 5750
  2. e per designare l’ Ufficio Metrico Provinciale che è in grado di effettuare la verifica in loco dei contatori gas.

   

In pratica chiedo, assieme ad agli altri utenti, che l’Ufficio Metrico di Pavia o l’Ufficio Metrico di Milano effettui la verifica in loco dei contatori del gas presso l’abitazione: ininfluente che sia Pavia o Milano o qualcun‘altro ad intervenire, è essenziale che la verifica sia fatta.

Pertanto si chiede a Voi di designare l’Ufficio Metrico che dovrà effettuare questa operazione.

Precisiamo, che da verifiche da noi effettuate con contatore campione, è risultato che tutti i contatori, da noi verificati,  funzionerebbero con errori in eccesso (sino al più 16,9%).

 Sono prove di parte.  Per questo abbiamo chiesto la verifica a Co.Re.Gas S.p.A. e, stante il rifiuto ottenuto, la chiediamo a Voi.

Allego copia di quanto inviato al Comitato permanente per l’attuazione della carta dei servizi (all.6) e risposta avuta dall’Autority (all.7), per chiarirvi meglio i motivi della presente richiesta e per rendervi conto del serio problema da noi sollevato. (Aggiungo che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13394/99 ha respinto il ricorso presentato da Co.Re.Gas S.p.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stradella, a me favorevole).

Come potete vedere il problema esiste da quasi tre anni e non si è ancora risolto nulla. Siamo inascoltati e ci sembra di battere la testa contro un muro di gomma.  Per questo Vi chiediamo una risposta urgente.

 

In attesa, a nome mio e degli altri utenti,  ringrazio e invio distinti saluti.

 

                                                                                       ……………………………………………….

 

Allegati:

1  - Richiesta  prot. 4327 del 2.9.98 del Comune di Cigognola

2  - Vostra lettera prot. 1325517 del 11.2. 1999

3  - Richiesta Comune Cigognola del 24.3.99 prot. 1530

4  - Risposta Uff.  Metrico Milano del 24.3.99

5  - Risposta Uff.  Metrico Pavia del 29.10.99

6  - Copia inviato a Comitato Permanente …     presso P.C.M.

7 - Risposte ricevute dall’Autority.

 

Seguirà raccomandata rr con gli allegati.

 


Ministero dell’Industria

    del Commercio e dell’Artigianato              

DIREZIONE GENERALE PER L’ARMONIZZAZIONE

E LA TUTELA DEL MERCATO - DIV. V

Ufficio Centrale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi

VIA ANTONIO BOSIO, 15 - 00161 ROMA

      Roma, 21 APR 2000

Prot . N° 1361284

    Risposta al Foglio   n. 16/2000-ME                             Al  Sig. MADAMA ENRICO

                       del    11 marzo 2000                                                     Piazza Castello 16

            27040  CICOGNOLA (PV)

 

 

      OGGETTO : Verificazione a domicilio di contatori di gas.

 

e,   p.c.    Al Sig. Sindaco del    

            Comune di

                                                                                                    CICOGNOLA (PV)

 

        Alla     C.C.I.A.A. di

                   PAVIA

                                                                                                                                                            

          Si fa riferimento alla istanza summenzionata, qui pervenuta il 28 marzo u.s., con cui viene richiesto un intervento di questa amministrazione tendente a designare l’ufficio metrico competente alla esecuzione della verificazione in oggetto.

 

La materia, come noto, per quel che riguarda le modalità di esecuzione della verificazione metrica, è attualmente trattata all’art 87 del Regio Decreto 31/01/1909 e successivo del 02/12/1909, n.772 e dal DM09/04/1910, n.5750.

 

A decorrere dal 1 gennaio 2000 le competenze e le funzioni degli uffici provinciali metrici, per effetto del D.lgvo 112/98 e del DPCM 6 luglio 1999, sono state assunte dalle CCIAA che pertanto le esercitano in relazione ai compiti istituzionali loro attribuiti di piena autonomia.

 

Gli uffici provinciali metrici di Milano e di Pavia hanno già fornito indicazioni sulle modalità operative da seguire per la verificazione dei misuratori del gas presso il domicilio dell’utente, in contraddittorio tra questi e la società distributrice, indicazioni che questa Divisione conferma.

 

Stante l’allarme sociale suscitato dalla vicenda, la Camera di Commercio che legge per conoscenza è pregata di prendere nella dovuta considerazione, ove nulla osti e nei limiti delle proprie competenze, la possibilità di predisporre, su richiesta degli utenti interessati, le verifiche dei misuratori di che trattasi.

                                                  IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

                           f.to    Ing. Francesco Branzino Focheschi     


Madama    Enrico

Piazza Castello 16                 

27040 Cigognola (Pavia)           

Consigliere Comunale del Comune di Cigognola

                                                                                

                                                           Al     Ministero dell’Industria Commercio ed Artigianato

                                                                                            Direzione Generale per la tutela  e l’armonizzazione del mercato   Div.V

                                                              Ufficio Centrale Metrico e del saggio dei metalli preziosi

                                                               Via Antonio Bosio 15                                                  

     00161   Roma

Raccomandata A.R. n. 11014671515-6

           

                             e per conoscenza

                                                      Alla        C.C.I.A.A.

                                                                    Ufficio Metrico ……       ……..Pavia

                                                       A           Sua Eccellenza

                                                                    Il Prefetto della Provincia di…Pavia  

 

62/2000-ME                                                                                                  Cigognola, 19 ottobre 2000

Rif. Ns. 16/2000-ME del 11 Mar. 2000

       Vs. Prot. N. 1361284 del 21 apr 2000

  c.a.  Ispett. Focheschi

Oggetto: Verificazione a domicilio di contatori  gas – Ditta Co.Re.Gas Spa .

 

 La presente è a nome mio e dei signori Barbarini Angelo, Dapiaggi Giuseppe, Ghia Dario, Ghisolfi Guerino, Madama Pietro, Maggi Sergio, Pro Novarini Rino, Re Giovanni, Scarani Pierluigi, Vercesi Gianenrico,   utenti della società in oggetto e componenti del “Comitato utenti gas di Cigognola e comuni limitrofi”, che ad ogni effetto sottoscrivono personalmente la presente.

Il sottoscritto in data 20.5.96, gli altri utenti in data 20 giugno 2000, sottostando a quanto imposto da Coregas, hanno accettato di far controllare il corretto funzionamento del proprio contatore disinstallandolo e portandolo in sala prove.

Nel mio caso, data la mia ignoranza di allora in materia, l’operazione è stata fatta, senza contraddittorio e dalla stessa casa costruttrice dello strumento (all.2). Il dato risultante dal certificato può ritenersi addirittura sottostimato, come ha commentato il legale del comune nel ricorso presentato al TAR Lombardia in data 14/5/99.

 Gli altri dieci utenti, con il patrocinio dell’avv. Edoardo Melli di Pavia (all. 1), hanno accettato di portarlo presso una sala prove concordata, sostenendo spese non indifferenti in quanto per questa operazione dovranno pagare il legale ed il tecnico di fiducia che era presente all’operazione. Da queste verifiche è emerso che tutti i contatori hanno funzionato con errori superiori a quanto prevede la convenzione comunale ed il disposto legislativo. Co.Re.Gas Spa ha installato presso le nostre abitazioni un nuovo contatore, sempre prodotto dalla ditta Samgas srl.

Visto il malfunzionamento dei contatori precedentemente installati, nutriamo dubbi fondati sul corretto funzionamento dei nuovi contatori tuttora installati e vorremmo che il corretto funzionamento dei nuovi misuratori sia dimostrato dalla ditta concessionaria, senza oneri a nostro carico.

Non riusciamo ad ottenere che il contatore installato attualmente e che rimane nel futuro installato presso la nostra abitazione sia verificato, senza che lo stesso sia disinstallato e sostituito da un altro contatore. La società Co.Re.Gas Spa rifiuta questa verifica, anche se è prevista dalla “Carta del servizio gas”.

Per ottenere la verifica del contatore attualmente installato presso la nostra abitazione, dovremmo sottostare a quanto esige Co.Re.Gas Spa: rimuovere il contatore e vedercelo sostituire ancora da un altro contatore. Dovremo sostenere ancora spese rilevanti: nel caso, auspicabile che tutto sia corretto, perdere anche il deposito di Lire 100.000 che Co.Re.Gas Spa pretende per questa operazione. In questo modo riusciremo a conoscere se il contatore installato dal 20-6-200 alla data di rimozione avrà funzionato correttamente.  Il tutto senza raggiungere lo scopo che ci eravamo prefissi: essere certi che il contatore che funziona presso la nostra abitazione sia corretto.

Come potete ben capire si crea una “catena di Sant’Antonio”.

Questo è dato dal fatto che Co. Re.Gas Spa non rispetta quanto prevede la “Carta del servizio gas”che prevede appunto la verifica in loco dei contatori del gas, da farsi in contraddittorio.

Questo comportamento è esattamente contrario a quello tenuto dalla altre società concessionarie e nel nostro caso specifico, dalla società Cosid Spa, concessionaria del pubblico servizio in parte del comune di Cigognola non servito da Co.Re.Gas Spa .  La società Cosid spa, a semplice richiesta dell’utente – e gratuitamente – effettua questa verifica .  E questa verifica è stata effettuata nel mese di giugno u.s. presso l’abitazione del sig. Montemartini Andrea, abitante in Cigognola., cittadino di serie “A”.  (all.3).

Questa è disparità inaccettabile tra gli utenti fruitori dello stesso pubblico servizio nello stesso territorio comunale. Contrario a quanto prevede la Direttiva P.C.M. 27/5/94 (pubblicata sulla G.U. n.43/94).

Attualmente Co.Re.Gas Spa dovrebbe dimostrarci che i nuovi contatori installati funzionano regolarmente, senza alcun onere a nostro carico.

Abbiamo rivolto la richiesta di verificare in loco i nostri contatori all’Ufficio Metrico di Pavia ma lo stesso ci ha risposto che non è in grado di fare questo ed ha asserito che attualmente l’unico ente designato a verificare in loco i contatori è l’Ufficio Metrico Centrale, scrivendo nella sua Prot. 590 del 11-5-2000, (a Voi inviata per conoscenza)

“…..si ricorda quanto disposto dall’art.5 del D.M. 09.04.1910 5750 che recita “In relazione a quanto dispone l’art.3 del R.D. 2 dicembre 1909, n. 772 è intanto designato il Regio Ufficio Metrico di Roma ad eseguire, a richiesta, la verificazione a domicilio, dei misuratori del gas…..”

Parimenti il R.D. 2 dicembre 1909, n. 772 Approvazione delle norme per la verificazione a domicilio dei misuratori a gas. art. 1 recita:

La verificazione dei misuratori del gas a domicilio, richiesta d’accordo dall’impresa del gas e dal consumatore. viene fatta mediante un misuratore-campione……..”.

Pertanto tre sono le condizioni per effettuare la verificazione a domicilio:

  1. la designazione dell’Ufficio Metrico,
  2. lo strumento da usare,
  3. l’accordo del consumatore e dell’utente.

E tutte tre sono soddisfatte in quanto:

  1. L’art.5 del D.M. 09.04.1910 5750 ha designato il Regio Ufficio Metrico di Roma ad eseguire, a richiesta, la verificazione a domicilio, dei misuratori del gas”:
  2. Lo strumento da usare è un contatore campione che è disponibile sul mercato (Tutte le ditte erogatrici, meno il gruppo di cui fa parte Coregas) ne sono in possesso;
  3. Nella sede del comune di Cigognola, all’incontro tenutosi il 23 luglio 1998, L’Amministrazione Comunale di Cigognola e la concessionaria, Co.Re.Gas Spa , raggiungevano un intesa affinché venissero demandate al Ministero dell’Industria “istruzioni precise circa la procedura ed il tipo di strumentazione tecnica da utilizzare per l’effettuazione della verifica a domicilio dei contatori”, con l’impegno a che, una volta pervenute dette istruzioni, venissero rispettate, irrevocabilmente, in qualsiasi sede “le risultanze di tale verifica da effettuare a domicilio in contraddittorio“(all. 4).

 

Sarà pur vero che sono norme antiquate, ma sono le sole vigenti in materia. Quindi vanno rispettate ed applicate, anche se difficile attuazione. Comunque a noi sembra facilissimo rimediare: designare l’Ufficio Metrico di Pavia  “competente”   e dotarlo di un contatore–campione.

Stante soddisfatte queste tre condizioni, con la presente

Vi presentiamo formale richiesta

di verificare in loco i nostri contatori.

Faccio presente che altri utenti del “Comitato utenti gas di Cigognola e comuni limitrofi” residenti nei Comuni di Cigognola, Canneto Pavese, Castana, Montescano, Pietra de Giorgi, Santa Maria della Versa  con l’ausilio del nostro contatore campione hanno verificato il funzionamento del proprio contatore del gas. (Anche se trattasi di verifica di parte, di prova senza valore legale, hanno rilevato che i loro contatori funzionerebbero con rilevanti errori solamente a favore di Co.Re.Gas Spa).  Aspettano risposta alla presente per presentare a voi richiesta di verificazione a domicilio del loro contatore del gas.

Anche altri utenti residenti nei comuni del bacino servito da Coregas (27 comuni in provincia di Pavia) sono interessati a questa vicenda e sono ansiosi di conoscere la Vostra decisione.

Per meglio illustrarVi il comportamento della nostra ditta concessionaria del pubblico servizio allego:

  • copia della Delibera del Consiglio Comunale di Cigognola, n. 16/2000 e seguenti, (all.5),
  • diffida inviata dal Sindaco di Cigognola    a Co.Re.Gas Spa il 4.3.00,  (all.6),
  • la lettera di sollecito inviata al Sindaco  (all.7):
    • dal sottoscritto assieme agli altri tre consiglieri di minoranza,
    • da utenti il cui contatore ha funzionato irregolarmente,
    • da un utente a cui Co.Re.Gas Spa ha imposto, prima della diffida fatta, il contratto di fornitura difforme da quello concordato nella convenzione comunale, 
    • da  un utente a cui Co.Re.Gas Spa ha imposto, in data posteriore alla  diffida, il contratto di fornitura difforme da quello concordato nella convenzione comunale.
  • copia della raccomandata inviata agli utenti per la liquidazione del danno subito dalla quale risulta che l’ errore presa in considerazione da Coregas è quello rilavato alla portata massima anziché alla portata di mc. 1,2/ora. (La portata di mc. 1,2/ora è la portata alla quale funzionano gli apparecchi utilizzatori dell’utente, mentre la portata a mc. 6/ora è la portata per la prima verifica e la piombatura dei contatori). Dall’errore rilevato alla portata massima (all.8), Co.Re.Gas Spa, nella quantificazione del danno subito, ha sottratto il 4% . Lasciamo aVoi giudicare se questo è corretto ed attendiamo una risposta in merito.

 

Data la ripetitività delle somme eventualmente indebitamente corrisposte in più, confidiamo in un vostro immediato intervento in quanto deve cessare il probabile illecito arricchimento di Co.Re.Gas Spa, ripetitivo negli anni a venire.  Tenete conto che la concessionaria intende rimborsare l’eventuale danno solamente per il mese precedente la verificazione del contatore, avvalendosi di una clausola vessatoria inserita nella convenzione comunale, fortunatamente non specificatamente sottoscritta dagli utenti.  (Da profano mi vengono in mente i termini giuridici: “reiterazione del reato” e “ flagranza di reato”).

Un mio ultimo commento:

sembra “STRANO” che tutti  gli 11 contatori verificati siano risultati tutti MALFUNZIONANTI:

  1. causando  rilevante danno economico agli utenti e
  2. procurando un rilevante illecito arricchimento per la società erogatrice del metano.

Rimaniamo in attesa di una Vostra pronta risposta   per conoscere le modalità per pagare il diritto di verificazione

Distinti saluti.

                                                                    Firmato :         EnricoMadama

                                                                                          e gli altri 10 utenti

 

 

 

 

 


CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO

E AGRICOLTURA            

UFFICIO METRICO                                                                                            .

27100 Pavia Via Mentana, 27

                                                                                                                                              

Prot. n° 14273 - Allega

Pavia ,  27/11/2000    

 

 

 

 

           Al Ministero Ind.Com.Art.

                     Dir. Gen. per l’Armonizzazione e la

                 Tutela del Mercato  - Area Prodotti

   Ufficio D3 -   Via A. Bosio, 15 Roma

 

e p. c.

              Al      Sig. Sindaco     di          Cigognola

 

 Al       Sig. Madama Enrico  Cigognola

 

 Alla   Co. Re. Gas Spa  Montebello della B.

 

 

OGGETTO:  Verificazione a domicilio di contatori di gas     Sig. Madama Enrico ed  altri 10.

 

 

In relazione alla nota con prot. n. 1362911 del 13.11 2000, codesto Ufficio segnala erroneamente, e non per la prima volta, la Camera di Commercio di Pavia come deputata per l’esecuzione della verificazione a domicilio dei gruppi di misura di gas installati presso l’utenza, e nella fattispecie presso l’abitazione del Sig. Madama Enrico ed altri 10.

 

Infatti la predetta nota, in maniera incomprensibile evince” che solo in assenza di Ufficio Provinciale Metrico sul territorio, competente all’effettuazione della verificazione a domicilio e il Regio Ufficio Metrico di Roma ( oggi Ufficio D3 Strumenti di Misura ), pur citando l’art. 87, ultimo comma, del Regolamento sul Servio Metrico approvato con RD. 31.01.1909, n°242,l’art. 3 del R.D. 2.12.1909, n°772 nonché l’art. 5 del D.M. 9.4.1910, n°5750.

 

E’ proprio quest’ultimo articolo che invece designa, in modo non equivocabile, ii “Regio Ufficio Metrico di Roma” ad eseguire a richiesta, d’accordo tra le parti utente ed impresa del gas, la verificazione di che trattasi, e questa resta la norma tutt’ora in vigore.

 

Pertanto se è intendimento del S .M. delegare, in via del tutto eccezionale, l’Ufficio Metrico di Pavia per le suddette verifiche, questa Camera, sensibile alle richieste dell’utenza, è disponibile a sostituirsi all’ufficio a cui si scrive, a condizione però che venga emanata una chiana procedura di esecuzione delle prove da svolgere a domicilio.

 

 

Già con comunicazione prot. n° 1325517 dell’ 11.02 1999 indirizzata at Sig. Sindaco di Cigognola, il direttore dell’Ufficio Centrale Metrico, l’ing. Branzino, assicurava: “tempi brevi per la definizione di una nuova procedura per la verificazione a domicilio dei contatori dei gas che sia affidabile, di facile realizzazione pratica e nello stesso tempo conforme alle norme della metrologia moderna”, ed  è giusto sottolineare che quest’Ufficio ha più volte chiesto l Ministero , l’ultima con prot. n. 5900 dell’ 11.05.2000, l’emanazione delle nuove norme nel rispetto delle proprie competenze.

Questa procedura non può essere di certo l’obsoleto D.M. 9.4.1910, n°5750, come indica l’Ufficio D3 Strumenti di Misura. Infatti codesto Ufficio dovrebbe sapere, che ê inapplicabile per le vigenti norme sulla sicurezza, naturalmente non previste dal legislatore novanta anni fa, e più precisamente per le operazioni di verifica conseguenti a! punto c) dell’art. 1 , ai punti c) ed e) primo caso e al punto b) secondo caso dell’art. 3.

Inoltre la nuova procedura, per operare in regime di sicurezza, deve tenere conto anche dei diversi campi di erogazione ottenibili presso l’utenza in presenza di fiamme di utenza” diverse spiegherà a quali portate te prove dovranno essere compiute per garantire un calcolo dell’errore uniforme, tutelando entrambe le parti in causa. Attualmente solo in laboratorio è possibile calcolare la curva dell’errore, effettuando le prove alte portate previste dalla legge, ovvero  q min,    0,2 Q max    e     Q max.

 

Risulta superfluo aggiungere che per dare seguito alle verifiche del caso è necessario, come riporta l’art. 87 del Regolamento, l’accordo per la richiesta sia dell’impresa del gas sia del consumatore.

 

IL RESPONSABILE dell’ UFFICIO METRICO

               ISPETTORE  METRICO

                                           (f.to Vittorio Gallo)

 

 

 

 

 


Ministero dell’Industria del Commercio dell’Artigianato   

DIREZIONE GENERALE PER L’ARMONIZZAZIONE     E LA TUTELA DEL MERCATO - DIV. V

Ufficio Centrale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi  VIA ANTONIO BOSIO, 15 - 00161 ROMA

 

Prot . N° 1362911                                                   Roma, 13 NOV 2000

Risposta al Foglio   n. 62000-ME    del    19 OTT 2000                     

                                                      Al  Sig. MADAMA ENRICO

                                                                    Piazza Castello 16    

                                                            27040  CICOGNOLA (PV)

 

OGGETTO:  Verificazione a domicilio di contatori di gas. – ditta Co.Re.Gas S.p.A.

 

 

                       e,   p.c.    Al    Sig. Sindaco del Comune di             

CICOGNOLA     (PV)

 

                                    Alla Camera di Commercio I.A.A.

                                   Ufficio metrico  di

 P A V I A

      

 

È fatto riferimento alla richiesta su emarginata, di pari oggetto, con cui viene chiesto a questo ufficio di eseguire la verificazione a domicilio dei contatori di gas installati presso l’utenza domestica.

 

Tale richiesta è avanzata ai sensi dell’art.87, ultimo comma, del Regolamento sul Servizio Metrico approvato con R.D. 31-01-1909, n.242 e dell’art.5 del D.M. 09-04-1910,  n.5750 che, esplicitamente,      richiama l’art.3 del R.D. 02-12-1909, n.772, per cui dal combinato disposto,   di questi ultimi due decreti si evince che:

 

1)      in assenza di ufficio provinciale metrico (oggi Camera Commercio l.A.A.) incaricato della verificazione è competente ad effettuarla  il Regio Ufficio Metrico di Roma scrivente);

2)      la verificazione deve essere effettuata mediante un misuratore campione;

3)      deve essere richiesta d’accordo tra l’utente e l’impresa del gas, che accettano i risultati delle prove che stanno per essere effettuate.

 

Dalla documentazione allegata è anche chiaro che esiste un accordo tra il Comune di Cigognola, per conto dei cittadini utenti, e la società distributrice del gas e che tale accordo non può essere evaso per assenza di  “..istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell’Industria...”   e del “... tipo di strumentalizzazione da utilizzare...” parimenti indicata da quest’ultimo.

 

Entrando nel merito delle argomentazioni proposte a sostegno della richiesta di verificazione a domicilio, questo ufficio deve chiarire che l’art. 87 del citato Regolamento n.242/1909, prevede la verificazione a domicilio solo “,,, nei casi non contemplati dalla legge ..“, ovvero nei casi in cui, giusto l’art. 83, a chiedere la verificazione non siano “... colui che fabbrica, aggiusta ò fornisce tali apparecchi

 

 

Quindi, nei casi previsti dalla legge, è chiaro che non esiste attualmente una regolamentazione sulla verifica a domicilio di misuratori del gas che siano stati già verificati e legalizzati presso il fabbricante, l’aggiustatore o il venditore e posti in uso (art.82 e 83 del Regolamento sul Servizio Metrico), viceversa quando a richiedere la verificazione siano la impresa del gas ed il consumatore, di comune accordo ed in contraddittorio, e tale verificazione non sia finalizzata a legalizzare il misuratore, come è nel caso contemplato dalla legge, questa deve essere effettuata con le modalità e le condizioni fissate dal R.D. 02-12-1909, n.772 e dal D.M. 09-04-1910, n.5750 in sua attuazione.

 

 

Pertanto la richiesta può essere senz’altro accolta dall’Ufficio provinciale metrico incaricato ad eseguirla, in quanto la verificazione a domicilio di cui si parla si riferisce esclusivamente alla verificazione dei misuratori già istallati presso l’utenza, ovvero già verificati e legalizzati prima dell’uso, come è appunto nei casi non previsti dalla legge.

 

In tale senso la CCIAA di Pavia che, per effetto del D.lgs. 31 marzo 1998, n.1 12 e del DPCM 06 luglio 1999, dal primo gennaio 2000 ha assunto le funzioni già esercitate dall’Ufficio provinciale metrico di Pavia e che opera in piena autonomia, per quanto già scritto nella precedente risposta del 21 aprile 2000, prot.1361284, era stata invitata .a prendere nella dovuta considerazione... la possibilità di predisporre, su richiesta degli utenti interessati, le verifiche dei misuratori di che trattasi .“.

 

 

Risulta quindi superfluo tra l’altro aggiungere ora, che per dare corso alle verifiche del caso, c’era anche da predisporre un idoneo misuratore campione funzionale alla procedura di verificazione impartita con il D.M. 09-04-1910, n.5750 e certificato da un centro di taratura facente parte del <<Servizio Nazionale di Taratura>>, ovvero appoggiarsi ad un laboratorio in cui l’Ufficiale metrico possa eseguire la misurazione.  

Pertanto l’utenza può chiedere all’Ufficio metrico della Camera di Commercio di Pavia, ex art. 87 del Regolamento sul Servizio Metrico, la verifica a domicilio in contraddittorio dei misuratori già installati.

 

Riguardo alle condizioni poste nell’accordo sottoscritto tra il Comune di Cigognola e la Co.Re.Gas S.p.A. per l’esecuzione delle verifiche, questo ufficio non può che richiamare i più volte citati provvedimenti, R.D. 02-12-1909, n.772 e D.M. 09-04-1910, n.5750 che rappresentano propriamente le istruzioni e le modalità della verificazione richieste nell’accordo stesso e previste nell’ultimo comma dell’art.87 del Regolamento sul Servizio Metrico.

IL DIRIGENTE

    (Ing. Francesco Bianzino)


Ministero dell’Industria del Commercio dell’Artigianato   

DIREZIONE GENERALE PER L’ARMONIZZAZIONE     E LA TUTELA DEL MERCATO - DIV. V

Ufficio Centrale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi  VIA ANTONIO BOSIO, 15 - 00161 ROMA

Roma, 19 DIC 2000

 

                                                      Alla    Camera di Commercio Industria

                                                                Artigianato e Agricoltura

Ufficio metrico di

Pavia

--------------

 

Prot . N° 1363264

Risposta al Foglio   n. 14273-ME    del    27 NOV 00                   

                                                 

 

OGGETTO: Articolo 3  R.D. 05/12/1909, n. 772. Designazione  di Ufficio metrico   incaricato di eseguire La verificazione a domicilio di misuratori del gas, ex art.87, ultimo comma, del Regolamento sul servizio metrico.

 

e, p.c.   Al Sig. Sindaco del Comune di

CICOGNOLA (PV)

 

                 Al Sig. Madama Enrico

Piazza Castello, 16

CICOGNOLA (PV)

 

Alla ditta CO.RE.GAS SPA

via Mazzini, 38

Montebello della BattaQila

(PA)

 

Si fa riferimento alla nota summenzionata dell’Ufficio metrico di codesta Camera di Commercio, con cui viene manifestata una certa incomprensione delle lettere dirigenziali 21/04/00, n.1361284 e 13/11/00, n.1362911 quivi trasmesse per conoscenza.

 

Al riguardo Si deve precisare quanto segue:

 

- l’articolo 3 del R.D. 05/12/1909. n.772, prevede che da porte del <<Ministero d’Agricoltura, industria e commercio ...>> saranno emanate istruzioni tecniche e saranno designati gli Uffici metrici che successivamente saranno incaricati di eseguire Ia verificazione in oggetto.

- L’articolo 5 del Decreto ministeriale 09/04/1910, n.5750, che approva le istruzioni tecniche di cui allarf.3 del punto precedente, designa, in via provvisoria, <<..il R. Ufficio metrico di Roma ad eseguire, a richiesta, Ia verificazione a domicilio dei misuratori del gas.>>, mentre che l’artico2 dello stesso decreto prevede, da parte del Ministero, gli incarichi agli Uffici metrici per l’esecuzione delle prove.

 

- A rettifica di quanto indicato nella noto 1362911 del 13/11/00, si precisa che l’esegesi dell’articolo 3 del R.D. n.772/1909 porta a concludere che, stante i cambiamenti legislativi intervenuti dal 1909, si deve identificare questo Ufficio D3 con il “Ministero” di detto R.D. e Ia Camera di Commercio di Roma con II “Regio Ufficio metrico di Roma”.

 

- Pertanto Ia designazione in “via provvisoria” dell’art.5 del decreto n.5750/1910 è venuta a decadere, non esistendo rapporto funzionale ira Uffici camerali ma solo di tipo volontaristico - collaborativo.

 

- II sig., Madama Enrico, in proprio, in nome e per canto di altri utenti del gas del Comune di Cigognola ed altri Comuni limitrofi in provincia di Pavia, ha manifestato a questo ufficio Ia impossibilità di avere una verificazione a domicilio del proprio misuratore, al sensi deIl’art.87 del Regolamento sul servizio metrico approvato con R.D. 31/01/1909, n.242, pur avendo egli stesso fondati dubbi di malfunzionamento.

 

A tale riguardo, stante Ia rilevanza che è da attribuire alla norma finalizzata alla tutela del consumatore, codesta Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è designata, ope legis, ai sensi dell’articolo 3 del R.D. 05/12/1909, n.772, ad eseguire Ia verificazione a domicilio dei misuratori prevista all’art.87 del Regolamento sul servizio metrico, qualora venga richiesta d’accordo tra l’impresa del gas ed II consumatore.

 

Le istruzioni tecniche per effettuare tali verificazioni prevedono agli articoli 1 e 2 di utilizzare determinati mezzi di prova: codesta Camera di Commercio l.A.A., qualora intenda operare direttamente, avrà cura di acquistarli e che tali mezzi siano certificati da un laboratorio accreditato per Ia loro taratura, ovvero potrà utilizzare un laboratorio che, come indicato nella nota del 13/11/00, metta l’attrezzatura a disposizione dell’ispettore metrico camerale, fatte salve le norme di sicurezza che dovranno essere rispettate.

                                                                                                   Il DIRIGENTE

                                                                                  F.to  Ing. Francesco Bianzino

 

f.to  Focheschi

 

 

 

 


Presidenza Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI

GIURIDiCI E LEGISLATIVI             

 

Roma  24 MAG 2001

Prot. N. DALG 1/1.3.1./51666/2577

 

 

ALLA  PRESIDENZA

DELLA REPUBBLICA  

Segretariato Generale          

Ufficio per gli affari giuridici e le

relazioni costituzionali

 

ALLA PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL

COORDINAMENTO 

 AMMINISTRATIVO

                                                    

                                          ROMA

 

AL SIGNOR

ENRICO MADAMA

Piazza Castello, 16

 

27040           CIGOGNOLA (PV)

 

 

 

Oggetto: Esposto del Sig. Enrico Madama.

 

In riferimento all’esposto indicato in oggetto si trasmette la risposta fatta pervenire dal Ministero dell’Industria con nota n. 1 49641N3F/65 del 2 maggio 2001.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

            (firmato: illeggibile)

 

 

 

 

                                                                                      

  

 Ministro dell’Industria

del Commercio e dell’Artigianato

           UFFICIO LEGISLATIVO

                                                                                                                                                                     

 

      02 MAG 2001          

 

Prot. N. 14964/n3f765

 

Alla Presidenza del Consiglio  dei ministri-

ROMA

 

 

 

OGGETTO  Esposto del signor Enrico Madama.

 

 

Con riferimento alla nostra di codesta Presidenza  n. DAG1/1.3.1./51666   del 28 marzo u.s.  si trasmettono elementi di competenza  in ordine all’esposto in oggetto predisposti dalla competente Direzione generale di questo Ministero.

 

                                                 Il Capo dell’Ufficio legislativo

                                                   (P.res Luigi Giampaolino)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DF

Presidenza Consiglio dei ministri esposto

 

MINISTERO DELL’INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO                        

             DIREZIONE GENERALE PER L’ARMONIZZAZIONE                                                                   

          E TUTELA DEL MERCATO

                                               Ufficio D5

 

09 APR. 2001

Prot. n. 1252591

 

                                                                All’   Ufficio Legislativo

                                                                                     SEDE  

                                                        

OGGETTO:  Esposto del signor Madama verifica funzionamento contatori direttiva PCM 27 gennaio 1994 e DPCM 18 settembre 1995 sulla Carta dei servizi del settore gas.

 

Con riferimento alla nota del 12 marzo 2001, prot n. 14196/N3F165, si trasmettono di seguito le valutazioni richieste circa l’esposto in oggetto.

Il signor Madama, insieme ad altri utenti, ha da tempo richiesto un controllo sul proprio contatore del gas presso la sua abitazione.

A tale scopo ha invocato la Carta dei servizi della società Co.Re.Gas S.p.A. di distribuzione del gas, in combinato con la direttiva PCM 27 gennaio 1994 e con il decreto PCM 18 settembre 1995 sulla Carta dei servizi del settore gas.

In particolare, stante la mancata previsione del controllo “in loco” nella Carta dei servizi redatta dalla suddetta società erogatrice del gas, ii signor Madama si è rivolto in data 4 agosto 1999 all’"Autorità per l'energia elettrica e il gas"   lamentando una scorretta applicazione da parte della Co.Re.Gas della normativa relativa alle Carte del Servizi e chiedendo un intervento diretto ad indurre la stessa ditta fornitrice a controllare in loco il corretto funzionamento dei misuratori del gas.

L’Autorità per l’energia elettrica e ii gas ha rigettato la richiesta rispondendo, con nota del 12 ottobre 1999 e, da ultimo, con nota del 15 febbraio 2000, che “Nella  premessa allo schema generale di rifèrimento per la predisposizione delle Carte dei Servizi Pubblici di Erogazione del Gas, tale schema individua una griglia di indicatori  e suggerisce un ventaglio di soluzioni, all’interno delle quali i soggetti erogatori  individuano gli specifici strumenti operativi di rapporto con gli Utenti ...omissis...  Non sono stati, pertanto, determinati i valori degli indicatori di qualità, che in questa prima fase di introduzione della Carta del Servizi saranno, quindi, autonomamente individuati dai soggetti erogatori “. L’Autorità per l’energia elettrica e ii gas, quindi, conclude affermando che “lo schema generale di riferimento allegato ai Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 18 settembre1995 è da considerarsi indicativo e non vincolante. Pertanto non  è configurabile alcun obbligo  di verifica in loco a carico dell’ esercente che non lo abbia previsto nella propria Carta dei servizi.” Tale è, appunto, il   caso della  Co.Re.Gas.

 

Al fine di comprendere i termini della problematica si deve chiarire che ii controllo previsto dalla Carta dei servizi è diverso dalla “verificazione a domicilio” prevista dalla normativa della Metrologia Legale.

Infatti. ii controllo di funzionamento e di qualità della Carta dei Servizi inerisce sia al funzionamento normale del contatore sia alla qualità della fornitura, in funzione del contratto di fornitura del servizio. Detto controllo non può sovrapporsi alla normativa legale ma la completa.

La verificazione della Metrologia Legale riguarda la verificazione dello strumento alle condizioni imposte dalla legislazione nazionale e comunitaria. In altre parole, lo strumento viene verificato alle condizioni minime di erogazione, alle condizioni intermedie per ricavarne statisticamente la curva degli errori ed alle condizioni massime per le quali è stato costruito, secondo caratteristiche riportate nella targa metrologica applicata sul contatore stesso.

La materia è regolata, per quanto riguarda la Metrologia Legale dal Regolamento sul Servizio Metrico approvato con Regio Decreto 31 gennaio 1909, n. 242, il quale prevede che i contatori del gas devono essere sottoposti alla  “verificazione prima”.

La “verificazione periodica”, invece, prevista per diversi altri strumenti di misura. non esiste nel caso dei contatori del gas. Inoltre, devesi ricordare che i contatori del gas, su richiesta del costruttore, possono essere sottoposti a verificazione CEE dalle direttive n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365, attuate in Italia con D.P.R. 23 agosto 1982, n. 857.

Proseguendo nell’esposizione della normativa si fa, inoltre presente, che il Regolamento predetto (R.D. 242/1909) prevede all’art. 87 che “quando l’impresa del gas ed il consumatore d ‘accordo lo richiedano, la verificazione, nei casi suddetti, può anche essere fatta a domicilio del consumatore, con le norme che saranno fissate con decreto Reale”  dal che si evince che si può effettuare il controllo del misuratore anche in luogo diverso sia dalla fabbrica, dove è apposto il bollo primo, sia dalla sua collocazione di utilizzo. Successivamente, l’art. 1 del Regio Decreto 5 dicembre 1909 n. 772, ha previsto che durante la vita del contatore possa effettuarsi la “verificazione a domicilio” nei casi in cui l’utente e la società di distribuzione del gas concordino nell’effettuazione della stessa presso il domicilio dell’utente.

Le modalità tecniche per effettuare la verificazione dei contatori del gas a domicilio sono state dettate dal D.M. 9 aprile 1910, n. 5750 che, in particolare, all’art. 3, lettera c) prevede che “si accendono... le fiamme, nel maggior numero possibile, in re/azione con la portata del misuratore “definendo con chiarezza, la necessità di procedere alla portata massima del contatore stesso.

Tutto ciò premesso in merito alla normativa che regolamenta la materia della verificazione dei contatori del gas, si e posto da tempo il problema dell’adeguatezza della normativa medesima, redatta  all’inizio del XX° secolo in un contesto tecnologico diverso da quello attuale, a soddisfare le attuali norme di sicurezza tenuto conto che prassi praticabili decine di anni addietro possono oggi essere improponibili, considerate le maggiori portate ed il cambiamento del tipo di gas.

Si deve, al riguardo, premettere  che nel 1910 il gas derivava dal carbon-coke e le portate di flusso difficilmente superavano 1,2 ± 1,4 metri cubi /ora. Oggi il gas deriva dal metano, ha un potere calorico doppio di quello usato nel 1910 e le portate sono dell’ordine di oltre 6 metri cubi l’ora, almeno per la categoria G4 alla quale si suppone appartengano i contatori in contestazione. In alcuni casi si hanno portate di oltre 12 metri cubi /ora. Si pone, pertanto, sempre più evidente il problema di conciliare l’esecuzione delle prove sulla correttezza metrologica del misuratore con le sempre più rigide nonne di sicurezza in vigore (norme di Verificazione nazionale e CEE previste, rispettivamente, nel D.M. 17 marzo 1970, n. 346500, allegato e) e nel D.P.R. 23 agosto 1982, n. 857, allegato f).

Per quanto sopra esposto, pertanto, da diversi anni, in caso di contestazioni sul corretto funzionamento di misuratori di gas, i controlli vengono operati presso idonei laboratori in estrema sicurezza; le parti in contestazione accettano di effettuare la “verificazione a domicilio” presso i laboratori anziché presso le civili abitazioni.

A conforto di tale pratica si deve ricordare che anche l’Autorità per l’energia elettrica e il gas prevede l’utilizzo di laboratori laddove, con Delibera n.47/2000, pubblicata sulla G.U. n. 90 del 17 aprile 2000, al punto 12.2, prevede che “...nei casi, in cui ai fini dell’effettuazione della verifica del gruppo di misura sia necessario l’invio dello stesso presso laboratori qualificati 

Il signor Madama si è rivolto con diverse note a questa Direzione Generale -Ufficio D 3 — Strumenti di misura (ex Ufficio centrale metrico) che, con varie lettere qui allegate in copia, al fine non ingenerare dubbi interpretativi, gli ha di volta in volta meglio chiarito la normativa che regola detta materia manifestandogli, in virtù delle vigenti normative di sicurezza, l’opportunità che le prove vengano effettuate dall’Ispettore dell’ufficio metrico della Camera di Commercio competente presso un laboratorio specializzato ( vedasi, in particolare, da ultimo, la nota prot. n. 1360566 del 16 marzo 2001)

Dal canto suo, l’Ufficio D 3 di questa Direzione Generale, vista la pervicace insistenza palesata dal Sig. Madama di far effettuare le prove presso la propria abitazione, ha richiesto in data 13 marzo 2001 al Ministero dell’Interno, Dir. Gen. Prot. Civ. e Serv. Antincendi quali norme di sicurezza debbano essere rispettate stante una presumibile pericolosità sia per gli operatori che per la civile abitazione stessa.

In effetti, si suppone che proprio in base alla pericolosità dei controlli la Co.Re.Gas non abbia inserito la dicitura “in loco” nella Carta dei Servizi in quanto, quando ii controllo non è del tipo generale di funzionamento del contatore ma necessita di prove, devono essere considerate le condizioni di esercizio del servizio che possono prevedere diversi metri cubi /ora di gas. Si fa presente che nei laboratori il flusso per la misura è effettuato con aria scaricata all’esterno, mentre “in loco” si deve accendere la fiamma, come già detto, alla portata massima di targa del contatore. Si precisa che il contatore misura il volume dell’aeriforme che passa e  non   è influenzato dalla materia che attraversa il contatore sia essa gas combustibile, gas inerte o aria.

 

Circa la richiesta di controllo dei nuovi contatori del gas sostituiti dalla Co.Re.Gas si fa presente che gli stessi sono già stati oggetto di una verificazione da parte di un Ufficio metrico camerale che ha apposto i sigilli della “verificazione prima”.

Pertanto, in conclusione, per quanto concerne la richiesta di eseguire le prove presso la civile abitazione dell’utente, nel concordare con le determinazioni cui ê pervenuta l’Autorità per l’energia elettrica e il gas con i pareri sopra citati, si fa presente che nei casi di invio del contatore in contestazione ad un laboratorio specializzato, tutte Ie garanzie usuali messe in atto per l’identificazione del prodotto prelevato dal domicilio - ovvero l’applicazione di sigilli da parte dell’Ispettore in presenza delle controparti che possono, inoltre, assistere all’esecuzione delle prove presso il laboratorio individuato dalla Camera di Commercio — sono tali da non determinare alcuna violazione dei diritti dell’utente. In tal senso, si ritiene che sia data applicazione sia ai principi ispiratori contenuti negli schemi allegati al D.P.C.M. 18/9/1995 per l’elaborazione della Carta dei servizi del settore gas, sia alla “verificazione” prevista dal R.D. n. 772/1909.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

          (F.to Antonio LIROSI)

 


Ministero delle Attività Produttive

Direzione GeneraIe per l’ Armonizzazione del Mercato                                           

                   e la Tutela dei Consumatori                                                    

   Direzione Generate per t’Armonizzazione                                                            

e la Tutela del Mercato - Ufficio D3

 

 

Prot.  1361952                                               Roma,    17 / 10 / 2001   

 

Sig. Enrico Madama

Piazza Castello, 16

27040 Cigognola (PV)

 

Alla Camera di Commercio

         Segretario Generale

         Via S.Epifanio, 1

                                                                                         27100 Pavia

 

     Oggetto:         Richiesta del Signor Madama -  verifica a domicilio dei contatori del gas.

 

In riferimento alla nota del signor Madama del 16 ottobre 2001, si comunica quanto segue.

In data 15 ottobre 2001, prot. 1361941, è pervenuta a questo Ufficio la risposta del Ministero dell’interno - Direzione generale della protezione civile - Ispettorato attività e normative speciali di prevenzione incendi - Servizio tecnico centrale, al quale in data 13 marzo 2001, prot. 1360541, questa Direzione ha posto un quesito relativo alla sicurezza operativa delle procedure per l’effettuazione della verifica di conformità metrologica e la verifica funzionale prevista dalle Carte di servizi dei contatori del gas.

Si premette che ii controllo previsto dalla Carta dei servizi è diverso dalla “verificazione a domicilio” prevista dalla normativa della Metrologia Legale.

Infatti il controllo previsto dalla Carta dei servizi inerisce sia al funzionamento normale del contatore Sia alla qualità della fornitura. Pertanto, detto controllo di funzionamento e di qualità non si sovrappone alla normativa legale esistente ma la completa.

La verificazione della Metrologia Legate riguarda la verificazione dello strumento alle condizioni imposte dalla legislazione nazionale e comunitaria. In altre parole lo strumento viene verificato alle condizioni minime di erogazione, alle condizioni intermedie per ricavarne statisticamente la curva degli errori ed alle condizioni massime per le quali è stato costruito, secondo caratteristiche riportate nella targa metrologica applicata sul contatore stesso.

La materia é regolata, per quanto riguarda la Metrologia Legate dal Regio Decreto 2 dicembre 1909, n. 772, il quale prevede che i contatori del gas devono essere sottoposti a verificazione prima.

L’articolo 3 del R.D. n. 772/1909 prevede che durante la vita del contatore possa effettuarsi la “verifica a domicilio” nei casi in cui l’utente e la società di distribuzione del gas concordino nell’effettuazione della verificazione presso ii domicilio dl’utente.

Il Signor Madama richiede che venga effettuato un controllo presso la sua abitazione sul proprio contatore del gas.

A tale scopo invoca la Carta dei servizi della società di distribuzione del gas, in combinato con la direttiva PCM 27 gennaio 1994 e DPCM 18 settembre 1995 sulla Carta dei servizi del settore gas.

In particolare stante la non iscrizione del controllo “in loco” nella Carta dei servizi, ii signor Madama si è rivolto il 4 agosto 1999 all’Autorità per l’energia elettrica e il gas che ha rigettato la richiesta rispondendo, con lettera del 12 ottobre 1999, che “gli schemi genera/i di riferimento at DPCM 18 settembre 995 sono da considerarsi indicativi e non vincolanti. Ne consegue che nessun obbligo di verifica in loco può essere imposto ad un esercente che non lo abbia autonomamente inserito net/a propria Carta del servizi.”

Successivamente ii signor Madama ha controdedotto in data 11 novembre 1999, ma l’Autorità ha confermato con nota del 15 febbraio 2000 la posizione assunta il 12 ottobre 1999.

Contemporaneamente ii Signor Madama ha interpellato la Camera di commercio di Pavia per richiedere la verificazione di tipo metrologico.

La Camera di commercio di Pavia ha richiesto istruzioni a questo Ufficio presupponendo una intrinseca pericolosità nell’effettuazione della verifica stessa a domicilio.

Le modalità tecniche per effettuare la verificazione del contatori del gas a domicilio sono dettate dal D.M. 9 aprile 1910, n. 5750.

Si ricorda che net 1910 ii gas per uso domestico derivava dal carbon-­coke e le portate di flusso difficilmente superavano 1,2±1,4 metri cubi ora. Oggi ii gas deriva dal metano con potere calorico doppio di quello usato net 1910 e le portate sono dell’ordine di oltre 6 metri cubi ora, almeno per la categoria G4 alla quale si suppone appartengano i contatori in contestazione. In alcuni casi si hanno portate di oltre 12 metri cubi ora. Si deve, inoltre, considerare che oggi l’uso domestico comprende le macchine per cucinare, il riscaldamento dell’acqua, il riscaldamento degli ambienti, e, a volte, per ii teleriscaldamento di interi condomini.

Questo Ufficio, dopo avere suggerito che l’effettuazione delle prove avvenisse presso un laboratorio specializzato, stante la richiesta unilaterale del sig. Madama di effettuare le prove presso il domicilio, come sopra detto, ha richiesto il parere del citato Ministero dell’interno, illustrando le modalità di effettuazione delle prove e le modifiche tecnologiche intervenute net corso degli anni nella fornitura di gas.                   

Il Ministero dell’interno, nel precisare che la materia verificazioni esula dalle competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “condivide le perplessità espresse circa Ia pericolosità di effettuare (tali verifiche a domicilio e concorda con quanto stabilito, al riguardo, dall’Autorità per l‘energia elettrica e il gas, con delibera n. 70/00”.

Infatti l’Autorità per l’energia elettrica e ii gas con Delibera n.47/00 pubblicata sulla G.U. n. 90/2000 at punto 12.2 si esprime nel senso che “...nei casi, ai fini dell’effettuazione,  le prove avvengano presso laboratori specializzati.

In conclusione, si ritiene, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e degli operatori a causa della pericolosità delle condizioni oggettive ed obbiettive di effettuazione delle prove, che le prove stesse debbano essere effettuate presso un laboratorio specializzato.

Inoltre, nel concordare con le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e suffragati dal parere del Ministero dell’interno, che, si ripete, condivide le perplessità di questo Ufficio, si ritiene che non vi sia alcuna violazione dei diritti dell’utente, in quanto l’unico ostacolo che si riscontra è quello della richiesta di eseguire le prove presso la civile abitazione dell’utente. Mentre con le garanzie usuali per l’identificazione del contatore del gas prelevato, attraverso l’applicazione di sigilli da parte dell’Ispettore metrico in presenza delle controparti che possono, inoltre, assistere all’esecuzione delle prove presso ii laboratorio specializzato individuato dalla Camera di Commercio, si ritiene possa essere data applicazione sia alla Carta dei Servizi che alla “verificazione” prevista R.D. n. 772/1909.

Questo Ufficio ritiene che la problematica delle verifiche a domicilio sia stata sufficientemente sviscerata, e pertanto non si hanno ulteriori considerazioni e valutazioni da fare.

                Il Dirigente

                          f.to  dott. ing.  Francesco Bianzino

 

 

 

 

 

 

 


Ministero Attività Produttive   

Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato

e Ia Tutela dei Consumatori

UFFICIO D3 — STRUMENTI DI MISURA

 

 

Roma 3 GIU 2002

 

Prot. n. 1351187

 

Alla

CAMERA Dl COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di

                                                       PAVIA

 

OGGETTO:  Verificazione a domicilio di misuratori del gas, ex art.87, ultimo comma, del Regolamento sul servizio metrico.

e,  p.c.

- Alla ditta CO.RE.GAS SPA

  via Mazzini, 38

          Montebello della Battaglia (PV)

  

- Al Sig. Sindaco del Comune

  di                

  CICOGNOLA (PV)

 

- Al sig. MADAMA ENRICO

   Piazza Castello, 16

  27040 CIGOGNOLA (PV)

 

 

Si fa riferimento all’oggetto ed alle trascorse note, trasmesse da quest’ufficio a codesta Camera di commercio, circa Ia verificazione a domicilio dei misuratori del gas per uso domestico, installati presso le utenze del Comune di Cigognola dalla società distributrice CO.RE.GAS S.p.A.

 

Con Ia presente si ribadisce il contenuto delle note n.1363264 del 21 APR. 2000, n.1361284 del 13 NOV. 2000, e n.1362911 del 19 DIC.2000, concernenti le problematiche relative alla fattispecie in questione.

 

Successivamente quest’Ufficio con nota n.1361952, in data 17 ottobre 2001, comunicava al Sig. Madama Enrico, che legge per conoscenza, ed a codesta CCIAA, l’orientamento del Ministero dell’lnterno - DG protezione civile in ordine ai profili attinenti alla sicurezza delle operazioni di verificazione a domicilio dei misuratori del gas.

 

Tanto premesso, fermo restando che Ia verificazione in oggetto può avvenire solamente di comune accordo tra l’utente del servizio e Ia società fornitrice, in considerazione delle disposizioni contenute negli art. 20 e 50 del D.lgs. n.112 del 1998 e neII’art.1 dello stesso D.Igs., unitamente alle norme applicative contenute nel D.P.C.M. 6 luglio 1999, competente all’effettuazione delle operazioni necessarie per Ia verificazione a domicilio dei misuratori del gas è Ia Camera di Commercio di Pavia.

 

Tali operazioni, in assenza di più recente normativa, sono effettuate ai sensi dell’art.87 del Regolamento sul Servizio Metrico e con le modalità prescritte nel R.D. 2 dicembre 1909, n.772 e nel D.M. 9 aprile 1910, n.5750. Ciò in quanto Ia verificazione a domicilio in questione non è una verificazione prima ma, più propriamente, è Ia verificazione prevista nel citato art.87 e cioè solamente una verifica di corretta funzionalità del contatore.

 

Tale attività di verificazione tende, a tutta evidenza, ad accertare Ia sola bontà metrologica del misuratore sul posto di funzionamento ed è regolamentata nel dettaglio dal citato D.M. 9 aprile 1910, n.5750, che prescrive modalità di esecuzione diverse e meno rigorose di quelle previste per Ia verifica prima effettuata presso il laboratorio indicato dal fabbricante.

 

Da ultimo, sotto il profilo della sicurezza, codesta Camera di commercio potrà valutare autonomamente i rischi della sicurezza ambientale e personale connessi alle operazioni di verifica in questione, curando di impartire le disposizioni opportune per Ia effettuazione della verificazione domiciliare richiesta.

 

           II DIRIGENTE

(Avv. Gianfrancesco Romeo)

 

 

 


COMMISSIONE EUROPEA

              DIREZIONE GENERALE IMPRE

 

                                                  Mercato unico:  quadro legislativo normazione e nuovo approccio          

                                                 Attrezzature sotto pressione, dispositivi medici, metrologia

 

 

 

 

 

Bruxelles, 001614  12.02.2002

DG ENTR G4/DH/vp D(2002) 845033

 

 

 

 

 

 

Egregio sig. Madama,

 

Il Presidente mi ha trasmesso la Sua lettera del 17 ottobre 2001 in merito ai controlli in loco dei contatori del gas nelle abitazioni di Cigognola in cui Lei solleva una serie di problemi relativi alla tutela di legittimi interessi economici.

La Commissione ha riscontrato la necessità di garantire che strumenti di misurazione quali i contatori del gas siano della migliore qualità possibile, se è prescritto che l’erogazione del gas venga misurata a livello nazionale. La Commissione ha perciò presentato una proposta di prescrizioni da applicare nell’intera Comunità, miranti a garantire che sia possibile mettere in servizio contatori nuovi unicamente qualora questi soddisfino la nuova regolamentazione comunitaria estremamente rigorosa. Tali disposizioni comunitarie sono attualmente discusse al Consiglio dei ministri e al Parlamento europeo.

Dalla corrispondenza inviataci si desume che   Lei   incontra difficoltà per quanto riguarda

i controlli in loco dei contatori del gas nelle abitazioni del Suo comune. Sfortunatamente,e nonostante io comprenda pienamente le Sue ragioni, temo che la Commissione non possa esserLe d’aiuto immediato. I problemi che Lei solleva a proposito di detti controlli sono infatti di competenza delle autorità italiane, e la Commissione non ha, sulla base dell’ attuale normativa comunitaria, alcuna possibilità d’intervenire.

Tuttavia, la Commissione ha presentato proposte in forza delle quali entro ii 2005 i cittadini non dovranno più dipendere da monopoli locali  ed avranno la scelta tra vane società di distribuzione del gas in concorrenza fra loro. Tali proposte contengono disposizioni riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, l’informazione dei consumatori e la messa in opera di strutture semplici e poco costose per trattare le denuncie dei consumatori e provvedere ad eventuali indennizzi. L’effetto di queste disposizioni sarebbe quello di aiutare i consumatori che si trovino in situazioni del tipo di quelle da Lei descritte.

In Italia provvedimenti di legge aventi il medesimo oggetto entreranno in vigore già prima. Per ulteriori informazioni Le suggerisco di rivolgersi all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Piazza Cavour 5, 20121 Milano.

Distinti saluti

  f.to Brekelmans

 

 

Sig.  Enrico Madama

Consigliere Comunale del Comune di Cigognola

Piazza Castello 16

27040 Cigognola (Pavia)

Italia


Elenco delle sentenze emesse dal Giudice di Pace di Stradella in varie date.

 

Si riferiscono a ricorsi presentati dagli utenti che hanno  avuto installato contatori del gas che funzionavano con errori a loro sfavore, eccedente il  +1%, indicato dalla legge. 

 

Chiarisco che l’errore in eccesso tollerato dalla legge da solo  la possibilità di installare contatori con errori inferiori a quello ammesso dalla legge. 

 

Questo significa che, in teoria, l’esercente dovrebbe scontare dalla quantità di gas fornito la quota relativa all’eventuale errore in eccesso, anche se inferiore al tollerato
 

 

 Sentenza Giudice Pace di Stradella N.28/97 del 16-03-97  Madama > Co.Re.Gas S.p.A.  19-05-99

Sentenza Corte Cassazione        n. 13364/99    Causa  :  Co.Re.Gas S.p.A. >><<Madama

  Sentenza Giudice di Pace di Stradella n. 34/02          PRO>><<Co.Re.Gas S.p.A.  

  Sentenza Giudice di Pace -   Stradella   n. 232/03     Madama P>><< Enel Gas  

Sentenza Giudice di Pace -   Stradella   n.  91/05     Scarani>><< Enel Gas  

Sentenza Giudice di Pace -   Stradella   n.   90/05      Re>><< Enel Gas  

XXXXXXXXXXX

 23-07-1997 -  prot. / iPM1-11- 87  lettera Co.Re.Gas S.p.A.  a E.M. in cui rifiuta la verifica in loco

 XXXXXXXXXXX
 14-05-1999 Ricorso al TAR   -  Presentato dal Comune di Cigognola

08-06-2000 ORDINANZA del Tar - Ricorso  2045/99

 

 

 

 


Spett. Società

 

 

 

e per conoscenza

 

 

Raccomandata R R

 

OGGETTO: Rimborso di somme indebitamente versate su bollette-fatture gas per IVA.

 

 

Il sottoscritto______________________________               Utenza n._______________

 

residente in  __________________________           ______________________________    

                                         comune                                                 indirizzo

PREMETTE

1.     che le norme di legge prevedono l’applicazione dell’aliquota JVA al 10% per la fornitura gas per uso domestico;

2.     che a tutt’oggi. codesta Società. applica ed ha sempre applicato l’aliquota del 20% indifferentemente per i consumi di gas destinato ad uso domestico e per quelli destinati ad uso riscaldamento:

~.                   che tale applicazione dell’aliquota al 200o si manifesta anche sulle bollette-fatture relative a periodi durante i quali il riscaldamento non è in funzione per norme legislative o decreti del sindaco.

 

Ciò premesso, in considerazione di quanto stabilisce il punto 127 bis della tabella a, parte 3^ allegata al D.P.R. n. 633/1972 ed alla luce della sentenza n. 242/2001 dell’ 11-04-2001, emessa dal Giudice di Pace di Massa, il sottoscritto

CHIEDE:

1.     a far data dal ricevimento della presente richiesta, consegnatavi a mano, l’applicazione dell’ aliquota IVA del 10% alla fornitura gas metano per usi domestici nel periodo in cui è vietata l’accensione del riscaldamento;

2.     l’applicazione dell’Iva al 1000 su tutte le future bollette-fatture per la quota di consumi stimati destinati all’uso di cui al punto 127 bis della tabella sopra citata, comprensivi di imposta fissa e addizionale regionale;

3.    il  ricalcolo di tutte le bollette-fatture fino ad oggi da voi emesse con il rimborso, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, delle somme indebitamente percepite per effetto dell’indifferenziata applicazione dell’aliquota IVA al 20%.

 

Trascorsi inutilmente 10 giorni dal ricevimento della presente raccomandata a mano, mi vedrà costretto ad adire le vie legali nelle sedi opportune, per vedere riconosciuti i miei diritti.

                   

Distinti saluti.

 

 

(fare questa raccomandata che interrompe i termini.

 Poi si vedrà il da farsi, riunendosi in gruppi di utenti)                 

 

 


LEGGI

In queste pagine sono raccolte le leggi più importanti in materia metrologica, con riguardo al  settore che  a noi interessa.

Il   “Testo unico”    riguardante i pesi e le misure risale ancora al 1890.

Si deve notare che   i misuratori del gas sono gli unici strumenti metrici non soggetti a verificazione periodica ed hanno una particolarità unica:
una volta rimossi dal luogo di lavoro non possono più essere reinstallati. Devono essere inviati ad un laboratorio per una nuova verifica prima e legalizzazione.
 
  

 RD 7088 del 23/08/1890 - testo unico pesi e misure

 RD 226 del 12/06/1902 - regolamento fabbricazione pesi e misure

 RD 242 del 31/01/1909 - regolamento servizio metrico

 RD 772 del 02/12/1909 - norme tecniche verifica a domicilio misuratori gas

 DM n.5750 del 09/04/1910 - istruzioni tecniche verifica a domicilio misuratori gas

 LG 273/1995 - procedimenti amministrativi

 Decreto P.C.M. del 18/09/1995  -  Carte dei servizi

 


R.D. 12 giugno 1902, n. 226 (1)

Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure (1/a)

(G.U. n. 155 del 04-07-1902)

 

1.  E’ approvato l’unito regolamento per la fabbricazione del pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, visto d’ordine Nostro dal ministro proponente e che entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 1902.

 

2.Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ii Nostro ministro per l’agricoltura, l’industria e ii commercio approverà apposite istruzioni tecniche da sottoporsi a revisione quando ci sia riconosciuto opportuno, sentita la commissione superiore metrica.

 

3. E’ abrogato i1 regolamento approvato con regio decreto in data 24 marzo 1892, n. 200; sono pure abrogati i successivi regi decreti  che lo hanno modificato e le disposizioni del regolamento sul servizio metrico e del saggio delle monete e del metalli preziosi, approvato con regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3^), che sono contrarie al presente regolamento.

 

 

Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici

Disposizioni generali.

 

1. Chiunque si propone di fabbricare pesi, misure o strumenti, da usarsi in commercio, per pesare o per misurare, deve ....

[...]

 

5.  I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono essere costruiti nelle loro varie parti di tali materie, ed avere forme, rinforzi e dimensioni tali da assicurare che non possano facilmente alterarsi, deformarsi o guastarsi né temporaneamente, né in modo permanente; e che le loro variazioni, sia per cambiamenti di temperatura, sia per l’uso ordinario, non eccedano le tolleranze rispettivamente stabilite dal presente regolamento

 

Misuratori del gas

Disposizioni comuni ai misuratori a secco ed a liquido.

 

33.    Sono ammessi i soli misuratori dei gas, le indicazioni dei quali sono conformi al sistema metrico decimale ...

[...]

  

39. Tra il volume indicato dal misuratore ed il volume di gas effettivamente erogato, si tollera una differenza fino al due per cento, se in meno, e soltanto fino all’uno per cento se in più.

 

 [...]

46. Per la misurazione dei misuratori dovranno essere posti a disposizione del verificatore metrico ...

  

 


R.D.  31 gennaio 1909,  n. 242. - 

Approvazione del regolamento per il servizio metrico.

(Gazzetta Ufficiale  1 giugno 19098 n. 128).  E’ approvato l’unito regolamento per il servizio metrico,  ..........

[...]                                                                          

TITOLO VII

Della verificazione del misuratori del gas

82. I misuratori dei gas sono soggetti alla verificazione, avanti che siano posti in uso Ia prima volta e, quando siano stati rimossi dal luogo dove agivano, prima che siano ricollocati in esercizio. NeI presentarli alla verificazione sono accompagnati da una distinta conforme al modulo prescritto dal Ministero. La verificazione è accertata con l’applicazione di vari bolli conforme al disegni della tabella annessa al presente regolamento, e secondo le norme prescritte dalle istruzioni per l’esecuzione del regola mento per Ia fabbricazione metrica.

83. La verificazione del misuratori del gas si eseguisce nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi, II quale deve mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale prescritto dal regolamento per (a fabbricazione del pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare. Per tale verificazione non compete all’ufficiale metrico alcuna indennità; se perô egli deve lasciare il Comune dove ha sede l’ufficio permanente, o durante ii giro della verificazione periodica quello dell’ufficio temporaneo, ha diritto alle indennità di cui al n. 20 dell’ art. 136.

84. Per ogni misuratore, Ia quietanza rilasciata dietro II pagamento dei diritti consta di due parti: Ia prima, munita di marca da bollo (vedi art. 133), serve di ricevuta  misuratore, al!’ufficio metrico del distretto dove viene messo in uso.

85. L’impresa del gas è tenuta a denunciare entro 48 ore aII’ufficio metrico tutti i misuratori che vengono messi in esercizio, o rimossi, servendosi del moduli prescritti dal Ministero.

86. E autorizzato l’uso di misuratori provvisori destinati a sostituire temporaneamente quelli che vengono rimossi per essere riparati.

Però tali misuratori devono portare sulla cassa in modo permanente Ia parola:“Provvisorio”, e devono essere verificati ogni biennio.

Un misuratore provvisorio non può rimanere in esercizio in un dato locale più di quattro mesi. II collocamento a posto e Ia rimozione dei misuratori provvisori devono essere denunciati colle norme indicate per gli ordinari.

 87. La verificazione del misuratori, nei casi non contemplati dalla legge, può essere fatta a richiesta della impresa del gas o del consumatore.

Tale verificazione deve farsi in contraddittorio delle parti, a meno che una di esse, non intervenendo, abbia previamente dichiarato di accettare le conclusioni dell’ufficiale metrico. Le spese occorse ed il diritto di verificazione, che è dovuto in ogni caso, sono a carico della parte soccombente.

Quando l’impresa del gas ed il consumatore d’accordo lo richiedano, Ia verificazione, nel casi suddetti, può anche essere fatta a domicilio del consumatore, con le norme che saranno fissate con decreto Reale, sentita Ia Commissione superiore metrica 

88. In caso di disaccordo tra l‘ufficiale metrico da una parte e le direzioni ed imprese del gas, i fabbricanti e gli aggiustatori o fornitori dall’altra, sulla possibilità di ammettere un misuratore al bollo di verificazione, il Ministero a loro richiesta, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore

Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che il misuratore in contestazione non possa essere in alcun modo alterato.

Se la decisione del Ministero conferma quella dell’ufficiale metrico, le spese sono a carico del ricorrente.   In ogni caso, questi anticipa le spese d’invio del misuratore.

 


R.D. 2 dicembre 1909, n. 772 (1).

Approvazione delle norme per Ia verificazione a domicilio del misuratori a gas. (Pubblicato nella Gazzetta Uff. 22 dicembre 1909, n. 298).

1. La verificazione del misuratori dei gas a domicilio, richiesta d’accordo dall’impresa del gas e dal consumatore, viene fatta mediante un misuratore-campione di portata conveniente. II misuratore­campione viene collegato direttamente col tubo di erogazione del misuratore in esercizio, quando, da

questo tubo, si possa facilmente separare quello di distribuzione; altrimenti si adduce il gas at misuratore-campione derivandolo, con opportune tubature, dai becchi di consumo.

Al tubo di erogazione del misuratore-campione viene applicato un gruppo di becchi di consumo.

2. II diritto di verificazione è quello stabilito dalla tabella B, annessa al testo unico di leggi metriche sopraccitato  .

Al verificatore metrico che eseguisce Ia verificazione, competono le indennità fissate

dall’articolo 136, n. 1 o n. 2 del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242

L’impresa del gas ed il consumatore debbono fare, su richiesta dell’ufficio metrico, il deposito di una somma, corrispondente all’importo presuntivo del diritto di verificazione e delle indennità.

  1. Il Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita Ia Commissione superiore metrica, emanerà le istruzioni tecniche per l’esecuzione delle disposizioni contenute net presente decreto e designerà gli Uffici metrici che successivamente saranno incaricati di eseguirle.

 

 

 


Decreto ministeriale,                                                                                  

in data  9 aprile 1910, n. 5750,

che approva le istruzioni tecniche per la verificazione, a domicilio, dei misuratori dei gas.

 

 

IL MINISTRO PER L’AGRICOLTURA, L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO,

 

Visto il Regio  decreto 2 dicembre 1909, n. 772, con cui sono state approvate le norme per la verificazione, a domicilio, dei misuratori del gas, ai sensi dell’art.87, ultimo comma, del Regolamento sul servizio metrico, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Sentiti il conforme parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi,

Su proposta dell’Ispettore dell’Industria e del commercio per il servizio metrico;

 

Decreta

 

Sono approvate e rese esecutorie, a decorrere dal 1° gennaio 1911, le seguenti istruzioni tecniche per la verificazione, a domicilio, dei misuratori dei gas.

 

Art. 1

 

Gli strumenti ed il materiale che occorrono per eseguire la verificazione sono:

a)  Uno o più misuratori, a secco,  campioni, di portata conveniente, contenuti in apposita busta leggera da trasporto ed aventi il contatore che consenta di apprezzare, con sicurezza, il quinto di litro;

b)    Un numero sufficiente di raccordi metallici e di tubi di gomma, per collegare direttamente il misuratore da verificare col misuratore campione e per addurre, occorrendo, il gas a questo, derivandolo dai becchi di consumo;

c)    Un gruppo conveniente di becchi di consumo da applicare al tubo di erogazione di ciascun misuratore campione;

d)    Gli utensili necessari ad eseguire il collegamento dei misuratori tra loro o con le tubature, quali:  chiavi, pinze, guide per impedire le strozzature dei tubi flessibili, ecc. contenuti pure in busta da trasporto;

 

 

Art. 2

I misuratori campione ed il materiale, di cui all’articolo precedente, sono forniti dal Ministero agli Uffici metrici che saranno incaricati di eseguire, a domicilio, la verificazione dei misuratori dei gas.  I titolari di detti Uffici sono responsabili dell’esattezza dei campioni e della buona conservazione del materiale.

L’esattezza dei campioni è frequentemente determinata, ad erogazione normale oraria, mediante un piccolo gazometro a campana, che agisce ad aria ed è fornito dal Ministero.   Tale esattezza potrà essere accertata pure ad erogazione normale oraria, con gazometri legali (che possono del pari funzionare ad aria) possedute dai fabbricanti o dalle imprese del gas. Previo il consenso di questi enti.

I risultati di ciascuna misurazione dei contatori campione sono riportati in apposito registro da conservarsi dall’Ufficio metrico, nel quale registro dovranno risultare almeno i dati seguenti: la data della verificazione, l’erogazione oraria stabilita, la temperatura ambiente e la correzione percentuale, approssimativa ad un quinto di litro.

 

Art. 3

La verificazione, a domicilio, di un misuratore dei gas si fa come segue, secondo il caso pratico corrispondente, dopo aver stabilito il livello normale del liquido nel misuratore in esercizio, quando esso sia di tale tipo.

 

Primo caso.Se il misuratore campione si può collegare direttamente col tubo di erogazione del misuratore in esercizio:

 

a)   Si colloca il misuratore campione, convenientemente, vicino a quello in esercizio ed in modo che si possa effettuare il collegamento,

b)   Preparati i tubi ed i raccordi a vite, per il collegamento, si chiude la chiave di adduzione del gas nel misuratore in esercizio e si svita da questo il tubo di distribuzione, sostituendo nell’attacco con quello di gomma, che adduce direttamente il gas al misuratore campione, al tubo di erogazione  del quale sarà gia stato applicato il gruppo di becchi di consumo, a chiavette aperte;

c)   Si apre la chiave che adduce il gas al misuratore in esercizio e si fanno funzionare i due misuratori, senza accendere i becchi di consumo, fino a che uno dei contatori indichi che l’aria contenuta negli spazi utili del misuratore campione è stata espulsa;  dopo di che si accendono per qualche istante le fiamme, nel maggior numero possibile, in relazione con la portata del misuratore, e poi si chiudono le chiavette;

d)   Si accerta che non vi sia fuga di gas nei collegamenti, osservando a tale effetto, per circa un minuto primo, le lancette dei quadranti dei contatori, le quali non devono muoversi. Se si muovono il collegamento non è perfetto e si provvede ad ottenerlo.              Se il misuratore campione è munito di manometri, la prova del corretto collegamento si può anche fare imprigionando il gas fra la chiave che lo adduce al misuratore in esercizio e le chiavette dei becchi di consumo applicati al misuratore campione, ed osservando, almeno per un minuto primo, se nei manometri la pressione rimanga costante.

e)   Si leggono le indicazione dei litri e delle frazioni di litro nei contatori dei misuratori che si confrontano: si accendono i becchi di consumo e si fa compiere un giro completo all’organo indicante i litri del misuratore in esercizio;  si spengono le fiamme e si leggono nuovamente le indicazioni dei contatori.  Il misuratore in esercizio è esatto se le sue indicazioni non differiscono da quello campione oltre i limiti di tolleranza ammessi dall’art. 39 del regolamento sulla fabbricazione metrica in vigore;

f)     Fatti il confronto, si chiude la chiave che adduce il gas al misuratore in esercizio; si svita il suo raccordo con misuratore campione e vi si sostituisce il tubo normale di distribuzione del gas, curando l’esatto collegamento col misuratore in esercizio.

 

Secondo caso.Se il misuratore campione non si può collegare direttamente col tubo di erogazione del misuratore in esercizio,  si adduce il gas al misuratore campione derivandolo, con opportune tubature, dai becchi di consumo.  A tal fine si opera nel modo seguente:

a)    Si chiude la chiave che adduce il gas al misuratore in esercizio e si colloca il misuratore campione in modo da dover far uso della minore lunghezza possibile di tubatura ausiliaria;

b)    Si svitano, quando sia possibile, le estremità terminali dei becchi di consumo sostituendovi subito i tubi di gomma muniti delle guide che ne impediscano le strozzature e convergendoli, coi necessari raccordi di maggior diametro, verso il tubo di adduzione del gas al misuratore campione, al tubo di erogazione del quale sarà stato già applicato il gruppo dei becchi di consumo a chiavette aperte.

 

  Dopo di ciò si procede come  alle lettere  c),  d),  e)   ed  f)  del primo caso, avvertendo che quanto è detto alla lettera  f)  per la ricostruzione delle condutture normali di esercizio, va riferito ai becchi di consumo e non al misuratore.

 

Art. 4

Occorrendo di fare le prove delle chiusure automatiche del sifone e della valvola dei misuratori a liquido in esercizio, che lo consentano, ottenuto il livello del liquido, in corrispondenza di dette chiusure, si procede come è indicato all’art. 3 precedente, applicando le disposizioni del vigente Regolamento sulla fabbricazione metrica, riguardo agli errori in più od in meno ivi contemplate.

 

Art. 5

 

In relazione a quanto dispone l’articolo 3 del Regio decreto in data 2 dicembre 1909, n. 772, è intanto designato il R. Ufficio metrico di Roma ad eseguire, a richiesta, la verificazione, a domicilio, dei misuratori dei gas.

 

Dato a Roma, addì 9 aprile 1910

Il Ministro

  Raineri

 

 

 

 


DECRETO   DEL   PRESIDENTE  DEL   CONSIGLIO  DEI  MINISTRI

18 SETTEMBRE 1995

Schema generale di riferimento della <Carta dei servizi del settore gas>>

(Gazzetta Ufficiale  Serie generale n. 223 del 23-09-1995)

                                

                                                                                                                                      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  DEl M1NISTRI

 

Vista la propria direttivá del 27 gennaio 1994 concernente: <Principi sul1’erogazione dei servizi pubblici >>,

Visto  l’art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273 ......

...

Decreta

 

Art.1

In attuazione dell’art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, è emanato l’allegato schema generate di riferimento, denominato  Carta dei servizi del settore gas  predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

 

Art. 2.

I soggetti di erogazione del gas adottano, ai sensi dell’art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, entro  centoventi  giorni dalla data di emanazione del presente decréto, le relative <<Carte dei servizi>> sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento, ....

 

 

 

Allegato:           

Schema generale di riferimento.....

[...]

3 . 3 .4 Verifica del contatore.

Vengono indicate le condizioni alle quali l’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici delle aziende.

Le aziende indicano ii tempo massimo di intervento per Ia verifica del contatore presso l‘utente, fissato a partire dalla segnalazione richiesta dell’utente, il quale ha  la facoltà di presenziare alla prova di verifica.

Vengono, altresì, indicate te modalità con le quali le aziende comunicano all’utente i risultati della verifica e quelle di ricostruzione dei consumi  non correttamente misurati.

 

Tabella 1C:  Parametri di analisi delle qualità del servizio .....

Rapporto contrattuale

3 .3 .4

Verifica del contatore

Numero di giorni

Tempo massimo per eseguire una verifica in loco del contatore su richiesta dell’utente

 

 

 

 

 


Richiesta di Verifica del corretto funzionamento del contatore del gas .

Nel caso l’utente abbia dubbi circa il corretto funzionamento del contatore del gas installato presso la sua abitazione  ha la possibilità di richiedere all’Azienda erogatrice del gas la verifica del corretto funzionamento dello stesso strumento.

La verifica avviene mediante comparazione tra il contatore dell’utente ed un cantatore campione, se effettuata presso l’abitazione del richiedente, oppure portando il contatore campione in una “sala prove” dove la comparazione avviene con una campana gassometria. In ambo i casi l’utente può richiedere la presenza dell’Ufficiale metrico, come prevede la Carta del servizio gas e la delibera n. 47/00 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il  gas.

  • Per quanto riguarda la verifica da farsi in loco come prevede la Carta del Servizio gas, le norme tecniche da seguire   sono quelle previste dalla Norma  UNI-CIG 11003/ 2003.
  • Le norme da seguire per la verifica da farsi a cura dell’Ufficio metrico della CCIAA, come previsto dal art. 87 del  R.D.  31 gennaio 1909,  n. 242. - Approvazione del regolamento per il servizio metrico, sono quelle previste dal   DM n.5750 del 09/04/1910 –

Normalmente l’Azienda del gas richiede un deposito fortettario, a parziale rimborso delle spese di verifica.  Attualmente.  Per Enel Gas Spa, è pari ad Euro 51,64 (le vecchie Lire 100.000 – stabilite in questo importo da  Enel Gas Spa nell’anno 2003). (Si tenga presente che questo importo può essere aggiornato, secondo ISTAT, con aumenti annuali, e non retroattivi, e comunicati dal concessionario agli utenti.  Si veda delibera Authority ). Tante società non  pretendono il deposito a garanzia ma chiedono la sottoscrizione, da parte dell’utente, di accettare l’addebito in bolletta della somma prevista per la verifica, nel caso il contatore funzioni correttamente.

 1 - Verifica come prevista dalla Carta del servizio Gas.

Il tempo necessario per questa verifica è fissato, dalla delibera n. 47/00 dell’  "Autorità per l’energia elettrica ed il  gas",  in giorni 10 a partire dalla richiesta dell’utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova de verificazione.  Questa verifica viene fatta dai tecnici della società erogatrice con l’ausilio di un contatore campione.

 

2 -Verifica come prevista dall’art.   87 del  R.D.  31 gennaio 1909,  n. 242.

In contraddittorio con i tecnici aziendali l’utente può eventualmente richiedere una ulteriore verifica da farsi  a cura dell’Ufficio Metrico della Camera di Commercio  competente.

Questa verifica può essere  fatta sia 

1.      in loco che

2.      presso sala prove certificata

3.       

In tutti  tre i casi, se dai risultati emerge che il sistema di misura rientra nei limiti di tolleranza previsti dalla vigente legge,   (R.D. 12 giugno 1902, n. 226  Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure , art 39) precisati nel  -2% e + 1%, l’utente ha diritto di essere risarcito per l’eventuale danno subito. 

 Occorre fare una precisazione relativa alla “Storia di Cigognola”: in tutta questa storia la ditta che gestisce il metanodotto di Cigognola e l’Ufficio metrico di Pavia si sono, sinora, rifiutate di fare le verifiche in loco dei contatori del gas  adducendo come motivazione che le norme esistenti risalivano ancora all’anno 1890, erano antiquate ed inapplicabili.  La nuova normativa – la norma UNI 11003/2003 –   prevede una prassi da seguire, nella sostanza, identica a quella prevista dal D.M. 5750/1910 :  l’unica differenza, non sostanziale, riguarda la rilevazione della differenza di temperatura del gas da rilevarsi all’entrata ed all’uscita dei due contatori che  collegati in serie.

Infatti esistono contatori che rilevano la quantità di gas erogato e correggono il dato  tenendo conto di tre dati:

  • pressione,   
  • umidità,    
  • temperatura del gas erogato.

Dei tre dati l’unico che ha una certa rilevanza è la pressione: infatti presso queste piccole utenze il gas viene erogato ad una pressione che può variare(nella maggior parte delle condizioni di erogazione)  da 16 mmbar  a 28 mmbar.

La differenza tra 16 mmbar e 28 mmbar può, nella sostanza conportare uno scarto di circa l’uno per cento nella “quantità sostanziale”  di gas erogato.

Per il costo eccessivo non è assolutamente conveniente l’installazione di questi contatori  presso utenze domestiche e presso clienti con consumi inferiori ai 200.000 metri cubi.

 

Nota importante:

i misuratori (contatori) del gas sono gli unici strumenti metrici non soggetti a verificazione periodica

ed hanno una particolarità unica:
una volta rimossi dal luogo di lavoro non possono più essere reinstallati. Devono essere inviati ad un laboratorio per una nuova verifica prima e legalizzazione.

 

Fax simile per richiedere la verificazione,  da farsi presso l’abitazione, del corretto  del corretto funzionamento del contatore gas, come previsto dalla Carta del servizio gas.

Sarebbe gradito l’invio  di una copia della richiesta di verifica al Comitato                                                                                          .

 

_______________________________________     

Nome    e   cognome  intestatario contratto

 

______________________________________                                                   Utenza  n__________________

Indirizzo  e  ubicazione  del contatore 

 

Raccomandata   ar

Spett.  

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------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

 

 

Oggetto: verificazione del misuratore gas.

 

Come prevede 

·       la <<Carta del servizio gas>>, 

·       la delibera dell'"Autorità per l'energia elettrica e il gas"  n. 47/00, (G.U.      Serie  generale n. 90 del 17/4/2000), al punto 12.1

 

con la presente 

chiedo

la verificazione del corretto funzionamento del misuratore-contatore installato presso la mia abitazione

Questa verificazione deve essere fatta, in contraddittorio, "presso la mia abitazione", con contatore campione. 

Mi  impegno a corrispondere alla società le spese di verificazione, nell’importo stabilito dall’Autority, nel caso il   contatore sia corretto. 

 

 In attesa di conoscere data e ora, porgo  distinti saluti

 

Data ______________________

Firma …………………………………………………………………..  

=========================================================================================================

 

 

 


 

 Sent. n. 1782/2004

 Ric.   n.   867/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA - SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 867/04 proposto da Antonio Meloni, Walter Caredda e Franco Murru, difesi da se medesimi;

 

contro

il Comune di Quartucciu, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Balloi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'accertamento del diritto di accesso al protocollo riservato del sindaco da parte dei consiglieri comunali, contro il diniego opposto con nota del sindaco prot. 8709 del 26 luglio 2004; 

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Nominato relatore per la camera di consiglio del 13-10-2004 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;

      Udite le parti, come da separato verbale;

      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

I signori Antonio Meloni, Walter Caredda e Franco Murru, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Quartucciu hanno chiesto al sindaco in data 30 aprile 2004 di prendere visione del protocollo riservato in sua dotazione.

Dopo una serie di risposte interlocutorie da parte dell'amministrazione, gli stessi soggetti inoltravano un'altra nota, indirizzata al segretario generale ed al sindaco con cui, richiamando l'articolo 6 del Regolamento comunale, nonché l'articolo 43, comma 2, del DLgs 267/2000, riguardanti entrambi il diritto di accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi, ribadivano la richiesta di visionare il protocollo riservato.

A tale nota rispondeva il sindaco negando l'accesso.

I consiglieri comunali hanno perciò impugnato il diniego invocando l'articolo 43 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nonché l'articolo 6 del ricordato Regolamento comunale.

Alla luce di tali disposizioni essi deducono l'incompetenza del sindaco nonché la violazione della normativa richiamata, in base alla quale si evincerebbe il sicuro diritto dei consiglieri comunali ad accedere alla documentazione richiesta; chiedono in definitiva che venga accertato il proprio diritto ad accedere alla visione del protocollo riservato del sindaco.

L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio controdeducendo alle argomentazioni dei ricorrenti ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili.

Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il ricorso è stato spedito in decisione.

 

D I R I T T O

I ricorrenti, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Quartucciu, chiedono l'accertamento del loro diritto a visionare il protocollo riservato in dotazione del sindaco.

L'amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della notifica; ciò perché esso sarebbe stato notificato al signor Gilberto Pisu, quale persona fisica, e non al sindaco del Comune di Quartucciu, vero legittimato passivo.

L'eccezione è infondata in quanto il ricorso è stato notificato "al signor Pisu Gilberto in persona del sindaco, legale rappresentante del comune, presso la casa comunale" perciò, evidentemente, il signor Pisu ha ricevuto la notifica in qualità di sindaco del comune di Quartucciu e, quindi, è stato correttamente individuato il soggetto destinatario della notifica.

Il Comune sostiene poi il difetto di rappresentanza dei consiglieri i quali hanno proposto il ricorso personalmente, senza rivolgersi ad un legale, in violazione dell'articolo 19 della legge TAR.

Secondo il Comune, infatti, la deroga introdotta dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 - che all'articolo 4 comma 3 consente al ricorrente di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore - riguarderebbe esclusivamente i giudizi richiamati nella stessa disposizione e cioè quelli previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre sarebbe inapplicabile a quello in esame, previsto dall'articolo 43 del DLgs n. 267/2000, che oltretutto è successivo alla legge 205/2000 e non ne richiama il contenuto.

Anche tale eccezione va disattesa in quanto l'articolo 43 in esame si limita a riconoscere una particolare legittimazione ai consiglieri comunali in materia di accesso ai documenti, ampliandone l’oggetto a “notizie ed informazioni utili all’espletamento del loro mandato” senza tuttavia introdurre alcuna innovazione in merito alla procedura da seguire. Ne consegue che, nel silenzio della legge, continua ad applicarsi  al procedimento la disciplina generale introdotta dall'articolo 25 della legge numero 241/1990, in cui è compresa la norma derogatoria, per la generalità di tali  giudizi, all'obbligo dell'assistenza legale .

Il ricorso va dunque esaminato nel merito.

Con il primo motivo si sostiene l'incompetenza del sindaco a decidere sull'istanza in quanto, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi, la richiesta va fatta ai responsabili dei Servizi o al segretario comunale.

Sennonché, nel caso di specie, il protocollo di cui si chiede la visione è nella esclusiva disponibilità del sindaco. Tale fatto oggettivo – la cui legittimità non è  allo stato oggetto di contestazione -  comporta che legittimamente la domanda sia stata rivolta non ai soggetti indicati nel regolamento per tutti gli altri atti comunali, ma all’autorità che potendone disporre, più o meno legittimamente,  in modo esclusivo è l’unica, nel caso di specie, titolare della facoltà di esibizione.

Nel merito i ricorrenti sostengono che, ai sensi dell'articolo 43 del DLgs n. 267/2000, nonché dell'articolo 6, 2° comma del Regolamento comunale in materia di accesso, i consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione di appartenenza e ai documenti amministrativi formati dalla stessa amministrazione, ai fini dell'espletamento del mandato.

Il sindaco, con il proprio atto di diniego del 26 luglio 2004 - che richiama anche le considerazioni di cui ad una precedente nota del 1° giugno - individua  sostanzialmente due ragioni preclusive dell'accesso: a) il diritto di accesso del consigliere comunale è esercitabile purché la richiesta non sia formulata genericamente; b) gli atti del protocollo riservato possono avere ad oggetto materie per le quali è esclusa la divulgazione.

Con riferimento al primo aspetto va rilevato che, ai sensi della normativa sopra ricordata (articolo 43, comma 2), i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Perciò, non è necessario dare ulteriori dimostrazioni circa l'interesse ad ottenere la documentazione, essendo sufficiente la mera circostanza che la richiesta provenga dal consigliere comunale che intenda utilizzarla per espletare il proprio mandato.

Nel caso di specie, non occorreva alcuna ulteriore specificazione in quanto, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento comunale per l'accesso, “le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato”.

Per quanto riguarda la pretesa esigenza di riservatezza, la speciale normativa che detta il diritto di accesso dei consiglieri comunali non prevede alcun limite in proposito, fermo restando il dovere di mantenere il segreto "nei casi specificamente determinati dalla legge" (articolo 43, comma  2°); pertanto anche sotto questo aspetto non può essere negato il diritto di accesso dei ricorrenti.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato al sindaco del Comune di Quartucciu di consentire ai ricorrenti consiglieri comunali la visione del registro di protocollo riservato detenuto dallo stesso sindaco.

La mancata richiesta di spese da parte dei ricorrenti esime il Collegio da una pronuncia sul punto.

 

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA

 

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al sindaco del Comune di Quartucciu l'esibizione ai ricorrenti del registro di protocollo riservato.

 

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 13 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l' intervento dei signori:

Lucia Tosti,    Presidente,

Silvio Ignazio Silvestri,  Consigliere - estensore;

Francesco Scano,   Consigliere . 
 

Depositata in segreteria oggi 30/11/2004

Il Segretario generale f.f.

 

 

 

 


Dipartimento delle Entrate ha fissato l’IVA unica al 10% sul consumo del gas

 

COMUNICATO STAMPA

Gas metano per combustione destinato a usi civili

Iva ridotta al 10 per cento fino a un massimo di 480 metri cubi annui

Bolletta energetica meno cara per i consumi famigliari di gas metano destinato a tutti gli usi civili. A partire infatti dal 1 gennaio di quest’anno, l’aliquota agevolata Iva al 10 per cento sarà applicata, come ricorda la Circolare 2/E dell’Agenzia delle Entrate, fino a un massimo di 480 metri cubi annui, determinando di fatto una riduzione del costo della bolletta energetica a carico delle famiglie.

Con il decreto legislativo del 2 febbraio del 2007, precisa inoltre la Circolare, l’aliquota ridotta sarà applicata non più alla sola “somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda”, ma alla “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui”.

Le nuove modalità di fatturazione – Il nuovo sistema tariffario basato sulle fasce di consumo si applicherà a partire dal 1 gennaio del 2008. In particolare, i consumi di gas naturale riportati in bolletta/fattura verranno imputati allo scaglione di 480 metri cubi, fino a quando non verrà raggiunto questo limite, con l’applicazione dell’aliquota Iva al 10 per cento. Sui consumi che eccedono questa soglia scatterà l’aliquota ordinaria del 20 per cento. Riguardo l’applicazione dell’aliquota agevolata, la Circolare chiarisce che lo scaglione di consumo di 480 metri cubi deve intendersi riferito a ciascun anno solare. Per le somministrazioni eseguite fino al 31 dicembre 2007 troveranno quindi applicazione le regole di determinazione e le aliquote vigenti alla predetta data, anche se la fattura sarà emessa successivamente. In questo caso, nella fattura andrà anche indicato il “periodo nominale” di consumo cui la somministrazione si riferisce.

Se l’utente cambia fornitore – Nel caso l’utente, nel corso dell’anno, decida di cambiare il fornitore, come consentito dalle regole sulla liberalizzazione del mercato, il nuovo fornitore dovrà tenere conto di quanto già consumato dal cliente finale e, pertanto, applicare l’aliquota agevolata del 10 per cento alla sola quota di scaglione residua.

Il testo della Circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione “Documentazione tributaria”. Sul quotidiano telematico dell’Agenzia, www.fiscooggi.it, sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

Roma, 17 gennaio 2008